Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 3 0 1 7/20 1 NOME DEL POPOLO TAL U REMADI CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 15442/98 - Consigliere Cron. 2488 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Mario PUTATURO DONATI- Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud.06/07/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
3.000. VANNI OTTORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 27 GEN 2001. IL CANCELLIERE MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNA GIULIANO, che lo rappresenta e difende unitamente 3000 CANCELLERIA all'avvocato GIUNTOLI SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG575527 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE CASSAZIONE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato COPIE Rilasciate pla legate al Sig..Волдема in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso per diritti dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2000 14 B. 2001 IL CANCELLIERE 3448 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 11/98 del Tribunale di PISA, depositata il 20/01/98 R.G.N. 153/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27/10/95 il Pretore di Pisa, istruita la causa con informazioni sulla rumorosità delle lavorazioni e consulenza tecnica medico legale, riconosceva il diritto di IN VA alla rendita per ipoacusia professionale, nella misura del 12,6% e condannava l'INAIL al relativo pagamento, oltre interessi sui ratei arretrati. Il Tribunale di Pisa, investito in grado di appello ad istanza dell'INAIL, con sentenza del 22/10/97, in riforma della sentenza, rigettava la domanda introduttiva, precisando che dalla deposizione testimoniale raccolta in secondo grado era emerso che, fra i diversi lavori cui era stato adibito nel tempo il ricorrente, la saldobrasatura si effettuava con cannello ossidoacetilenico e la relativa rumorosità era data saldatura a filo continuo,dall'accensione di una fiammella;
la invece, provocava solo uno "sfrigolio”, mentre le lavorazioni ad aria compressa comportavano l'impiego di macchine il cui effetto acustico era limitato al soffio di aria compressa "quando gli elettrodi tornano nello stato di riposo"; "il bloccaggio del pezzo su attrezzi pneumatici" comportava, infine, rumorosità nella fase di scarico dell'aria compressa al momento dello sblocco, ma che ai fori di scarico erano applicati i silenziatori. Sulla base di queste risultanze si doveva riconoscere la fondatezza dell'appello e la domanda doveva essere rigettata, non essendo provato che la ipoacusia del VA, di grado lieve e 1 "forse non usuale in soggetto ormai cinquantottenne all'epoca della visita otoiatrica, sia conseguente all'uso pur continuato di attrezzi di lavoro, la cui particolare rumorosità è stata smentita". Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il VA, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione di norme di diritto (art. 3 DPR n. 1124 del 1965, 112 e 346 CPC, in relazione dall'art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che la domanda era stata rigettata sulla base dell'esame testimoniale di un dipendente della Piaggio, ritenuto a conoscenza dei fatti, ignorando la regola " secondo cui in caso di lavorazione e di malattie c.d. "tabellate" rimaneva operante la presunzione legale dell'esistenza del nesso causale fra lavorazione e malattia (Cass. n. 4297 del 8/5/96), (1) con conseguente onere dell'INAIL di provare una patenogenesi della malattia stessa (in senso conforme Cass. n. 10373 del 3/12/94 e n. 9117 del 29/8/95). Infondate erano le argomentazioni del giudice del riesame "essendo loro inibito ogni accertamento in ordine alla intensità della rumorosità ed all'esistenza del nesso causale tra lavorazione e malattia"; la prova era presunta per legge, così come la particolare rumorosità non poteva essere smentita da Era necessario,una semplice dichiarazione testimoniale. 2 (1) diversa invece, un rigoroso accertamento tecnico, che tenesse conto dell'esatto livello della rumorosità, calcolato in base a precisi parametri acustici e non espresso mediante apprezzamento soggettivo. Quanto alla "non usuale sordità in soggetto orami cinquantottenne”, si trattava di un ragionamento non condivisibile, in quanto non era elemento idoneo ad escludere l'eventuale concausa dell'otopatia medesima. Il Tribunale era andato ultra petita, in quanto l'INAIL aveva chiesto solo il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, senza contestare l'esposizione a rischio, prestando così acquiescenza a quella parte della sentenza del Pretore che l'aveva affermata. La sentenza quindi doveva essere cassata e non era necessario nemmeno il rinvio ad altro giudice, essendo la sentenza pretorile conforme a diritto e congruamente motivata;
peraltro l'accertamento effettuato in primo grado non era stato nemmeno adeguatamente contrastato dall'INAIL con l'atto di appello. Il ricorso è fondato, nei limiti della seguente motivazione. Nell'unico motivo sono contenute due censure, una di carattere processuale relativa ad una pretesa preclusione dell'accertamento “in ordine alla intensità della rumorosità ed all'esistenza del nesso causale fra lavorazione e malattia" e la seconda di merito relativa alla esistenza di una malattia tabellata e quindi alla inversione dell'onere della prova ed alla 3 inadeguatezza dell'accertamento della rumorosità con le impressioni personali di un teste, invece che con rigoroso accertamento tecnico. In presenza della denuncia di un vizio in procedendo, la Corte ha potuto esaminare gli atti ed ha quindi accertato che col ricorso in appello l'INAIL aveva contestato l'esposizione a rischio, sia pure con riferimento alla consulenza tecnica, posta a base della sentenza, precisando che il CTU non aveva "assolutamente accertato né tanto meno dimostrato la reale ricorrenza della rischiosità della lavorazione". La critica alla consulenza si riverbera sulla sentenza e quindi l'accertamento poteva essere fatto. La censura per questa parte non può essere accolta, ma " per il resto è fondata. La "ipoacusia e sordità da rumori”, per "lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa” è prevista al n. 44, lett. 1, della tabella approvata con D.P.R. n. 482 del 9/6/75, con “periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro" di anni 4. Questo è uno dei lavori cui è stato adibito nel tempo il VA e per lo stesso sussiste, come per tutte le lavorazioni tabellate, la presunzione di novicità, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte;
presunzione che, in caso di contestazione, può essere superata solo con una prova rigorosa ed inequivoca (il cui onere grava sull'INAIL) dell'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo, o in misura prevalente, abbia cagionato la ipoacusia. La sentenza ha ignorato l'esistenza di questa presunzione, così come ha ignorato la necessità di un rigoroso accertamento in ordine alla intensità della rumorosità, che doveva essere fatto a seguito della contestazione mossa dall'INAIL sulla esposizione a rischio. Il giudice del riesame, infatti, si è limitato ad accogliere il ricorso sulla base delle semplici impressioni personali di un teste sulla intensità dei rumori delle varie lavorazioni. Ciò si traduce in un grave carenza motivazionale che comporta la cassazione della sentenza, con rimessione ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Firenze, per la decisione del merito, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati in tema di presunzione di nocività della malattia tabellata e di onere della prova in caso di contestazione della esposozione a rischio. Alla medesima Corte di Appello si demanda la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese, alla Corte di Appello di Firenze. Roma 6 luglio 2000 L CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE A Шал 10 Шоч но витор ий IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 27 GEN. 2001 DI CANCELLERIAthe 5 CA LABORATORE M PL E R P