Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7791 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
E N IO 1986 CC.63923 Z A 4/ R T N IS - G D.P.R. B E . R L L T 0779 1/03 A A I SENSI DEL D . B E A T T U N IB 1 E PO OLO ALIAN 13 S R E T . A N MATERTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 7156/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 17144 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 16/12/02 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 63923 sul ricorso proposto da: MITICA SRL, IL PALATO SRL, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato CUCCIA ANDREA, che li difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 4633 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 31/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 18/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7156SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Mitica srl e la Palato srl ricorrono per cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza n. 31/44/98 del 18 febbraio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigettava l'appello avverso la decisione di primo grado e confermava l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio del Registro di Milano elevava dal 168 milioni a 463 milioni il valore di una azienda di ristorazione oggetto nel 1990 di trasferimento fra le contribuenti. La Amministrazione si costituiva in giudizio con memoria e non svolgeva alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Sotto la indicazione "motivi del ricorso", le contribuenti svolgono un complesso di considerazioni che non evidenziano specifici vizi della -pur laconica- motivazione del giudice di merito. Invero nel ricorso sono esposte ampie considerazioni circa i poteri istruttori delle Commissioni Tributarie e vengono rivolte critiche ad una valutazione dell'avviamento che assumesse a punto di appoggio solo il fatturato. Si sottolinea altresì come il trasferimento in questione seguisse di solo un anno una precedente alienazione in cui sarebbe stato denunciato, senza dar luogo ad alcun rilievo da parte del Fisco, un valore notevolmente inferiore a quello accertato nel 1990. La Commissione Tributaria Regionale asserisce però di aver tratto le sue conclusioni da "descrizione del bene, ubicazione, natura dell'attività, caratteristiche e dati dell'azienda"; dunque da elementi diversi rispetto al fatturato, e tali in sé da superare anche l'obbiezione tratta dal trasferimento del 1989. п www. Né il ricorso impugna in alcun modo il descritto riferimento ai dati complessivi relativi alla azienda. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 16 dicembre 2002 пино (асчистforums Ma cial IL CANCELLIERE C1 Facio balanco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Zico 19 MAG. 2003 Roma TL CANCELLIERE C1