Sentenza 13 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
CONTES NCASSAVE الات dai IL SOLE 24 OF per dir Aula "A" 99* _ 13 FEB, 1999 RE PUB BLICA I TALIA IL CANCELLIE IN NOME DEL POPODO ITILIAN OGGETTO: LA CORTE SUPR A'S SAZ IONE LAVORO R.G.n.17298/ EZIO LAVORO Cron. 5960 Composta dagli il.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Pontrandolfi Rep. - Presidente t Marino Donato Santojanni Consigliere CC. 20.11.19 "1 Giovanni Prestipino Rel. 1 " Corrado Guglielmucci " 11 Raffaele Foglia - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso per regolamento di competenza proposto M. da CA RG, RI IO, IO UI, elett.te dom.ti in Roma, Via Arenula n. 29, presso lo studio dell'Avv. Luciano Ascoli, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrenti
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura cuiGenerale dello Stato, presso i uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge. الاور Avv. GEN. STAT CORTE ནོ༑རི་!་ Resistente N'16315/97, Richiesta copia and dal Sig. PETRU per l'annullamento della sentenza del Pretore di Roma per finiti 1-00. del 24.10.1997 (R.G.n. 97198/94). 28 MAR. 2000 Udita la relazione della causa svolta nella Camera di il IL CANV Consiglio del 20.11.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona Generale Dott. Raffaele LIRE 50001 del Sostituto Procuratore CANCELLEDJA! Ceniccola, che ha chiesto che sia dichiarata la. competenza del Tribunale di Roma, con le ulteriori statuizioni di legge. AH373932 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma RG CA, IO RI e UI IO convenivano in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia e RE 2000 chiedevano che fosse dichiarato il loro diritto, quali CANCELLER giudici di pace, ad ottenere l'indennità prevista dall'art. 3 della 1. 19 febbraio 1981 n. 27, con condanna del Ministero al pagamento di tutte le rate BD572702 maturate fin dal momento della loro nomina. LIRE 2000 Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto eccepiva in via preliminare sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario che l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito e, nel BOS727 merito, chiedeva che la domanda fosse disattesa. 2 11 Con sentenza del 24 ottobre 1997 il Pretore rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e, in accoglimento dell'altra eccezione preliminare dedotta dal convenuto, dichiarava la competenza per valore del Tribunale di Roma, in base al rilievo che non era possibile ricondurre l'attività del giudice di pace ad un rapporto di lavoro autonomo, trattandosi di una fattispecie di servizio non professionale ma onorario. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza lo CA, il RI e il IO. bri Ha resistito con scrittura difensiva il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Procuratore Generale ha concluso come in atti. I ricorrenti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione Sostengono i ricorrenti, in sintesi, che l'attività svolta dai giudici di pace è inerente ad un rapporto di collaborazione, che si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, oltre che personale, tale che la relativa controversia deve essere compresa fra quelle previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., O, tutt'al più, fra quelle contemplate dal n. 5 del medesimo articolo di legge. Il ricorso è privo di fondamento. 3 Da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, 11272 del 9 novembre 1998,nella recente sentenza n. nella quale è stata pure discussa la questione relativa alla giurisdizione (e cui si rinvia per una più approfondita esposizione delle ragioni poste a fondamento della medesima per il richiamo dei e precedenti giurisprudenziali espressi in fattispecie di pressoché identico contenuto, in quanto attinenti a funzionari e giudici onorari), è stato affermato che "il carattere della parasubordinazione non può essere ravvisato nel rapporto che lega il titolare di un Mr. organo all'ente al quale perviene, perché il titolare dell'organo non collabora con l'ente, non è esterno ad ma si identificaesso, funzionalmente con l'ente medesimo ed agisce per esso"; e sulla base di questo è stato sostenuto che, trattandosi di un assunto rapporto di servizio onorario e non professionale, la controversia promossa dal giudice di pace (per ottenere il riconoscimento di un diritto predeterminato per legge) esula dalla competenza funzionale del giudice del lavoro per l'inapplicabilità del criterio di competenza di cui all'art. 409 n. 3 del codice di rito. Rilievi, codesti, che inducono ad escludere anche l'applicabilità del n. 5 del medesimo art. 409, il quale fa riferimento a "rapporti di lavoro dei 5 dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico" non devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo (come avviene per quei rapporti, posti in essere con enti pubblici, espressamente definiti di diritto privato da apposite disposizioni di legge), giacché dalla suddetta sentenza emessa dalle Sezioni Unite nell'attività svolta dai giudici di pace stata esclusa, nei confronti dello Stato, qualsiasi ipotesi di lavoro subordinato o autonomo. Tenuto conto di queste argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato e, come bene è stato deciso nella sentenza impugnata, per ragioni di valore deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in sede ordinaria. Giusti motivi sussistono per compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma in sede ordinaria e compensa fra le parti le spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma il 20 novembre 1998 Il Presidente: Il Consigliere estensore: За че IL COLLABORATOPE I CANCELLERIA Dereciat Fia 3 7 - 3 - Q 1 1