Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2000, n. 518
CASS
Sentenza 28 gennaio 2000

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Massime1

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, perché il risultato finale non si traduca in una pena illegale.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2000, n. 518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 518
Data del deposito : 28 gennaio 2000

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