Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
È abnorme per la stasi processuale che ne deriva il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, disposta l'archiviazione, rimetta al pubblico ministero la decisione sulla richiesta di liquidazione del compenso spettante al custode giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2017, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
ASRA 00834-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/09/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 1345/17 SEZ Dott. VINCENZO ROMIS Presidente - SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE Dott.ssa GABRIELLA CAPPELLO Consigliere Dott. ANTONIO TANGA Consigliere 8506/2017 Dott. GIUSEPPE PAVICH Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO Nel procedimento contro ignoti (PO: Cassetta Severino) Avverso la ordinanza del GIP presso il TRIBUNALE DI LANCIANO in data 10 febbraio 2017; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le conclusioni del PG in persona del dott. Piero Gaeta che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza resa in data 10 febbraio 2017 il GIP presso il Tribunale di Lanciano disponeva la restituzione al Pubblico Ministero dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dal custode di mezzo già in sequestro nel procedimento penale n. 1367/16/44 nei confronti di ignoti ed archiviato con decreto dello stesso GIP in data 16 novembre 2016. 2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano lamentando la palese abnormità del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Occorre, anzitutto, premettere la ricorribilità del provvedimento impugnato sotto il profilo della sua "abnormità funzionale", in ragione della situazione di stasi processuale determinata dall'impossibilità di risolvere il "conflitto" tra PM e giudice. In proposito, questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto occasione di ribadire che è affetto da abnormità, non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è aggiunto, in dette decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale - quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo quanto il profilo funzionale - quando esso, pur non - ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. S.U. Rv. 209603, 215094, 238240). Tale situazione di stasi si è verificata nel caso di specie, non altrimenti eliminabile, perché sia il p.m. che il giudice hanno rifiutato di emettere il richiesto provvedimento liquidatorio.
2- Nel merito, osserva la Corte che competente a provvedere alla richiesta di liquidazione è il Tribunale di Lanciano. La norma applicabile al caso in esame è il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, che attribuisce la competenza per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (e dell'indennità di custodia) al "magistrato che procede". Il significato di tale locuzione è stato chiarito dalle SU di questa Corte che, con sentenza del 24.4.02, Rv n. 221660 con riguardo ai compensi spettanti ai custodi ha affermato che "La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento". Nel caso di specie, quindi, poiché il procedimento penale, nel cui ambito il custode ha svolto l'incarico affidatogli, è stato archiviato dal Tribunale di Lanciano, allo stesso giudice spettava di provvedere sulla istanza di liquidazione dei compensi.
4. Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lanciano per quanto di competenza Così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2017 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Vincenzo Romis) ( Francesco Maria Campi) Depositata in Cancelleria Oggi. 11 GEN. 2018 Il Funzionario Giudiziario Patria Ciorra