CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 24639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24639 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR RI nato a [...] il [...] OG IG nato a [...] il [...] JA IR IS nato a [...] il [...] FA LE TE nato a [...] il [...] IL CE nato a [...]( SUD AFRICA) il 05/08/1994 //z avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CE CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di JA IR IS e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti. udito il difensore E' presente l'avvocato FUNGHI UGO del foro di PADOVA, in proprio ed in sostituzione Penale Sent. Sez. 4 Num. 24639 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 del codifensore avv. CISTERNINO COSIMO del foro di PADOVA in difesa di AR RI, OG IG e JA IR IS, che insiste per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DA OR, OG LU, LO AN MA, AS IR PA, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DA, NN e OG limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 18, L. 773/1931, perché estinta per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nei confronti degli stessi per i residui reati;
ha concesso i benefici della sospensione della pena e della non menzione a DA, NN, PA e LO, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Con i ricorsi si lamenta: 2.1. Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dall'imputato AS IR PA;
2.2. Vizio di motivazione con riguardo alla identificazione dell'imputato PA quale soggetto responsabile delitti di cui ai capi di imputazione c) ed e), nonché travisamento delle dichiarazioni dei testi AR e LL;
2.3. Vizio di motivazione con riguardo all'identificazione di NN FR quale soggetto responsabile del delitto di cui al capo c) dell'imputazione, nonché inaffidabilità dei riconoscimenti e travisamento della prova;
2.4. Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo c); 2.5. Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui al capo e), nonché relativa violazione di legge;
2.6. Inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione al capo e) di imputazione;
2.7. Violazione degli artt. 25 Cost., 81, 625 cod. pen., 18 TULPS, in punto di determinazione della pena per il capo e relativamente alla posizione di OG LU, nonché mancata riduzione della quota di pena pecuniaria imputabile all'intervenuta prescrizione del capo a). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio per AS RG PA e per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione nei confronti di DA OR, OG LU, NN Ftancesca, LO AN MA. 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato in data 09/03/2022, il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. 3 Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CE CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di JA IR IS e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti. udito il difensore E' presente l'avvocato FUNGHI UGO del foro di PADOVA, in proprio ed in sostituzione Penale Sent. Sez. 4 Num. 24639 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 del codifensore avv. CISTERNINO COSIMO del foro di PADOVA in difesa di AR RI, OG IG e JA IR IS, che insiste per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DA OR, OG LU, LO AN MA, AS IR PA, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DA, NN e OG limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 18, L. 773/1931, perché estinta per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nei confronti degli stessi per i residui reati;
ha concesso i benefici della sospensione della pena e della non menzione a DA, NN, PA e LO, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Con i ricorsi si lamenta: 2.1. Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dall'imputato AS IR PA;
2.2. Vizio di motivazione con riguardo alla identificazione dell'imputato PA quale soggetto responsabile delitti di cui ai capi di imputazione c) ed e), nonché travisamento delle dichiarazioni dei testi AR e LL;
2.3. Vizio di motivazione con riguardo all'identificazione di NN FR quale soggetto responsabile del delitto di cui al capo c) dell'imputazione, nonché inaffidabilità dei riconoscimenti e travisamento della prova;
2.4. Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo c); 2.5. Mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui al capo e), nonché relativa violazione di legge;
2.6. Inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione al capo e) di imputazione;
2.7. Violazione degli artt. 25 Cost., 81, 625 cod. pen., 18 TULPS, in punto di determinazione della pena per il capo e relativamente alla posizione di OG LU, nonché mancata riduzione della quota di pena pecuniaria imputabile all'intervenuta prescrizione del capo a). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio per AS RG PA e per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione nei confronti di DA OR, OG LU, NN Ftancesca, LO AN MA. 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato in data 09/03/2022, il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. 3 Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente