Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM33 17/02 LA CORTE SUN E A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 15266/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.7697 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: TO RI, AG NO, OL VI (quale erede di TT GI), SC TR, HI TR, RD RO, IN UI, BE IV, EC (e non Sergio), EC NELLO, FRIVOLI elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 2001 I.N.P.S. NAZIONALE DELLA PREVIDENZA ISTITUTO 5299 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro -1- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 306/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 25/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato DE: ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per: estinzione per rinunzia. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione I ricorrenti sulla base di due motivi hanno richiesto, con l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pistoia, in riforma della decisione emessa dal Pretore della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INPS per ottenere i benefici di cui all'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, previsti per i lavoratori con pregressa esposizione al rischio amianto, e qui richiesti sebbene anteriormente l'attività lavorativa fosse cessata all'entrata in vigore della medesima normativa. Richiamandosi alla disposizione contenuta nell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sopravvenuta nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno poi, con atto sottoscritto anche dal loro difensore avv. Carlo Scartabelli e notificato all'INPS, rinunciato alla suddetta azione giudiziaria promossa nei confronti dell'INPS. L'Istituto ha depositato procura. 3 La Corte si limita a osservare che la intervenuta rinuncia all'azione giudiziaria comporta la estinzione della causa, così come previsto dall'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, che espressamente dispone pure la compensazione delle spese processuali relative alle attività antecedenti all'estinzione, ed in tal senso deve essere definito il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est.Flow C y lumin. Ravagnani Phill I D , O L IL CANCELLIERE I T GauperDepositato in a 2002 A T (7/3/2002) R O P 0 E oggi, IM 1 R A P T 3 D U IL CANCELLIERE R 3 E 0 A T . N SE N E