Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11017 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
C.C. 58993 RTE SUPREMAU I CASSAZIONE1 4017 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA 6 E 5 8 I OGGETTO N . A 9 IN NOME DEL OP I 1 O N / I R - 4 Z .v.im. decennale;
/ A B A 6 2 esenzione T R . T U I S R . I A B I . G . D SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA R B E T A R L E T D A 1 I D a dai Magistrati: R 3 S 1 E N E T E O T S N A R.G. N. 1401/98 Sott. Michele I N CANTILLO Presidente M A E S E PAPA Cons. relatore Dott. Enrico GRAZIADEI Consigliere Cron. 23632 Dott. Giulio Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 16.3.2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1401 R.G. 1998, proposto da ITAM di Testi OR e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Alfonso CIPRIANI, col quale elettivamente domicilia in Roma alla via Cicerone 44, presso lo studio dell'avv. Amedeo Pomponio;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 8
- controricorrente -
9 4 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale in data 7 luglio 1997, depositata col n. 4846 il 14 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 16 marzo 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Cipriani per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo. Svolgimento del processo La Società a.s. ITAM di Testi OR e C. presentò, il 29 giugno 1983, denuncia ai fini dell'imposta in.v.im. straordinaria - ai sensi del d.l. 55/1983 convertito nella legge 131/1983 - relativamente ad un capannone industriale con annessi piazzali;
l'Ufficio del Registro di Siena, constatata l'omessa presentazione della denuncia per l'imposta in.v.im. decennale, notificò, il 9 ottobre 1984, avviso di accertamento, con attribuzione del valore finale, alla data del 27 aprile 1977, di 300 milioni di lire. Il ricorso della contribuente - che negava, ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. d) del d.P.R. 643/1972, l'assoggettamento all'in.v.im. decennale dell'immobile, destinato alla produzione industriale fino al 1° gennaio 1973, contestando comunque i valori accertati - fu parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Siena, che, con decisione depositata il 3 maggio 1988, determinò il valore finale in 180 milioni di lire. Proposero appello entrambe le parti, e la Commissione di secondo grado, con decisione depositata il 2 febbraio 1990, accolse il gravame della 2 contribuente, ritenendo l'esenzione spettante fino al 1° gennaio 1973 ed annullando l'accertamento. La Commissione Tributaria Centrale, con decisione del 7 luglio 1997, depositata col n. 4846 il 14 ottobre seguente, ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio. Ha negato la spettanza dell'esenzione decennale, decorrente dal 1967, ritenendo a tale fine necessaria la destinazione all'esercizio dell'attività per l'intero decennio;
ha respinto l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, stante la sospensione di cui all'art. 32 del d.l. 429/1982, convertito nella legge 516/1982. Per la cassazione ricorre, con due motivi, la Società contribuente, giusta atto notificato il 16 gennaio 1998. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 25 febbraio successivo. Motivi della decisione Denunzia, in ordine successivo, la Società contribuente: 1) violazione e falsa applicazione di legge e connesso vizio di motivazione, perché la Commissione Tributaria Centrale, decidendo di accogliere il ricorso dell'Ufficio, da un lato ha violato gli artt. 329 e 346 c.p.c., non considerando che, sul valore finale dell'immobile - fissato dal primo giudice -, era intervenuto il giudicato, per essere stato il gravame limitato alla conferma dell'operato dell'Ufficio stesso;
e, dall'altro, ha violato l'art. 26 del d.P.R. 636/1972, poiché, risolta la questione di diritto, avrebbe dovuto rimettere al giudice 'a quo' per la valutazione;
2) violazione dell'art. 3 Cost., sotto tale profilo assumendo che l'interpretazione dell'art. 25 comma 2 lett. d) del d.P.R. 643/1972, seguita dal giudice 'a quo', secondo cui ai fini dell'esenzione dalla imposta in.v.im. decennale occorrerebbe la destinazione ad attività commerciale per l'intero decennio, incorre in ingiustificata disparità di trattamento di cittadini titolari di identiche situazioni economiche. L'Amministrazione finanziaria oppone: a) l'assenza di giudicato interno sul valore finale (di 180 milioni di lire), determinato in primo grado, per effetto sia dell'impugnazione dell'Ufficio sia della soluzione in diritto ad opera della C.T.C., facendone derivare che la eventuale rimessione al giudice di secondo grado per la valutazione 'sarebbe comunque insuscettibile di conseguenze vantaggiose per la Società'; b) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, non essendo identiche le situazioni prospettate dalla ricorrente. Il secondo motivo d'impugnazione, che riveste carattere di pregiudizialità logica, è infondato. -perL'art. 25 comma 2 lett. d) del d.P.R. 643/1972 esonera quanto nella presente sede interessa - i fabbricati, destinati all'esercizio di attività commerciali, dall'imposta disciplinata nel precedente art. 3, che si applica al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto (in.v.im. decennale). Per effetto dello stesso meccanismo impositivo, non è dato dissentire dal consolidato indirizzo interpretativo che nega rilevanza alla destinazione all'attività agevolata per periodo inferiore al decennio (Cass. 8184/1992, 9798 e 10459/1994, richiamate nella decisione impugnata). L'interpretazione 4 non rivela alcun contrasto con l'art. 3 Cost., non essendo dato istituire un raffronto, per mancanza di un 'tertium comparationis', fra il contribuente che abbia destinato l'immobile all'attività agevolata per l'intero decennio e quello che l'abbia in tal modo utilizzato per un periodo minore, e non potendosi d'altronde prescindere dal carattere tassativo della norma agevolativa, che importa la puntuale realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie in essa regolata. Fondato è invece il primo motivo, nei termini di seguito precisati. Non v'è dubbio che la Commissione Centrale, accogliendo il ricorso dell'Ufficio, ne abbia confermato totalmente l'operato, con riguardo anche alla determinazione del valore finale dell'immobile (di 300 milioni di lire), assoggettato ad in.v.im. decennale alla data del 27 aprile 1977. Così come non può dubitarsi che, attraverso tale statuizione, il giudice 'a quo' sia incorso in violazione dell'art. 26 del d.P.R. 636/1972, essendo addivenuto ad una valutazione estimativa che, essendogli preclusa, avrebbe dovuto comportare il rinvio alla Commissione Regionale competente, ai sensi del successivo art. 29 comma 1. Per questo, in accoglimento del secondo profilo dello stesso mezzo d'impugnazione, la decisione va cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Non è, infatti, accoglibile il primo restante profilo, attinente alla eccezione di giudicato interno sul valore finale - fissato in prime cure -, per non essere dato scindere, nella censura a suo tempo formulata 5 dall'Ufficio, un aspetto riguardante l'an' dell'accertamento, ed uno, da riferire autonomamente al 'quantum'. Da ciò deriva - oltre al superamento dell'eccezione che l'esame del giudice del rescissorio - sarà inteso alla determinazione del valore finale, compreso fra la posta fissata in primo grado- non più contestata dalla Società contribuente e quella originariamente accertata con l'atto di accertamento impugnato. Lo stesso giudice del rinvio provvederà, all'esito, anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M
Secondo Rigetta il prime motivo di ricorso ed accoglie, per quanto di prime ragione, il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001. Il Cons. estensore Il Presidente Michele Cantilloאחר * CORTE - Enrico Papa E - N trico O R E U E S IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10 AGU. 2001 wold Cover IL CANCELL Amargo esang ш 6