Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2003, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
0 3547 / 03 м о CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Elinori SEZIONE PRIMA CIVILE sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 23806/00 GRIECO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - 8138 Cron. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud. 18/02/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 7, presso l'avvocato ELISABETTA MACRINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
SE AL TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato ETTORE BOSCHI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2003 - controricorrente 430 avverso la sentenza n. 3579/99 della Corte d'Appello di 1 1 ROMA, depositata il 01/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. Svolgimento del processo AR TO chiedeva al Tribunale di Roma pronun- cia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ID EL, dalla quale viveva sepa- rato. Il Tribunale accoglieva la domanda e rimessa la causa sul ruolo per le pronunce relative all'affidamento del figlio e dei conseguenti provvedi- menti affidava il minore alla madre disponendo che gli incontri con il padre avvenissero per almeno un anno alla presenza di personale delle Servizio Infantile della competente USL Fissava in £ 600.00 al mese il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del mi- nore. AR TO proponeva appello al quale resisteva la EL.La Corte di Roma respingeva la impugnazio- ne. Il secondo giudice rilevava che come era emerso dalle numerose ctu espletate nei procedimenti che ave- vano interessato le parti, sia il padre che la madre LG 2 del minore presentavano disturbi psichici, tuttavia tra i due era il padre a presentare la situazione più gra- vemente compromessa. La audizione del minore aveva fat- to emergere la difficoltà di questi a vivere con il padre, mentre invece aveva fatto accertare la piena disponibilità a convivere con la madre. A tale risul- tanza la sentenza oggi impugnata attribuiva nel quadro delle risultanze istruttorie importanza decisiva anche alla luce della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia di New York del 1989.Rilevava infine benchè sul punto l'appellante non avesse espresso altro che generiche critiche senza concluderle in esplicita domanda di riforma, la congruenza del contributo fissa- to dal prmo giudice per il mantenimento del minore Contro questa sentenza ricorre per cassazione il ん TO con una complessiva doglianza articolata su quattro violazioni di legge.Resiste la EL. Motivi della decisione.
1. La doglianza espone, come si è innanzi anticipa- to, la violazione dell'art 196 cpc, quella di ogni di- ritto del fanciullo ai sensi della legge 176 ( testua- le) quella degli artt 29,30 e 31 della Costituzione , ed infine allega la motivazione omessa insufficiente ' inattendibilità delle e contraddittoria. Sostiene la anche nella causa di se- consulenze tecniche espletate LG 3 parazione , e la mancata considerazione delle risultan- ze delle consulenze di parte. Sostiene che i giudici hanno trascurato la persecuzione di cui il padre è sta- to oggetto da parte della EL anche mediate insi- nuazioni di abusi sul minore , tradottesi in lesioni dei suoi diritti genitoriali mai considerati in tutto il processo.
1.a. Osserva il collegio, anzituttoutto che la prospetta- zione testé riassunta è quasi esclusivamente diretta ad un riesame dei fatti di causa e come tale rende inam- missibile gran parte della doglianza. In proposito, è utile Osservare che alcuna delle circostanze di fatto menzionate dal ricorrente quanto ai fatti di abuso pretesi sul minore è stata utilizza- ta dalla Corte romana (che, invece, ha dato grande rilie- VO, in un quadro di personalità più o meno gravemente disturbate, alla audizione del minore che ha fatto emer- gere la netta preferenza per una convivenza con la ma- dre. Le adombrate violazioni di legge, generiche al li- mite della inammissibilità, sono comunque insussisten- ti. In particolare quanto all'uso che il giudice ha fa- to della sua discrezionalità nell'adozione dello stru- mento della CTU e della sua valutazione il ricorrente F non allega demment alcun elemento che possa far indivi- duare la violazione da parte del giudice del merito dei LG 4 criteri di opportunità che presiedono alla relativa va- lutazione ( cass n 6479 del 2002 ex multis). La motivazione adottata nella sentenza in esame adeguata a sorreggere la statuizione giacché consente di ricostruire il percorso logico seguito e non fa emergere alcuna illegittimità.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere re- spinto. Il TO deve essere condannato alle spese del giudizio mentre manca la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della ulteriore condanna ex art 96 cpc, richiesta dalla resistente che, pertanto, non deve essere disposta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro100,00, oltre agli onorari che liquida in eu- ro2000,00 ed alle spese generali ed accessori come per legge. In Roma il 18 febbraio 2003 Presidente Il Consigliere estsensore e (Angelo Grieco) (Giu(Giuseppe Maria Berruti) e M ✓ CANCELLE Soccerwer Mirzalupe DomeniceSecull CORTE SUPREM Prime Se. Depositary IL CANCEHol 1 1 MAR. 2003