Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 1979/0 1 019 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA IL SOLE 24 ORE dal Sig. perdiritti L.3000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EER 2001 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE, 11303/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Trezza Presidente Cron.3801 Dott. Guglielmo Sciarelli Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud 5 di- Dott. Pasquale Picone Consigliere cembre 2000 Balletti ConsigliereDott. Bruno ha pronunciato la seguente: E VARIE DCVI SENTENZA sul ricorso proposto da: I NIC Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domi- ciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
ricorrente
contro
NT IO e NT AR NA, in qualità di eredi di Per- versi TI;
intimati avverso la sentenza n. 6457/97, decisa il 19 aprile 1994 e pubblicata 1 5194 л il 14 giugno 1997, resa dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 341/93 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per la declaratoRI di inam- missibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 dicembre 1991 NT IO e NT A- RI NA, rispettivamente marito e figlia di RV TI, agendo nella loro qualità eredi, convenivano in giudizio il Mini- stero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del di- ritto della loro dante causa a percepire l'indennità di accompa- gnamento ex art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 19, a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda ammini- strativa, risalente al 26 luglio 1988. Il Pretore di Lodi, con sentenza in data 18 settembre 1992, ri- conosceva il diritto alla richiesta indennità a far capo dal 2 agosto 1990, data di decorrenza dei presupposti di legge. Interponeva appello il Ministero dell'Interno e, in esito, il Tribu- nale di Milano, con sentenza n. 6457/97 emessa in data 19 aprile 1994 - 14 giugno 1997, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che la parte rimasta contumace in primo grado non può sollevare nell'ulteriore corso del giudizio eccezioni di merito 2 л quali appunto i rilievi prospettati da parte appellante in ordine alla carenza dei requisiti sanitario e socio - economico. Osservava ancora che la consulenza tecnica, nei cui riguardi l'appellante non aveva mosso censura di sorta, aveva accertato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 legge L. 11 febbraio 1980, n. 18, a decorrere dal 2 agosto 1990 e fino al decesso dell'assistita. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il Ministero dell'Interno con atto notificato in data 15 giu- gno 1998; deduce a sostegno due motivi. NT IO e NT AR NA sono rimasti intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia in relazione all'art. 360 primo comma cpc. Si afferma, con riferimento ad entrambe le censure, che essendo stata accertata dal CTU, a fronte di una domanda in sede ammini- strativa presentata in data 26 luglio 1989, la sussistenza dei re- quisiti necessari per il riconoscimento della richiesta indennità di accompagnamento solamente a decorrere dal 2 agosto 1990, poco prima dell'exitus, sopraggiunto il 7 ottobre 1990, faceva difetto il requisito della permanenza della soglia invalidante, potendosi 3 prendere in considerazione solo le situazioni incidenti quoad va- letudinem, non anche quelle incidenti quoad vitam. $ Le censure si appalesano inammissibili. Non viene infatti criticata l'argomentazione svolta dal Tribunale, nel senso che la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado non può sollevare in appello eccezioni di merito. Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione col quale viene censurato uno solo dei due argomenti di motiva- zione, ciascuno dei quali sorregge autonomamente il decisum della sentenza impugnata, giacché, quand'anche si accogliesse il pro- spettato motivo di ricorso, l'altra affermazione della pronuncia sarebbe pur sempre idonea a costituire il fondamento della de- cisione, in quanto non investita dal ricorso (Cass. civ., 26 gen- naio 1985, n. 380). Ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità, poiché il Ministe- ro ricorrente non indica gli atti della fase di merito ove avrebbe sollevato la questione della non spettanza dell'indennità di ac- compagnamento per situazioni invalidanti intervenute nell'imminenza dell'exitus, quindi protratte per un tempo di dura- ta trascurabile e incidenti sulla vitalità e non solamente sull'autonomia dell'assistito. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle 4 1 parti o il contenuto degli atti (memorie о documenti), ove l'argomento sarebbe stato introdotto ° trattato. Si deve dunque considerare l'eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare ac- "nel giudizio di cassazione,coglimento in questa sede poiché che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rappor- to alla regolarità formale del processo ed alle questioni di non sono proponibili nuove questioni di diritto proposte, diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rileva- bili di ufficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novem- bre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., Cass. civ., sez. lav., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 5 n Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite. Roma, 5 dicembre 2000 IL PRESIDENTE Унісенко Есенке IL CONSIGLIERE ESTENSORE Девели да Polle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in CancelleRI 8 FEB. 2001 oggi, D+ ABORATORE I A D S , S O A 0 L 3 T 1 L 3 , . O 5 A T B S R . I E A P D N ' S L I A L 3 T N E 7 S I - G D O 8 O I - P S 1 A M 1 N I D E E S A E , I D O G A E R G T T E O S N I L T E T G I S E A E R R I L L D E O D 6