Sentenza 21 gennaio 2004
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- 1. Modifica dell'assegno di mantenimento: da quando è efficace?Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 17 ottobre 2011
In tema di modifica delle condizioni della separazione, quando l'assegno di mantenimento risulti concordato in un verbale di separazione consensuale omologato, la riduzione giudiziale dell'assegno dovuto al coniuge separato ha efficacia non dalla domanda di revisione ma dalla pronuncia dei corrispondenti provvedimenti provvisori o dal momento in cui diviene efficace quello definitivo (Tribunale di Sanremo, sentenza del 19 dicembre 2003, n. 916). Al riguardo, è intervenuta anche la Cassazione, con la recente sentenza del 26 settembre 2011, n. 19589. In particolare afferma la Cassazione che in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n. 630/01 proposto da:
CO IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pucci, difeso dall'Avv. Bruno Siri come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO MARTE di via D'Annunzio 15 in Sanremo, in persona dell'Amministratore p.t. Geom. Giancarlo Carbonetto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cunfida n. 14, presso lo studio dell'Avv. Angela Mastrone che lo difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 476/00 del 31.05.2000 / 28.06.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01.10.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Angela Mastrone.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Cafiero Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 18.12.1995, IO SC conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sanremo il Condominio "Marte" di via D'Annunzio 15 (in seguito solo Condominio) di quella città al fine di sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare del 10.11.1995, con la quale gli era addebitata la somma di L.
2.713.298 per oneri condominiali maturati durante la precedente gestione, relativa agli anni 93/94 e 94/95.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo, conformemente a quanto sostenuto dal Condominio, che non si trattava di questione di nullità ma di semplice annullabilità e che l'impugnazione era stata tardivamente proposta rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., dato che la suddetta posizione debitoria del SC di cui alla delibera del 10.11.1995 non era altro che una reiterazione di quella già definita con la delibera del 27.07.1995, non impugnata.
Il gravame proposto dal SC era rigettato dalla Corte d' appello di Genova, la quale, con la sentenza (n. 476/2000) ora impugnata, osservava che correttamente il primo giudice aveva ritenuto la delibera 10.11.1995 meramente iterativa della precedente assunta il 27.07, 1995 e perciò non autonomamente impugnabile, La Corte genovese escludeva poi l'ipotesi della nullità, osservando che, in tema di approvazione del preventivo delle spese e di ripartizione delle stesse, così come in tema di approvazione del rendiconto annuale, le delibere che si ritengono viziate da errori di calcolo, devono essere impugnate tempestivamente nei termini di cui all'art. 1137 c.c.; altrimenti diventano obbligatorie per tutti, i condomini.
Contro tale sentenza il SC ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la delibera assembleare del 10.11.1995 non costituiva altro se non una pura e semplice reiterazione di quanto già stabilito dall'assemblea condominiale del 27.07.1995. Sostiene il ricorrente che il giudice d'appello non avrebbe preso in considerazione alcuni elementi versati in atti che dimostrerebbero l'autonomia della decisione del 10.11.1995 rispetto a quella precedente del 27.07.1995. In particolare non avrebbe tenuto conto che successivamente alla delibera del 27.07.1995 l'assemblea del 4.10.1995 aveva espressamente riconosciuto l'esistenza di un errore contabile nel rendiconto di gestione del precedente amministratore. Da qui la convocazione dell'assemblea del 10.11.1995, resasi necessaria a seguito del riconoscimento da parte del Condominio di procedere ad una completa e globale nuova verifica dell'intera contabilità condominiale, con conseguente evidente elemento innovativo rispetto all'oggetto della discussione dell'adunanza del 27.07.1995 poiché si trattava di "riesame situazione contabile trasmessa dal cessato amministratore;
analisi della situazione e provvedimenti conseguenti." Altro elemento che dimostrerebbe l'autonomia e distinzione della delibera del 10.11.1995 rispetto a quella precedente del 27.09.1995 sarebbe una sorta di "esigenza transattiva" pensata all'esclusivo fine di permettere un'agevole continuazione della gestione condominiale, dati gli errori contabili commessi dal precedente amministratore, che non aveva riportato, per quanto riguarda la posizione del SC, un credito per complessive L. 586.160. 1.1. Il motivo è infondato,
Invero, l'impugnata sentenza, con motivazione congrua, esente da vizi logici e giuridici, ha spiegato come la delibera del 10.11.1995 (l'unica impugnata) non era affatto innovativa o modificativa rispetto alla precedente (del 27.07.1995), nel senso che non esprimeva alcuna volontà diversa da quella contenuta nella delibera del 27.07.1995, che aveva approvato il consuntivo dell'anno 94/95, con un debito a carico del SC di L.
