CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2023, n. 43332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43332 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IL FUNZIONARI( avverso l'ordinanza emessa il 20/02/2023 dal Tribunale di Napoli Luana visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Luigi Imperato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2023, il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di AL IA, in relazione al concorso nel reato di cui agli artt. 3 e 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto al capo 67) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione lo AL, ( a mezzo del proprio difensore, deducendo: AL IA, nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 3 Num. 43332 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 19/09/2023 2.1. Violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale valorizzato conversazioni tra H ricorrente e VA PP che riguardavano il capo 58), non contestato allo AL, mentre dalla conversazione tra VA e UL SI, riguardante la IGE, non emergeva alcun ruolo del ricorrente in ordine alla modifica del visto di conformità del credito (oggetto della conversazione). Si lamenta inoltre l'erronea interpretazione del Tribunale in ordine alla normativa concernente il visto di conformità (essendo egli tenuto solo a attestare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione rispetto alle risultanze della documentazione, onde evitare errori materiali e di calcolo), la mancata indicazione di elementi a sostegno della sua res orgabilità nella realizzazione dell'illecito, nonché il mancato apprezzamecV he proprio lo AL aveva proceduto nel luglio 2018, motu proprio, all'annullamento delle dichiarazioni IVA presentate per conto della IGE. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del periculum in mora. Si censura il carattere scolastico e di stile delle argomentazioni del Tribunale, e l'irrilevanza del richiamo ad un atto di donazione effettuato alcuni mesi prima dell'applicazione della misura (febbraio 2023), quando lo AL non era ancora a conoscenza delle indagini. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che nel percorso argomentativo del Tribunale non emergevano violazioni di legge o carenze motivazionali deducibili, avendo al contrario il Collegio esaustivamente argomentato quanto al contributo assicurato dallo AL con le operazioni di apposizione del visto di conformità, di presentazione delle dichiarazioni, ecc. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dello AL, disposto dal G.i.p. e confermato dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, è finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato ci.i .)..12.1zi artt. 3 e 13- toVI, bis d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto allo AL in concor-s-MI tapo 67) della f rubrica. Tali reati - secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici della cautela - costituiscono una delle molteplici espressioni di un consolidato sistema fraudolento, facente capo a VA PP e funzionale (attraverso l'utilizzo di società "cartiere", la creazione di documentazione falsa, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.) alla creazione di fittizi crediti IVA e all'utilizzo degli 2 2 stessi - previo accollo o cessione - in indebite compensazioni, coinvolgenti anche imprese interessate ed a tal fine appositamente individuate (cfr. pag. 4 segg. dell'ordinanza impugnata). Il contributo concorsuale dello AL, presupposto della misura cautelare reale, è stato individuato nel ruolo di consulente/intermediario concretatosi nella presentazione delle dichiarazioni relative alla società "cartiera" IGE per l'anno 2017, e nella apposizione del visto di conformità al fittizio credito IVA esposto in dichiarazione. 2.1. L'odierno ricorso non ha inteso contestare il fumus del reato, sia quanto alla falsità del credito vistato dallo AL, sia quanto all'inserimento della vicenda nel più ampio contesto illecito orchestrato dall'VA: le doglianze difensive hanno piuttosto avuto ad oggetto la configurabilità di un suo consapevole contributo alla realizzazione del reato contestato. A sostegno di tale assunto, come già accennato, la difesa ha dedotto: l'estraneità dello AL alla conversazione tra l'VA e un terzo concernente la vendita del credito IVA in questione, e la modifica del suo visto di conformità; l'estraneità dell'oggetto delle conversazioni intercorse tra lo AL e l'VA rispetto al capo 57), unico ascritto al ricorrente;
