Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
La competenza a conoscere dell'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico, spetta alla Sezione Specializzata Agraria, ove l'opposizione in relazione ai motivi che la sorreggono, debba qualificarsi come opposizione all'esecuzione e, al giudice dell'opposizione, ove l'opposizione essendo fondata su ragioni che attengono al "quomodo" dell'azione esecutiva si configuri come opposizione agli atti esecutivi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. EN SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OR EN, OR PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO e EN IR UL, difesi dall'avvocato EGIDIO D'ANGELO, giusta o delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TA ER, TA ON, TA OL, TA CA, CO EN, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 97/00 del Tribunale di LAGONEGRO, SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 30/03/00 e depositata il 04/04/00 (R.G. 318/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le pronunce di legge.
F A T T O
RT VI e RT EP, premesso che nei loro confronti era in corso esecuzione per il rilascio dei terreni siti in Episcopia, località Timpone d'Orio, iniziata da AR RO, NI, CE, TO, RM e CO VI sulla base di sentenza del tribunale di Lagonegro confermata dalla corte di appello di Potenza, proponevano opposizione agli atti esecutivi, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del precetto e degli atti conseguenti per duplice ragione e, precisamente, perché la copia notificata del precetto non riportava la procura e l'erroneità della c.t.u. disposta dal giudice dell'esecuzione aveva portato alla consegna di una superficie maggiore di quella dovuta. Gli opposti si costituivano ed eccepivano - tra l'altro - l'incompetenza della sezione specializzata adita, la quale, con sentenza resa il 30.3.2000, declinava la competenza in favore del giudice dell'esecuzione, considerando che l'opposizione agli atti esecutivi, a differenza dell'opposizione all'esecuzione, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e che, una volta che l'esecuzione abbia avuto inizio, l'opposizione va proposta a tale giudice, il quale può, poi, spogliarsene.
RT VI e RT EP hanno proposto ricorso per regolamento di competenza;
il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Sul presupposto della distinzione dell'opposizione all'esecuzione dall'opposizione agli atti esecutivi la sentenza impugnata ha ritenuto che competente a conoscere della prima è il giudice specializzato agrario e della seconda il giudice dell'esecuzione, motivando che nella prima e non nella seconda vengono in considerazione questioni attinenti alla materia agraria. Con l'unico motivo i ricorrenti sostengono che l'art. 9 L. 29/1990 stabilisce una competenza onnicomprensiva del giudice specializzato agrario, che include anche l'opposizione agli atti esecutivi.
Occorre premettere che nella specie si verte in tema di opposizione a precetto e che tale opposizione si configura come opposizione all'esecuzione, ove sia contestato l'"an" dell'azione esecutiva, e come opposizione agli atti esecutivi, ove la contestazione attiene al "quomodo" dell'azione stessa (Cass. 20.1.1999 n. 485). Questa Corte (sentenza 10.4.1998 n. 3735) ha esaminato la questione della competenza a conoscere dell'opposizione a precetto riguardante il l'"an" dell'azione esecutiva e l'ha risolta nel senso che la competenza spetta al giudice specializzato agrario, ravvisando un'opposizione all'esecuzione e ricordando che tale opposizione è da tempo attribuita alla competenza del detto giudice sulla base di un'interpretazione dell'art. 9 L. 29/1990 che abbraccia tutti i momenti del contratto agrario dalla genesi al funzionamento ed alla cessazione.
Non risulta che questa Corte si sia fino ad ora pronunciata sulla questione della competenza a conoscere dell'opposizione a precetto che, investendo il "quomodo" dell'azione esecutiva, sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi. Ai fini della corretta soluzione della questione occorre considerare che la ragione di fondo dell'opzione per la competenza del giudice specializzato agrario è che l'opposizione all'esecuzione necessariamente investe la materia agraria ed implica quelle specifiche conoscenze di cui è dotato tale giudice in relazione alla sua particolare composizione.
Senonché la materia agraria rimane estranea all'opposizione agli atti esecutivi che, come già detto, attiene al "quomodo" dell'azione esecutiva, di tal che non v'è motivo perché la cognizione di questa opposizione sia sottratta al giudice dell'esecuzione ed attribuita al giudice specializzato. Concludendo, va affermato che la competenza a conoscere dell'opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria, ove l'opposizione in relazione ai motivi che la sorreggono debba qualificarsi opposizione all'esecuzione, ed al giudice dell'esecuzione, ove l'opposizione, essendo fondata su ragioni che attengono al "quomodo" dell'azione esecutiva, si configuri come opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che nella specie, in cui la qualificazione adottata dai giudici di merito (opposizione agli atti esecutivi) non viene censurata, il ricorso va rigettato ed affermata la competenza del giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la competenza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Lagonegro.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001