Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice, nella fase delle indagini preliminari, ammette l'interessato all'oblazione, determinando il relativo importo, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione. (In motivazione la Corte ha rilevato che il gravame è esperibile con riferimento al provvedimento di archiviazione ovvero alla sentenza di proscioglimento successivamente emanati).
Commentario • 1
- 1. Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2017, n. 58044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58044 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
58044-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2017 Presidente - Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 3256/2017 ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE MONICA BONI N. 18816/2017 Rel. Consigliere - STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nei confronti di: AN VA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2016 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Mario PINELLI che conclude per l'annullamento senza rinvio. A RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha ammesso all'oblazione, a norma dell'articolo 162 cod. pen., RE AN sottoposto a indagini per il reato di cui all'articolo 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, ritenendo il fatto di lieve entità.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per abnormità, avendo il giudice esercitato un potere non conferitogli dalla legge in quanto l'ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975, costituisce un'attenuante speciale e non una figura autonoma di reato, sicché non è oblabile.
3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso.
4. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. Il Collegio condivide, infatti, l'orientamento di legittimità secondo il quale è inammissibile il ricorso (proposto dal pubblico ministero) avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. - nella fase delle indagini preliminari - ammette l'interessato all'oblazione, determinando il relativo importo, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione» (Sez. 3, Ordinanza n. 612 del 20/01/1993, P.M. in proc. Marchi, Rv. 194147). Il provvedimento impugnato, infatti, non ha carattere definitorio né abnorme, poiché richiede la successiva iniziativa da parte del Pubblico ministero al quale il Giudice è tenuto a restituire gli atti per le sue determinazioni, a norma dell'art. 141, comma 4, disp. att. cod. proc. pen.. È il caso di notare che il gravame è, semmai, esperibile con riferimento all'archiviazione ovvero alla sentenza di proscioglimento successivamente emanati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprite Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA AP. mazze тазза IN CANCELLERIA 29 DIC 2017 ELLIERE Pietro Di Mpo