Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
A N IA L A IT A IC L 8 B UB ° N 6 O 8 I 9 DEL R OLO ITALIA0 51 22/02 a Z 1 E Ă / A R k N 8 R / I T 6 L S 2 I P . I G R E . C R P S I A O D . L B D Oggetto E A D DISCIPLINARE MAGISTRATI E T I T A ŞEZIONI UNITE CIVILI S 1 I N 3 N R E 1 E S E S . E T I N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M R.G.N. 15017/00 MARVULLI - Primo Presidente Dott. Nicola - Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione - Cron.15639 E Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Ud.07/12/01 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere- Dott. Ernesto LUPO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere- dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 455 Dott. Francesco SABATINI xy ConsigliereH 4.2. APR 2002அைைனவி Dott. Michele VARRONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - contro * 2001 RU ER FR, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA 608 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
1 intimati - avvers0 la sentenza n. 15/00 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 13/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato DI MARTINO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con nota del 3.3.1999, il Ministro della giustizia comunicava al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di aver promosso l'azione disciplinare nei confronti del dott. Umberto RU, magistrato addetto alla Pretura di Crema con funzioni di G.I.P. incolpato della violazione dell'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, perché, nell'ottobre 1997, abusando delle sue funzioni, aveva preso indebita conoscenza degli atti, coperti da segreto di ufficio oltre che da segreto in- vestigativo, del procedimento penale n. 1849/96 mod. 22 a carico di RR CC OR ed altri, pendente presso la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Crema, facendoli chiedere a suo nome, 2 e con la falsa affermazione di essere stato autorizzato dal sostituto titolare delle indagini, dott. Giovanni AG, dall'operatrice amministrativa della Pretura di Crema, sig,ra AN NU, alla sig.ra Flaviana Galiz- zi, dattilografa giudiziaria addetta alla segreteria della Procura della Repubblica. I fatti suesposti erano stati riferiti da una nota del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia con nota del 18.9.1997, avente ad oggetto una segnalazione inviata quasi un anno prima dal dott. Pa- gliuca, che aveva dichiarato di averli appresi dalla sig.ra IZ, affermando di non aver dato alcuna au- torizzazione alla consegna e di non aver ricevuto alcu- na richiesta in tal senso dal dott. RU. In detta no- ta si riferiva altresì che il dott. RU, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti, aveva dichiarato di non ricordare l'episodio ed aveva precisato di aver chiesto in visione il fascicolo solo nel dicembre 1997 allo stesso dott. AG, che aveva aderito alla ri- chiesta senza fare alcun accenno alla precedente ri- chiesta che sarebbe stata formulata per il tramite del- la sig.ra NU. Segnalava ancora la nota che il dott. AG, udito anch'egli a chiarimento della sua se- gnalazione, aveva confermato la richiesta in visione del fascicolo effettuata nel dicembre 1997 dal dott. 3 RU, che l'aveva giustificata con l'esigenza di estrarre copia degli atti relativi ad una sua preceden- te richiesta di astensione riguardo ad un'istanza di convalida di sequestro preventivo, determinata dal ri- getto in sede civile di provvedimento cautelare sulla stessa materia da parte della dottoressa RI EL EO, giudice presso il Tribunale di Crema, moglie del dott. RU. Riferiva infine la nota che la richiesta del fascicolo alla sig.ra IZ da parte della sig.ra NU era stata confermata da entrambe le predette. Espletata l'istruttoria sommaria, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiedeva alla sezione disciplinare del C.S.M. di non farsi luogo al rinvio al dibattimento nei confronti del dott. RU. disciplinare, con decisione delLa sezione provvedeva in conformità.13.4.2000, Considerava il giudice disciplinare: che doveva essere esclusa la configurabilità del- la violazione del segreto d'ufficio e del segreto inve- stigativo prospettata con il capo di imputazione, poi- ché alla data nella quale si sarebbero svolti i fatti contestati (16.10.1997) gli atti del procedimento pena- le in questione non erano più coperti da segreto d'ufficio o da segreto investigativo, in quanto erano già state rilasciate copie di tutti gli atti al difen- 4 sore di uno degli indagati;
- che doveva del pari essere esclusa la violazione di regole deontologiche di correttezza, per avere il dott. RU, al fine di ottenere in visione il fascico- lo processuale il 16.10.1997, impiegato l'artificio di affermare, contrariamente al vero, che vi era l'autorizzazione del dott. AG alla consegna, at- teso che il fatto contestato non appariva verosimile, né quanto al periodo, né circa le modalità. Avverso la decisione, il Ministro della giustizia ha proposto ricorso alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, affidato ad unico motivo. Il dott. RU non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, denunciando omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deduce che erroneamente la se- zione disciplinare ha ritenuto insussistente la viola- zione del dovere di correttezza da parte del dott. Rus- so per avere ottenuto in visione il fascicolo di un procedimento penale assegnato al sostituto dott. Pa- gliuca con metodi fraudolenti, il 16.10.1997. Sostiene che la sussistenza dell'episodio contesta- to sarebbe confermata dalle dichiarazioni delle impie- 5 gate IZ e NU, erroneamente ritenute dal giudice disciplinare come determinate da equivoci e fraintendi- menti. Afferma che gli elementi valutati dalla sezione non escludono, ma confermano il verificarsi dell'episodio contestato al dott. RU nel settembre 1997. 2. Il motivo non è fondato.