l'erronea interpretazione della normativa in tema di visto di conformità; il mancato apprezzamento del fatto che il ricorrente, motu proprio, aveva provveduto all'annullamento delle dichiarazioni presentate per conto della IGE. 2.2. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata, dovendo escludersi che l'impianto argomentativo sviluppato dal Tribunale sia suscettibile di censure deducibili in questa sede (si fa evidentemente riferimento all'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice»: cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01»). Deve invero osservarsi, da un lato, che - dopo aver descritto i meccanismi fraudolenti produttivi dei crediti fittizi, la centralità dell'VA e della struttura operativa presso la CREDIMAT a lui riconducibile (struttura in cui era tra l'altro custodita la documentazione relativa ai crediti della IGE e di altre società), nonchè il panorama delle società generatrici di crediti fittizi nella disponibilità dell'VA, ecc. (cfr. pag. 2 segg. dell'ordinanza impugnata) - il Tribunale ha preso in specifica 3 3 considerazione le plurime anomalie riguardanti la IGE, tali da essere considerata una "cartiera" gestita di fatto dall'VA per il perseguimento dell'attività illecita. Si è fatto riferimento, tra l'altro (cfr. pag. 6): all'attribuzione della carica amministrativa ad un soggetto con esperienze lavorative estranee ad ambiti commerciali o societari (trattavasi di persona già addetta alle pulizie e al trasporto di ambulanze); alla condizione di "evasore totale" della società quanto alle imposte dirette, sin dal 2014; al diretto coinvolgimento dell'VA nelle fasi di creazione del credito fittizio e della certificazione documentale (visto di conformità), nonché di commercializzazione del credito stesso;
alla presentazione delle sole dichiarazioni a fini IVA, che evidenziavano - per l'anno di impasta che qui rileva - un credito di oltre 4 milioni, successivamente azzerato con la presentazione di una dichiarazione integrativa. D'altro lato, con riferimento alla consapevolezza del contributo dello AL all'attività illecita, il Tribunale ha richiamato alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente e VA PP (ovvero il soggetto in posizione apicale nel sodalizio di cui al capo 1, ideatore del sistema fraudolento), sottolineandone la frequenza settimanale e a volte giornaliera, e soprattutto la perfetta intesa comunicativa (il ricorrente chiedeva documentazione relativa a società che neppure venivano specificate), nonché l'intrinseca rilevanza del fatto che era stato proprio lo AL a presentare all'VA il collega commercialista BOTTONE, dal ricorrente definito "più temerario di lui", che aveva lavorato con l'VA anche per altra società. Sotto altro profilo, il Tribunale ha ripetutamente posto in evidenza che lo AL aveva fatto riferimento, sia per la determinazione del proprio compenso professionale (fissato in percentuale al credito asseverato), sia per trovare una soluzione alle criticità emerse al riguardo, non già all'amministratore della società o comunque ad un soggetto formalmente riconducibile a quest'ultima, ma all'VA: ovvero ad un soggetto formalmente del tutto estraneo alla IGE (cfr pag. 8 dell'ordinanza impugnata, anche quanto alla conversazione in cui lo AL comunica all'VA che il BOTTONE sarebbe stato disposto a variare il visto di conformità in una pratica solo al ricevimento del bonifico). In tale complessivo contesto, connotato da sistematiche modalità operative del gruppo facente capo all'VA, da palesi incongruenze, da comunicazioni inequivoche tra quest'ultimo e lo AL, da improprie interlocuzioni tra questi e l'VA per i compensi per l'attività svolta per la IGE, il Tribunale ha ravvisato il fumus del reato anche quanto al consapevole coinvolgimento del ricorrente, sottolineando che tale consapevolezza non poteva in alcun modo essere esclusa - proprio alla luce di quanto precede - dalla natura "leggera" del visto di conformità (cfr. pag. 9). 4 4 estensore Il Consigli Il Presidente 2.3. Il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale non risulta all'evidenza riconducibile ai parametri, individuati dall'elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata, della assenza o della mera apparenza della motivazione. D'altra parte, le censure difensive appaiono connotate da un approccio atomistico e parcellizzato al materiale acquisito e valorizzato dal Tribunale, che ha congruamente motivato il proprio giudizio di pieno coinvolgimento dello AL nell'attività illecita dell'VA. Quanto poi alla dichiarazione integrativa con cui era stato azzerato il credito IVA precedentemente evidenziato, si tratta di una condotta che i giudici del merito cautelare hanno concordemente posto in strettissima correlazione con lo sviluppo dell'attività investigativa, ed in particolare con le perquisizioni operate dalla Guardia di Finanza (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata, pag. 465 del decreto di sequestro): tale valutazione, in sé tutt'altro che illogica, non è stata confutata dalla difesa adducendo elementi idonei a comprovare che l'iniziativa fosse invece da ascrivere ad una spontanea "presa di distanze" dello AL dal contesto illecito facente capo all'VA. 3. Manifestamente infondata è la residua censura. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di dispersione, giustificativo della misura adottata, facendo leva non solo sulla consistenza quantitativa del profitto confiscabile, ma anche sulla donazione da parte dello AL, alla propria anziana madre, di due unità immobiliari: donazione perfezionata nel dicembre 2022, ovvero pochi giorni dopo l'emissione del decreto di sequestro. Appare superfluo sottolineare che tali argomentazioni, lungi dal concretare una motivazione assente o solo apparente e come tale censurabile sotto il profilo della violazione di legge, risulta tutt'altro che illogica. 4. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di leuro tremila in favore della Cassa delletemende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Zuro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 settembre 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Luigi Imperato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2023, il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di AL IA, in relazione al concorso nel reato di cui agli artt. 3 e 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto al capo 67) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione lo AL, ( a mezzo del proprio difensore, deducendo: AL IA, nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 3 Num. 43332 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 19/09/2023 2.1. Violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale valorizzato conversazioni tra H ricorrente e VA PP che riguardavano il capo 58), non contestato allo AL, mentre dalla conversazione tra VA e UL SI, riguardante la IGE, non emergeva alcun ruolo del ricorrente in ordine alla modifica del visto di conformità del credito (oggetto della conversazione). Si lamenta inoltre l'erronea interpretazione del Tribunale in ordine alla normativa concernente il visto di conformità (essendo egli tenuto solo a attestare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione rispetto alle risultanze della documentazione, onde evitare errori materiali e di calcolo), la mancata indicazione di elementi a sostegno della sua res orgabilità nella realizzazione dell'illecito, nonché il mancato apprezzamecV he proprio lo AL aveva proceduto nel luglio 2018, motu proprio, all'annullamento delle dichiarazioni IVA presentate per conto della IGE. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del periculum in mora. Si censura il carattere scolastico e di stile delle argomentazioni del Tribunale, e l'irrilevanza del richiamo ad un atto di donazione effettuato alcuni mesi prima dell'applicazione della misura (febbraio 2023), quando lo AL non era ancora a conoscenza delle indagini. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che nel percorso argomentativo del Tribunale non emergevano violazioni di legge o carenze motivazionali deducibili, avendo al contrario il Collegio esaustivamente argomentato quanto al contributo assicurato dallo AL con le operazioni di apposizione del visto di conformità, di presentazione delle dichiarazioni, ecc. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dello AL, disposto dal G.i.p. e confermato dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, è finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato ci.i .)..12.1zi artt. 3 e 13- toVI, bis d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto allo AL in concor-s-MI tapo 67) della f rubrica. Tali reati - secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici della cautela - costituiscono una delle molteplici espressioni di un consolidato sistema fraudolento, facente capo a VA PP e funzionale (attraverso l'utilizzo di società "cartiere", la creazione di documentazione falsa, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.) alla creazione di fittizi crediti IVA e all'utilizzo degli 2 2 stessi - previo accollo o cessione - in indebite compensazioni, coinvolgenti anche imprese interessate ed a tal fine appositamente individuate (cfr. pag. 4 segg. dell'ordinanza impugnata). Il contributo concorsuale dello AL, presupposto della misura cautelare reale, è stato individuato nel ruolo di consulente/intermediario concretatosi nella presentazione delle dichiarazioni relative alla società "cartiera" IGE per l'anno 2017, e nella apposizione del visto di conformità al fittizio credito IVA esposto in dichiarazione. 2.1. L'odierno ricorso non ha inteso contestare il fumus del reato, sia quanto alla falsità del credito vistato dallo AL, sia quanto all'inserimento della vicenda nel più ampio contesto illecito orchestrato dall'VA: le doglianze difensive hanno piuttosto avuto ad oggetto la configurabilità di un suo consapevole contributo alla realizzazione del reato contestato. A sostegno di tale assunto, come già accennato, la difesa ha dedotto: l'estraneità dello AL alla conversazione tra l'VA e un terzo concernente la vendita del credito IVA in questione, e la modifica del suo visto di conformità; l'estraneità dell'oggetto delle conversazioni intercorse tra lo AL e l'VA rispetto al capo 57), unico ascritto al ricorrente;
l'erronea interpretazione della normativa in tema di visto di conformità; il mancato apprezzamento del fatto che il ricorrente, motu proprio, aveva provveduto all'annullamento delle dichiarazioni presentate per conto della IGE. 2.2. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata, dovendo escludersi che l'impianto argomentativo sviluppato dal Tribunale sia suscettibile di censure deducibili in questa sede (si fa evidentemente riferimento all'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice»: cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01»). Deve invero osservarsi, da un lato, che - dopo aver descritto i meccanismi fraudolenti produttivi dei crediti fittizi, la centralità dell'VA e della struttura operativa presso la CREDIMAT a lui riconducibile (struttura in cui era tra l'altro custodita la documentazione relativa ai crediti della IGE e di altre società), nonchè il panorama delle società generatrici di crediti fittizi nella disponibilità dell'VA, ecc. (cfr. pag. 2 segg. dell'ordinanza impugnata) - il Tribunale ha preso in specifica 3 3 considerazione le plurime anomalie riguardanti la IGE, tali da essere considerata una "cartiera" gestita di fatto dall'VA per il perseguimento dell'attività illecita. Si è fatto riferimento, tra l'altro (cfr. pag. 6): all'attribuzione della carica amministrativa ad un soggetto con esperienze lavorative estranee ad ambiti commerciali o societari (trattavasi di persona già addetta alle pulizie e al trasporto di ambulanze); alla condizione di "evasore totale" della società quanto alle imposte dirette, sin dal 2014; al diretto coinvolgimento dell'VA nelle fasi di creazione del credito fittizio e della certificazione documentale (visto di conformità), nonché di commercializzazione del credito stesso;
alla presentazione delle sole dichiarazioni a fini IVA, che evidenziavano - per l'anno di impasta che qui rileva - un credito di oltre 4 milioni, successivamente azzerato con la presentazione di una dichiarazione integrativa. D'altro lato, con riferimento alla consapevolezza del contributo dello AL all'attività illecita, il Tribunale ha richiamato alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente e VA PP (ovvero il soggetto in posizione apicale nel sodalizio di cui al capo 1, ideatore del sistema fraudolento), sottolineandone la frequenza settimanale e a volte giornaliera, e soprattutto la perfetta intesa comunicativa (il ricorrente chiedeva documentazione relativa a società che neppure venivano specificate), nonché l'intrinseca rilevanza del fatto che era stato proprio lo AL a presentare all'VA il collega commercialista BOTTONE, dal ricorrente definito "più temerario di lui", che aveva lavorato con l'VA anche per altra società. Sotto altro profilo, il Tribunale ha ripetutamente posto in evidenza che lo AL aveva fatto riferimento, sia per la determinazione del proprio compenso professionale (fissato in percentuale al credito asseverato), sia per trovare una soluzione alle criticità emerse al riguardo, non già all'amministratore della società o comunque ad un soggetto formalmente riconducibile a quest'ultima, ma all'VA: ovvero ad un soggetto formalmente del tutto estraneo alla IGE (cfr pag. 8 dell'ordinanza impugnata, anche quanto alla conversazione in cui lo AL comunica all'VA che il BOTTONE sarebbe stato disposto a variare il visto di conformità in una pratica solo al ricevimento del bonifico). In tale complessivo contesto, connotato da sistematiche modalità operative del gruppo facente capo all'VA, da palesi incongruenze, da comunicazioni inequivoche tra quest'ultimo e lo AL, da improprie interlocuzioni tra questi e l'VA per i compensi per l'attività svolta per la IGE, il Tribunale ha ravvisato il fumus del reato anche quanto al consapevole coinvolgimento del ricorrente, sottolineando che tale consapevolezza non poteva in alcun modo essere esclusa - proprio alla luce di quanto precede - dalla natura "leggera" del visto di conformità (cfr. pag. 9). 4 4 estensore Il Consigli Il Presidente 2.3. Il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale non risulta all'evidenza riconducibile ai parametri, individuati dall'elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata, della assenza o della mera apparenza della motivazione. D'altra parte, le censure difensive appaiono connotate da un approccio atomistico e parcellizzato al materiale acquisito e valorizzato dal Tribunale, che ha congruamente motivato il proprio giudizio di pieno coinvolgimento dello AL nell'attività illecita dell'VA. Quanto poi alla dichiarazione integrativa con cui era stato azzerato il credito IVA precedentemente evidenziato, si tratta di una condotta che i giudici del merito cautelare hanno concordemente posto in strettissima correlazione con lo sviluppo dell'attività investigativa, ed in particolare con le perquisizioni operate dalla Guardia di Finanza (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata, pag. 465 del decreto di sequestro): tale valutazione, in sé tutt'altro che illogica, non è stata confutata dalla difesa adducendo elementi idonei a comprovare che l'iniziativa fosse invece da ascrivere ad una spontanea "presa di distanze" dello AL dal contesto illecito facente capo all'VA. 3. Manifestamente infondata è la residua censura. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di dispersione, giustificativo della misura adottata, facendo leva non solo sulla consistenza quantitativa del profitto confiscabile, ma anche sulla donazione da parte dello AL, alla propria anziana madre, di due unità immobiliari: donazione perfezionata nel dicembre 2022, ovvero pochi giorni dopo l'emissione del decreto di sequestro. Appare superfluo sottolineare che tali argomentazioni, lungi dal concretare una motivazione assente o solo apparente e come tale censurabile sotto il profilo della violazione di legge, risulta tutt'altro che illogica. 4. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di leuro tremila in favore della Cassa delletemende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Zuro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 settembre 2023