Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
Il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che ha ravvisato gli estremi del reato di cui all'art. 494 cod. pen. con riferimento alla condotta di un calciatore che, al fine di prendere parte ad una partita nonostante fosse stato squalificato, si era attribuito la identità di altro giocatore).
Commentari • 5
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, si è pronunciata sulla rilevanza penale dell'assunzione dell'identità di altri soggetti (nel caso di specie di un minore) compiuta sui social network per scopi illeciti diversi rispetto all'indebito arricchimento, in questo caso in danno dell'integrità psico-fisica di altri minori. Nella vicenda in commento un uomo di quasi quarant'anni aveva creato un falso profilo facebook apponendovi la fotografia di un minorenne realmente esistente, reperita sul profilo di quest'ultimo, al fine di contattare alcune ragazzine a loro volta minorenni, alle quali, una volta …
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Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Integra il delitto di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione di un profilo su social network, utilizzando per proprio vantaggio abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole. E' reato richiedere fotografie a sfondo erotico minacciando altrimenti di diffondere in rete immagini già possedute. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ha imposto l'adozione di norme più incisive, volte al contrasto del fenomeno della pornografia minorile in ogni sua forma al fine di "proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, indipendentemente da chi ne è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 41012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41012 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 1625
Dott. DE MARZO IU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 15265/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM AT N. IL 25/07/1973;
avverso la sentenza n. 156/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del 03/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato, il difensore avv. PISANI Nicola in sostituzione dell'avv. OM ON che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.10.2013 la Corte d'Appello di Potenza confermava la sentenza emessa in data 6.10.2011 dal Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, con la quale CI DO era stato condannato alla pena di giorni quindici di reclusione, pena interamente condonata ed estinta ex L. n. 241 del 2006, per il delitto di cui all'art. 110 e 494 c.p., perché in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, al fine di procurare a sè stesso e alla squadra calcistica dilettante "La Fiasca di Oppido Lucano" (nelle cui fila giocava) un vantaggio consistente nel prendere parte ad una partita in cui non avrebbe potuto giocare, inducendo in errore l'arbitro dell'incontro, si sostituiva, esibendone la carta di identità, a LA IU e disputando l'incontro di calcio "CAS Ruvo del Monte" - " La Fiasca Oppido Lucano", cui non avrebbe potuto prendere parte, dovendo scontare, in quella data, una giornata di squalifica.
2. Avverso tale sentenza il CI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), stante l'erronea applicazione dell'art. 494 c.p., in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo, non potendo dirsi intenzionale la volontà dell'imputato di sostituirsi ad altra persona, ne' riconoscersi un effettivo ed apprezzabile danno, o vantaggio derivante dalla condotta dell'imputato; in tema di sostituzione di persona, la norma, infatti, richiede, al fine della configurabilità del reato, l'esistenza del dolo specifico in capo all'agente, ma nella vicenda in esame è emerso inequivocabilmente che la condotta dell'imputato non è stata determinata da dolo, teso ad ingannare un altro soggetto - il direttore di gara - circa la sua reale identità, al fine di trarre un ingiusto vantaggio o di recare ad altri un danno, non essendo stato posto in essere alcun comportamento volto a trarre in errore il predetto direttore di gara, quale una modificazione estetica per somigliare fisicamente e nei tratti somatici al LA (sostituito), od una alterazione del documento d'identità dei LA, mediante applicazione di una propria fototessera;
inoltre, sussiste il dubbio circa l'effettivo danno patito dalla squadra avversaria o il vantaggio goduto dalla compagine in cui militava l'imputato, derivante dalla partecipazione all'incontro di calcio dilettantistico da parte dell'imputato, seppur squalificato, nonché in ordine al nocumento che in concreto subisce una squadra dilettantistica dal risultato di un singolo incontro, per la fungibilità di ogni calciatore all'interno di una rosa di una compagine calcistica;
- con il secondo motivo, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b), in tema di applicazione dell'art. 49 c.p., comma 2, in relazione all'art. 494 c.p., atteso che in sede dibattimentale è emerso pacificamente che l'unica persona a non aver riconosciuto l'evidente difformità tra l'imputato e la foto presente sul documento d'identità, è stato il direttore di gara, mentre la stessa difformità è stata apprezzata immediatamente dall'ufficiale di P.G. che ha provveduto all'identificazione e dal dirigente della squadra avversaria, ciò a dimostrazione che la difformità tra sostituto e sostituito era apprezzabile ictu oculì, quindi non idonea a trarre in errore una persona dotata di comune avvedutezza;
che la motivazione della sentenza impugnata è sul punto del tutto incongrua, atteso che è stato omesso l'esame di risultanze probatorie decisive, quali la testimonianza dell'ufficiale di P.G. intervenuto nell'immediatezza e del dirigente della squadra avversaria;
che illogica è, dunque, la preferenza riservata alla sola testimonianza del direttore di gara e non anche alle ulteriori due testimonianze, dotate di autonoma ed insormontabile forza esplicativa, laddove la comparazione delle fattezze fisiche del prevenuto con quelle del documento esaminato dal direttore di gara palesavano una grossolana discrasia percepibile da "chiunque". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
1. Con il primo motivo l'imputato lamenta l'insussistenza dell'elemento psicologico, consistente nel dolo specifico, che deve caratterizzare il delitto di cui all'art. 494 c.p. a lui ascritto, ma tale doglianza trova compiuta smentita nelle emergenze indicate nella sentenza di primo grado ed in quella di appello, da leggersi congiuntamente, stante il richiamo di quest'ultima alla prima.
