Sentenza 6 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2002, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
R.G. 1183 1998 Uderra de 14. 02 Oggetto: IRPEF0 4 9 3 8 /22 ce QREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: вом мая4257 PresidenteBott. Bruno Saccucci (3) Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Salvatore Di Palma ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Avezzana n. 13, presso lo studio dell'avv. Nino G. Tasciotti ( studio avv. Luciana Bonifazi), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 41, n. 229/41/1997, del 18.3/5.5.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.1.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 61 Svolgimento del processo NO PI, IA IO e la L.S.I. s.a.s proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio delle II. DD. di Latina con il quale venivano accertati induttivamente, a norma degli artt. 39, primo comma e 40 d.p.r. 600/1973, i redditi della società e conseguentemente quelli dei soci IO e PI. Deducevano i contribuenti che l'Ufficio aveva utilizzato il procedimento induttivo adottando parametri per le imprese commerciali non idonei per le imprese di servizi qual era la soc. I.S.I.; e che l'Ufficio aveva proceduto all'accertamento induttivo anche per il comportamento non addebitabile ai soci della mancata risposta al questionario da parte del curatore del fallimento della società. La Commissione tributaria di 1° grado di Latina, con decisione n. 900/1989, rigettava i ricorsi. Osservava il giudice di primo grado che l'Ufficio aveva proceduto all'accertamento induttivo per la discordanza dei dati indicati nella dichiarazione mod. 750 con quelli risultanti dai documenti contabili esibiti in risposta al questionario inviato alla società (ricavi dichiarati superiori a quelli contabilizzati;
costi contabilizzati superiori a quelli dichiarati;
incomprensibile presenza di rimanenze finali stante la natura dell'attività svolta). La società non aveva fornito inoltre il dettaglio di magazzino e il valore delle rimanenze non risultava annotato nel registro acquisti IVA. Dal processo verbale di constatazione redatto dallo stesso Ufficio in data 3.10.1987 risultava che il curatore della società non era stato in grado di dare alcuna risposta ad ulteriori specifiche richieste dell'Ufficio. Sull'appello dei contribuenti, che lamentavano l'illegittimità dell'accertamento induttivo per la natura della s.a.s.
1.S.I. di impresa che esercitava un'attività non commerciale ma di erogazione di servizi, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che i contribuenti, a fronte di precisi elementi indicati dall'Ufficio, persistevano a svolgere argomentazioni generiche, affatto suffragate da elementi di prova. 2 Propone ricorso per cassazione il solo PI. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorrente censura la pronunzia di appello per avere fatto riferimento alla percentuale di ricarico riferibile a attività commerciali e non di servizi qual era quella svolta dalla I.S.I.. Tale censura non era stata esaminata dai giudici di merito benché proposta dal contribuente, sicché doveva ritenersi omessa la motivazione su un punto decisivo della controversia;
inoltre il PI lamenta che il questionario era stato inviato dall'Ufficio al curatore del fallimento della 1.S.I. e non anche ai soci. Il ricorso per quanto di ragione merita accoglimento. La motivazione della sentenza é meramente apparente, e cioé intrinsecamente inidonea a fare percepire le ragioni che stanno a base della decisione. Essa, invero, si limita ad affermare che la pronunzia di 1° grado era meritevole di conferma perché le argomentazioni del contribuente erano generiche e poco convincenti, senza darsi cura di esaminare in motivazione le deduzioni del contribuente circa la natura della s.a.s. I.S.I. di impresa di mera erogazione di servizi e non commerciale e la non riferibilità ai soci della mancata risposta al questionario da parte del curatore fallimentare. La sentenza di appello va quindi cassata, assorbito ogni altro motivo, per omessa motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dal contribuente, con rinvio dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità. E della N
P.Q.M.
IO Z A 19 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la R / T 4 IS / 5 6 G 2 . pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad E . A N R R I . P . R D A E A Commissione tributaria regionale del Lazio. D L . T E L E D L U I T A S B Roma, 14.1.2002 . N I N B E E R S A 1 S T I E T 3 A 1 Il Consigliere est. / / асчис R N DEPOSITIEWALON CELLERIA - 6 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE 01 Osvaldo SC Osvaldo SC 3