2.1. La sezione disciplinare ha motivato la deci- sione di non disporre il rinvio a dibattimento del dott. RU osservando quanto segue: doveva essere esclusa la violazione di regole deontologiche di correttezza, per avere il dott. RU, al fine di ottenere in visione il fascicolo processuale il 16.10.1997, impiegato l'artificio di affermare, con- trariamente al vero, che vi era l'autorizzazione del dott. AG alla consegna, atteso che il fatto con- testato non appariva verosimile, alla stregua delle di- chiarazioni rese dai soggetti uditi in istruttoria, né quanto al periodo, né circa le modalità, risultando in- certo l'effettivo verificarsi dell'episodio nel tempo indicato e nei modi enunciati nel capo di imputazione;
poteva ragionevolmente ritenersi che la sig.ra AN NU, operatrice amministrativa della Pretura di Crema, e la sig.ra Flaviana IZ, dattilografa giu- diziaria addetta alla segreteria della Procura della 6 Repubblica, fossero incorse in equivoci determinati da difetti o imprecisioni di comunicazione o di memoria;
doveva per converso ritenersi che vi era stata una sola richiesta di consegna in visione nel dicembre 1997, accolta senza sollevare questioni dal dott. Pa- gliuca, e giustificata non già da scorretti motivi di carattere personale, bensì dall'esigenza del dott. Rus- so di estrarre copia dell'istanza di astensione circa un singolo atto del procedimento penale (convalida di sequestro), da esibire davanti al Consiglio Superiore in relazione ad una convocazione inerente all'accertamento di eventuale situazione di incompati- bilità ex art. 19 dell'ordinamento giudiziario con la moglie, giudice del Tribunale di Crema, che aveva cono- sciuto della vicenda oggetto del procedimento penale in sede cautelare civile;
- tale convincimento era confermato dalla consi- derazione che, se effettivamente il dott. RU avesse richiesto ed ottenuto in visione il fascicolo il 16.10.1997, non avrebbe avuto motivo di chiedere, come aveva richiesto, con fax del 16.10.1997, al Tribunale del riesame di Cremona copia dell'ordinanza con la qua- le il tribunale aveva annullato il decreto di sequestro precedentemente disposto dal P.M. di Crema, trattandosi di atto già inserito nel fascicolo che avrebbe avuto 7 nella sua disponibilità.
2.2. Alle suesposte argomentazioni, poste dal giu- dice disciplinare a sostegno dell'accertamento di fatto compiuto, il ricorrente rivolge una censura di vizio di motivazione che, lungi dall'addurre specifici addebiti di incompletezza, inadeguatezza o illogicità, si risol- ve nella prospettazione di un diverso apprezzamento de- gli elementi probatori a sostegno di una ricostruzione dei fatti astrattamente plausibile, ma contrastante con quella fatta propria dalla decisione impugnata con motivazione completa, congrua e logica, ed è quindi inammissibile.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 7.12.2001. E N 6 IL CONSIGLIERE EST. IL PRIMO PRESIDENTE O 8 Roberto Juelz I E 9 2 Z Millas 1 R / . A A 4 R N / N 6 T - I 2 S I L B . P G . .R I L E .P L C R D S A I . IL CANCELLIERE C L A D B E D D A Giovanni Giambattista T I E S A 1 T N I 3 E N 1 R S E Depositata in Cancelleria E . I I T E A N oggi, n $10 APR. 2002 A M IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista then