Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10825 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 082 5 /01 REPUBBLICA ITATAI IN NOME DEL POPO O IT. I NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget.to Tuve av h SEZIONE SECONDA CIVILE All prove t Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Augue date. Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 11557/99 Cron.23445 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Rep. 3686 Dott. Umberto GOLDONI Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- Ud. 14/06/01 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere - ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 06 AGO. 2001 sul ricorso proposto da: CLUB LA MERIDIANA, in persona del Suo Presidente Dott. SPAGNOLI Enrico, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA CRISCI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato LASAGNI UMBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI che lo difende, per procura speciale ANGELONI, BEATRICE, in Modena, rep.n.36981, del 2001 Dott. MONARI 1006 17/4/00; -1- resistente con procura - avverso la sentenza n. 514/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 14/06/01 dal му GOLDONI;
udito 1'Avvocato LASAGNI Umberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato ANGELONI Giovanni, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione del 18.3.1985, il Club la meridiana chiese condannarsi l'associato OL ON al pagamento di L.
1.737.000 oltre penale prevista statutariamente per la morosità; tanto risultava richiesto quanto a L.330.000 per saldo quota associativa scaduta il 15.10.1984, e, per il resto, per saldo quota affitto per due caraturIATLI non beneficiate relative agli anni 1983 (L.290.000) e 1984 (per il residuo). Il ON resisteva alla domanda proposta ex adverso e l'adito Pretore di Modena, con sentenza n.30 del 2/20.1.1993, aveva respinto la domanda uy attorea, regolando le spese. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il Club La meridiana, cui aveva resistito il ON. Con sentenza in data 25.3/28.4.1998, il Tribunale di Modena aveva rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza impugnata. Osservava il Tribunale che, ai fini del decidere, assumeva significato confessorio la dichiarazione resa dal Presidente pro tempore del Club, secondo cui il ON aveva sempre pagato regolarmente la quota del Club medesimo. Inoltre non era stato mai dedotto tra chi, quando, dove e in qual forma sarebbe stato raggiunto l'accordo in forza del quale il ON avrebbe dovuto pagare quanto ulteriormente richiestogli. Il fatto che il ON avesse pagato tre quote canoni di affitto non poteva essere considerato prova di un accordo anteriore giuridicamente vincolante, potendo essere invece frutto di una donazione o di un errore dovuto a cattive informazioni o ignoranza giuridica. Infine, una deliberazione che avesse posto diseguali contributi a carico di un associato avrebbe dovuto risolversi in una modificazione dello Statuto, cosa nella specie non verificatasi. Un atto di interpretazione autentica non rientrava nei poteri dell'Assemblea, siccome non incidente su obblighi o diritti preesistenti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, il Club La NA, che ha anche presentato memoria;
il ON ha depositato procura speciale per la discussione orale all'avv. Giovanni Angelini. Motivi della decisione лу Con il primo motivo, il Club La NA lamenta violazione e/o falsa applicazione delle norme concernenti l'onere della prova e, segnatamente, dell'art.2697 c.c.; ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto non dimostrato l'obbligo del ON di pagare le somme richiestegli non come quota associativa ma come possessore di quote latli non beneficiate nonostante egli avesse ammesso nel giudizio pretorile (la dichiarazione relativa risulta integralmente trascritta in ricorso) di esservi tenuto in base ad un accordo con il Club. Da tale dichiarazione emerge chiaramente che nella specie non poteva parlarsi di donazione, in quanto lo spirito di liberalità risulta escluso dalla richiesta di tale pagamento proveniente dal Club, ma non risulta affatto che i nox му pagamenti effettuati potessero essere frutto di errore, come ha ritenuto la sentenza del Tribunale di Modena;
al contrario, risulta che il primitivo comportamento del ON si era sostanziato proprio in un erroneo convincimento circa la debenza di tali somme, donde l'interruzione dei pagamenti 2 Se quindi può convenirsi con il ricorrente circa l'inesistenza, nella specie, di presupposti tali da ipotizzare una donazione, la seconda (e diversa) ratio decidendi adottata dal giudice dell'appello non collide con la dichiarazione resa dalla parte e appare plausibile a fronte di una asserita rivisitazione degli obblighi sociali e alla conclusione di non debenza di quanto richiesto. Tale motivo non ha pertanto pregio. Il secondo motivo di ricorso si ricollega in qualche modo al primo, nel denunciare insufficiente e contraddittoria motivazione circa il presunto (in sentenza) contrasto tra gli obblighi imposti agli associati dallo statuto del Club e la domanda giudiziale del medesimo, punto decisivo della controversia. му Sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la pretesa azionata realizzava un diseguale trattamento (sotto il profilo economico) tra gli associati, senza che tanto trovasse giustificazione nello statuto. Ci si duole che non si sarebbe tenuto conto del fatto che i bilanci del Club relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 contemplavano espressamente i pagamenti ripartiti tra quote gestione e quote affitto. L'argomento, che appare appena adombrato, nei termini suddetti, in sede di appello, appare inconferente;
