Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, perché il risultato finale non si traduca in una pena illegale.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2000, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 518
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N. 27615/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RA n. il 14.09.1950
avverso sentenza del 20.03.1999 PRETORE di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni.
OSSERVA
Con sentenza del 20/3/1999 il Pretore di Firenze applicava a CA AF, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi sei di reclusione e lire 400.000 di Multa per tentativo di furto aggravato, previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle contestate aggravanti ivi compresa la recidiva. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il CA duolendosi dell'errato calcolo della pena, avendo il giudice operato, per il tentativo, la riduzione di un quarto (piuttosto che quella prevista, da uno a due terzi) sulla pena detentiva base determinata in anni uno di reclusione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza della censura che tende a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena oggetto del "patteggiamento". Come più volte affermato anche dalla Suprema Corte, "in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost." (Sez. 1, N. 3980/94, imp. Magliulo, RV.199479); il suddetto accordo implica per l'imputato "l'impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta od accettata, ed altresì per tutte le parti la rinuncia ad ogni questione od eccezione che abbiano interesse a prospettare. Non è infatti concepibile un 'patteggiamento con riservà che consenta di acquisire i rilevanti vantaggi previsti dall'art. 444 cod.proc.pen. e poi di contrastare l'accusa ovvero la difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi, ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge" (Sez. 4, N. 1028/94, imp. Russo, RV. 199548).
Per quanto concerne, in particolare, l'errore di calcolo nella determinazione della pena - oggetto della doglianza nella concreta fattispecie - ritiene il Collegio che, in considerazione della natura del rito alternativo disciplinato dall'att. 444 c.p.p., il giudice, nell'applicare la pena concordata tra le parti, è tenuto a valutare, per quel che riguarda la congruità della sanzione, il risultato finale dell'accordo rispetto alle esigenze di emenda del giudicabile:
ne deriva che gli eventuali errori di calcolo, commessi nel determinare la pena concordata ed applicata, non assumono alcuna rilevanza, giacché l'accordo tra le parti si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni aritmetiche con le quali la pena viene alla fine determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché, ovviamente, tale risultato non si traduca in una pena illegale. Nel caso in esame, la pena applicata risponde, per specie ed entità, in relazione al reato ed al giudizio di comparazione effettuato tra attenuanti ed aggravanti, al requisito di legalità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in lire due milioni
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire due milioni in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000