1.1. Va premesso che l'art. 494 c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Nel caso in esame risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato, non potendo disputare la partita di calcio, dovendo scontare una giornata di squalifica, ha esattamente attribuito falsamente a sè l'identità di altro giocatore, LA IU, inducendo in errore l'arbitro di calcio, figurando il nominativo di quest'ultimo non soltanto sul documento d'identità consegnato allo stesso arbitro, ma anche nella distinta recante l'elenco dei nominativi dei calciatori partecipanti all'incontro di calcio;
inoltre, in occasione del controllo effettuato dall'arbitro nello spogliatoio, sia prima, che dopo la fine della gara, al fine di procedere a riconoscimento dei calciatori, l'imputato rispondeva, confermando in entrambe le occasioni, di essere LA IU.
Sul piano soggettivo, il dolo specifico del delitto di cui all'art. 494 c.p., consiste nel fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, o di recare ad altri un danno (Sez. 5^, n. 3207 del 23/01/1981, Bertolucci, Rv. 148355) e sul punto la sentenza di primo grado ha dato specificamente conto dei vantaggi ritraibili dalla partecipazione dell'imputato alla partita in questione. In particolare, l'essersi l'imputato sostituito come portiere (elemento primario di una squadra di calcio) al fine di disputare l'incontro di calcio che altrimenti non avrebbe potuto disputare, ha senz'altro integrato un aiuto alla squadra al fine di farla vincere e, quindi, un indubbio vantaggio rilevante ai sensi dell'art. 494 c.p., potendo tale vantaggio tradursi in un beneficio di qualsiasi natura, come detto, ossia patrimoniale o non patrimoniale.
2. Il secondo motivo di ricorso circa l'immediata riconoscibilità della sostituzione dell'imputato al LA e, quindi, la sua inidoneità a trarre in inganno persone dotate di comune avvedutezza è del pari manifestamente infondato. La sentenza impugnata con argomentazioni logiche corrette, immuni da vizi, ha evidenziato come nella fattispecie in esame non possa accedersi alla tesi del falso grossolano e della conseguente inoffensività della condotta, non essendo agevole rendersi conto della sostituzione di persona, atteso che la verifica dell'identità dei calciatori era più che altro di natura documentale ed aveva ad oggetto il riscontro dei dati personali, poiché l'arbitro confidava, oltre che nella correttezza di coloro che prendevano parte alla gara dilettantistica, anche nel precedente controllo operato dal dirigente e dall'allenatore, nonché sul rapporto di reciproca conoscenza personale dei giocatori delle due squadre;
soltanto a fine gara, a seguito della segnalazione e delle pressioni di un dirigente della squadra avversaria a quella in cui militava l'imputato, il giudice di gara ha iniziato ad avere il dubbio circa la vera identità dell'imputato.
Per quanto concerne, poi, la circostanza che la falsa declinazione delle generalità fosse ricavabile ictu oculi alla stregua delle fattezze somatiche evincibili dal documento d'Identità, la sentenza impugnata in proposito fornisce plausibile spiegazione della mancata rilevazione della diversità con il fatto che la foto del LA ivi effigiata risaliva a diversi anni addietro.
Tali valutazioni di merito, peraltro non specificamente contestate dal ricorrente, non paiono censurabili in questa sede, non essendo demandata al giudice di legittimità la formulazione di valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dalla Corte territoriale. D'altra parte, ai fini della configurabilità del reato di sostituzione di persona è sufficiente che via sia stata l'induzione in errore (Sez. 2^, Rv. 11643), nella fattispecie pienamente verificatasi, essendo stata rilevata la sostituzione solo a fine gara, per quanto si legge nella sentenza impugnata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014