Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito.
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- 1. Lesioni personali: è sufficiente la contestazione nell'imputazione della tipologia delle lesioniAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia. (Fattispecie relativa alla contestazione nel capo d'imputazione di lesioni allo stato non ancora qualificate e quantificate, definite in termini di malattia insanabile - Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782 …
Leggi di più… - 2. Confisca del veicolo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2017, n. 17186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17186 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
ASR 17 186-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/01/2017 Composta da: Sent. n. sez.56/17 Presidente - FRANCESCO MARIA CIAMPI REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.25343/2016 UGO BELLINI VINCENZO PEZZELLA ANTONIO RD GA IE CENCI ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: SI MA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/03/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Marco Galli incipale dichiarare ie ricorso inamuumble. Ju vie juhordinate anno clare lente suvio Deure be sentense impofuate uitatamente aller confica del veicolo, chive aftmance te トレ Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia con sentenza in data 4.3.2015 ha accolto la richiesta di SS RO cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi due giorni 20 di arresto e di € 750 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato di cui all'art. 186 VII Co. bis C.d.S. Sostituiva la pena con lavoro di pubblica utilità fino alla concorrenza di 166 ore presso Ente Convenzionato Comune di Padenghe sul Garda. Applicava all'SS la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di mesi sei, fatto salvo l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso detta statuizione insorgeva la Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia assumendo che il comma VII dell'art.186 C.d.S. prevede, in caso di appartenenza del veicolo all'imputato, la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e pertanto chiedeva che la sentenza venisse annullata in relazione a tale profilo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Effettivamente il giudice ha omesso di disporre la confisca del veicolo sul quale si trovava alla guida il prevenuto al momento del controllo che determinava il rifiuto dell'SS a sottoporsi agli accertamenti spirometrici tramite etilometro. Invero la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna O di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (sez.IV, 3.11.2011, Camerlo 253128). Invero risulta dagli atti del giudizio che il veicolo risultava di proprietà dell'imputato mentre l'art.186 comma VII prevede che alla sentenza di condanna (cui è equiparabile a tale fine quella di applicazione della pena su richiesta) segue la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma II lett.c) dell'art.186 Codice della Strada.
2. Deve pertanto trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale ma all'adempimento omesso dal giudice di merito può provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett.1) 1 felir cod.proc.pen. trattandosi di statuizione che non consente alcuna valutazione di carattere discrezionale, costituendo la confisca del veicolo effetto legale della pronuncia adottata.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca del motoveicolo Piaggio targato DK 70862, confisca che dispone. Così deciso a Roma il 17 Gennaio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Maria Ciampi Vis Belliniup Depositata in Cancelleria -5 APR. 2017 Oggi. Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra O N Z S I S A 2