2.713.298. Debito che era riportato nel preventivo 95/96, pure approvato in quella seduta, alla quale era presente il SC, che esprimeva voto contrario, senza però impugnare detta delibera.
Dopo aver esaminato dettagliatamente il contenuto dell'una e dell'altra delibera, tenuto conto della volontà assembleare, quale emergente dai verbali delle due sedute, la Corte d'Appello ha affermato (conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale) che la delibera del 10.11.1995 era meramente iterativa di quella precedente del 27.07.1995, aggiungendo che nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla circostanza (estranea alla causa) che in una delibera del 4.10.1995 si era rilevato un errore nel rendiconto del precedente amministratore e che in una c.t.u. disposta dal giudice di pace di Sanremo, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si era riscontrato un errore di calcolo (peraltro decisamente contestato) nel conteggio annuale, che avrebbe ridotto il debito del SC di L. 512.000. Al riguardo ha osservato la Corte d'Appello che ogni contestazione ed ogni conseguente indagine era preclusa dall'acquiescenza del SC, il quale non aveva impugnato la delibera del 27.07.1995.
Non v'è stata, quindi, alcuna carenza di motivazione nella sentenza della Corte d'appello, che non ha omesso di esaminare gli atti prodotti (fra cui il verbale dell'assemblea del 04.10. 1995 e quelli relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ma anzi, proprio, avendone valutato il contenuto, li ha ritenuti giustamente estranei alla causa ovvero del tutto i-ninfluenti, poiché il richiamo a presunti errori contabili non mutava il fatto che non vi era stata alcuna volontà innovativa rispetto alla precedente delibera, dato che il saldo contabile approvato il 27.07.1995 (dal quale risultava la posizione debitoria del SC per la somma di L. 2.713.298) era integralmente riportato senza alcuna modifica e recepito dall'assemblea del 10.11.1995.
È da escludere, pertanto, il preteso "riesame", la prospettata "esigenza transattiva" ovvero qualsiasi "elemento innovativo" intervenuto tra la due delibere, onde correttamente l'impugnata sentenza ha concluso che la delibera del 10.11.1995 era meramente iterativa di quella del 27.07.1995.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art 1137 c.c., il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la delibera del 10.lt. 1995, senza considerare che la tempestività dell'impugnazione doveva essere valutata in relazione a tale delibera, del tutto autonoma e distinta rispetto a quella precedente del 27.07.1995. In ogni caso la delibera del 10.11.1995 era affetta da nullità assoluta per grave compressione dei diritti del condomino dissenziente e, perciò, non soggetta al termine di cui all'art. 11.37 c.c. per l'impugnazione.
2.1. Anche tale motivo è infondato.
Invero, la Corte d'Appello, una volta escluso che la delibera del 10.11.1995 era autonoma rispetto a quella del 27.07.1995, giustamente ha ritenuto che era quest'ultima a dover essere impugnata nel rispetto dei termini di cui all'art. 1137, 3 comma, c.c. Quanto alla prospettata nullità della delibera del 10.11.1995 per lesione del diritto soggettivo di ciascun condomino di contribuire alle spese condominiali in proporzione della sua proprietà, va osservato che tale lesione può verificarsi solo se la delibera adottata sia modificativa dei criteri di ripartizione delle spese (Cfr. Cass. 27.2.1998, n. 2158; 3.5.1993, n. 5125). Nel caso specifico il ricorrente non ha mai contestato i criteri di ripartizione delle spese, ma ha soltanto dedotto che la delibera del 10.11.1995 era viziata da errori di calcolo, per cui era stato ingiustamente ritenuto debitore.
È evidente che nessuna nullità della delibera condominiale può derivare da tali (eventuali) errori di calcolo.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600, 00, di cui Euro 1.500.00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004