che la prassi fosse quella indicata dal Club non appare in discussione, attese le stesse dichiarazioni del ON prese in esame nel primo motivo. La questione è se tale prassi fosse legittima, in mancanza di uno specifico accordo al riguardo;
e, a tal fine, i bilanci non sono conclusivi, a fronte di uno statuto che è al riguardo estremamente generico, tanto da non supplire, come ha ritenuto il Tribunale, ad una mancanza di ulteriore, specifico accordo in tal senso. 3 La valutazione del giudice del merito appare pertanto condivisibile sotto il cennato profilo e l'argomento addotto appare privo di autonoma rilevanza;
anche tale motivo deve essere perciò disatteso. A tale doglianza si ricollega il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione); ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe interpretato lo statuto del Club in base alle espressioni letterali usate, non indagando sulla comune volontà (ed intenzione) delle parti, e sul senso di base, volto a realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle stesse. In altre parole, si voleva escludere che un associato come il ON, possessore di un numero superiore di quote dovesse contribuire come se ne my avesse posseduta soltanto una. Le considerazioni suesposte hanno una qualche valenza sotto il profilo logico;
ma la questione non concerne una ragionevole composizione delle posizioni diverse, ma le disposizioni statutarie, che in mancanza di un accordo diverso, sono le uniche atte a stabilire diritti e doveri degli associati. Tanto premesso, la censura non ha pregio;
per vero, la ricerca della comune intenzione delle parti e il ricorso a criteri di interpretazione sussidiaria quale quella di cui all'art. 1371 c.c. possono essere presi in considerazione solo quando risulti dubbio il significato delle parole adoperate dai contraenti;
in tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale rappresenta lo strumento prioritario e fondamentale di interpretazione, con la conseguenza che ove le espressioni usate dalle parti siano di chiaro ed univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici (cfr. Cass. 27.6.1997, n.5734). Il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (v. Cass.26.6.1997, n.5715). Ne consegue che la doglianza non può trovare accoglimento, avendo ritenuto il giudice del merito, con accertamento insindacabile in questa sede (cfr. Cass.2.2.1996, n.914), la piena valenza delle espressioni letterali adoperate onde vagliare la comune intenzione delle parti. Anche tale motivo deve essere pertanto disatteso. Con il quarto motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia della delibera assemblare 13.3.1987 che, ponendo a carico degli associati la quota di affitto, non era stata impugnata dal ON. M La sentenza impugnata afferma che la delibera si sarebbe sostanziata in una modificazione dello statuto, senza considerare che tale strumento, all'art. 7 prevede l'obbligo di pagare “la contribuzione obbligatoria annua il cui ammontare viene determinato dal Consiglio direttivo secondo necessità ed in relazione al preventivo per ogni anno". Ritenendo il Tribunale che la delibera non fosse retroattiva in quanto in tal senso nulla era previsto, non avrebbe considerato che la stessa prevedeva che le quote IATLI non godute avrebbero pagato la sola quota di affitto come consuetudine. In primo luogo, va al riguardo sottolineato che quanto evidenziato dall'art. 7 statuto è stato valutato ed interpretato nel senso suddetto, con la conseguenza che da tanto non può desumersi l'obbligo del ON;
cade cosi la tesi, neppure adombrata, che la delibera de qua fosse modificativa dello statuto. Ma se così è, e le conclusioni raggiunte impongono tale soluzione, la valenza retroattiva della delibera, legata alla locuzione "come consuetudine", è stata coerentemente esclusa dal Tribunale, attesa la obiettiva genericità dell'espressione che per un verso immotivatamente si rifà ad una mera prassi esecutiva, come tale ininfluente, e, per altro verso appare quanto meno equivoca nella sua formulazione, attesa la sempre 5 significativa ed eccezionale previsione della retroattività, che, seppure plausibile, lede un principio di civiltà giuridica e che necessita di specifica previsione di assoluta chiarezza al riguardo. Il ricorso va pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.
P.Q.M.
10AT 250.000 La Corte rigetta il ricorso e compensalespese. 430T hoooo TOT. 290000 Così deciso in Roma, il 14.6.2001 Il Presidente Аравии Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 AGO. 2001 Roma Telerico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 IL GANCELLIERE C1 Registrato in date 3 GFN, 2002 4 al n. 149.77 (lire CENTOQUARANTA NOVE 77. p. Drents Ag Serviz PILIPPO a G Il Responsable Sea t fuckzioen (D (Dr. M. ACCICHINA 6