Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
Configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477 cod. pen. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), l'alterazione compiuta dal pubblico ufficiale (nella specie: sovrintendente di Polizia) della data dell'autorizzazione del Questore riguardante il trasporto d'una pistola.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 13289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13289 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 28.10.1999
1. Dott. F. Providenti Consigliere SENTENZA
2. " R. L. Calabrese " N.1886
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " A. Di Popolo " N.30579/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA TO, n. Giffoni V.P. 17.3.35 avverso la sentenza 17.5.99 corte app. Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. V. Geraci che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore avv. S. Bruno.
Motivi della decisione
Il tribunale di Varese condannava PA TO, sovrintendente della Polstato, per il delitto ex art. 477 cp, per avere alterato la data dell'autorizzazione del Questore rilasciata a Palermo Franco, riguardante il trasporto d'una carabina e d'una pistola da Varese a Cislago.
Sul gravame dell'imputato, la corte d'appello di Milano confermava la pronuncia.
Ricorre il NU personalmente, ribadendo le doglianze formulate nel precedente grado di giudizio:
- l'art. 34 tulps impone il mero avviso di trasporto all'autorità di PS, che si limita a prenderne atto.
Di avviso parla pure l'art. 50, I^ c. del reg.to di esecuzione del tulps, benché il secondo comma menzioni l'autorizzazione. L'atto in questione non rientra nel novero di quelli previsti dall'art. 477 cp;
poiché una volta che il cittadino abbia presentato l'avviso, le successive attività di controllo sono finalizzate alla verifica della sussistenza eventuale di cause ostative alla detenzione e non al trasporto stesso.
- La motivazione è viziata per travisamento del fatto, come si desume dalla lettura della deposizione della teste Iannucci, poiché esso imputato non intendeva operare una "immutatio veri", bensì "ricondurre a verità" la data che credeva inesatta.
Il ricorso è infondato.
Il nucleo centrale dello stesso è sagacemente disatteso dalla corte di merito, che si è fatto carico di enunciare, sulla scorta di un articolato contesto argomentativo, come l'atto in questione rientri nel novero delle autorizzazioni. Siffatta conclusione è sorretta dall'interpretazione letterale e sistematica della normativa implicata, correttamente compiuta dalla corte di merito. Ma a ben vedere, le censure formulate dal ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge sono affatto pleonastiche, dal momento che l'atto di cui si discute è penalmente tutelato, comunque vada definito (certificato, autorizzazione o atto pubblico in senso stretto), onde l'alterazione dello stesso non va esente pena. Il falso materiale, è pacifico, è caratterizzato dal dolo generico, ultroneo essendo, ai fini della integrazione di esso, ogni finalità specifica della condotta delittuosa dell'agente.
Sicché, pur se si ritenesse che l'atto rilasciato dal Questore fosse un mero "visto", innegabile sarebbe comunque la lesione della fede pubblica, poiché la data del rilascio qualifica il profilo storico e strutturale del documento e dell'attività amministrativa che ne costituisce il presupposto.
Le ulteriori censure sono palesemente inammissibili, dal momento che veicolano in maniera surrettizia mediante il vizio di motivazione, la censura alle opzioni probatorie che spettano unicamente al giudice di merito e che risultano compiute nella specie in aderenza alle risultanze probatorie, con argomentazioni esenti da vizi di sorta. Il ricorso va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge.
P T M
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999