Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8731 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ALIANO0 873 1 / 0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE D CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Illmi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1915/00 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott Fernando LUPI Consigliere rel Cron. 23847 Dott Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 17.4.00 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OR BR, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Ieradi Crescenzio,25, presso l'avv. Annamaria Tassetto che, unitamente Annamariz Tassetto all'avv. Antonio leradi la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio, 21, presso l'avv. prof. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
1670 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 132 del 15.11.1999, reg. gen. n.48/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Ieradi e Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15.11.1999 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello proposto da TT LL nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando l'inammissibilità della domanda di superiore qualifica, essendo cessato il rapporto di lavoro, e rigettando quella relativa alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni di segretario superiore di ottava categoria dal 1.1.1989 al maggio 1995. Trascriveva in motivazione le declaratorie contrattuali relative alla qualifica rivestita, settima categoria, e di quella rivendicata e dell'area quadri nei contratti collettivi succedutisi nel tempo, accertava quindi che le mansioni svolte dalla ricorrente, con mansioni di impiegata di concetto, concernevano la determinazione delle variazioni di stipendio conseguenti a variazioni di livello o di qualifica del personale stabilite da sentenza, computo della valutazione ed interessi sugli arretrati, -2- variazione degli stati di servizio, liquidazione della indennità di trasloco ai pensionandi e degli scatti di anzianità per nascita di figlio. Svolgeva, inoltre, attività di supporto all'ufficio legale determinando le variazioni del trattamento economico e forniva pareri sulle stesse. Doveva procedere allo studio di norme la cui interpretazione era, tuttavia, illustrata da circolari ed in caso di dubbi doveva rivolgersi al superiore. I testi escussi avevano, inoltre, precisato che si trattava prevalentemente di attività ripetitive basate sulla prassi dell'ufficio. Riteneva, quindi, che le mansioni più qualificanti svolte dalla ricorrente erano quelle di studio e di ricerca, comuni peraltro alla categoria di appartenenza, mentre per la consulenza, che caratterizza il livello superiore, mancava l'autonomia e la responsabilità proprie della categoria, avendo evidenziato i testi escussi il continuo riferimento della ricorrente nello svolgimento della attività ai capi per la risoluzione di eventuali dubbi. Rilevava infine la mancanza di prova in ordine al carattere prevalente e quindi qualificante di questa attività di studio. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la TT, illustrato poi con memoria, resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando il vizio di motivazione, la TT lamenta che il Tribunale non abbia valutato come attività di consulenza, propria della ottava categoria, quella, che secondo la deposizione della teste XI, ne aveva le - 3- caratteristiche e che evidenzia che la ricorrente aveva conoscenze personali specialistiche collocata in posizione di raccordo tra i dirigenti e l'area quadri. Afferma, poi, che la mancanza di autonomia andava esclusa perché i testi avevano affermato che i superiori della ricorrente XI e OT si occupavano di altre materie e che era irrilevante che i documenti fossero firmati dal dirigente, il quale firmava anche i documenti di dipendenti di ottava categoria. Le censure sono infondate. Il Tribunale ha accertato che dalla deposizione dei testimoni è emerso che anche nella elaborazione dei pareri la TT aveva continui contatti con i superiori e che nei casi dubbi si rivolgeva a loro e da ciò ha desunto logicamente la mancanza di autonomia e di responsabilità propria dell'ottava categoria. Questo accertamento di fatto non è contraddetto anche in ordine al punto decisivo della autonomia, dalla parte trascritta della deposizione della teste XI. La circostanza che i superiori della TT si occupassero di altre materie non dimostra che non avessero competenze in quella in cui la TT era chiamata a fornire attività di studio e di ricerca. Inoltre la natura specialistica delle mansioni era propria della settima categoria, come risulta delle trascritte declaratorie contrattuali. Infine, ed il rilievo è assorbente, la sentenza si basa su due autonome ragioni. La prima è che l'attività di supporto agli uffici superiori non aveva il carattere consulenza, la seconda e che non è stato provato che questa attività avesse caratteristica primaria e caratterizzante delle complessive mansioni. Questa ragione del decidere, che da sola può sorreggere la decisione del Tribunale non è stata -4- impugnata, sicchè la ricorrente non ha interesse ad impugnare l'altra. Cfr. Cass. 3951/98. Con il secondo motivo, denunziando il vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale, pur evidenziando la difficoltà di inquadramento della ricorrente non abbia tenuto conto e motivato sul fatto che altri dipendenti, che in altri Compartimenti, espletavano le sue stesse mansioni, erano inquadrati in 8a ctg. e che il contratto collettivo del 1996 aveva inquadrato gli esperti amministrativi nell'area quadri. Le censure sono infondate. Il Tribunale nell'individuare la qualifica spettante alla TT ha seguito il procedimento in tre fasi (individuazione dei requisti contrattuali delle mansioni della qualifica rivestita e di quella rivendicata, accertamento delle mansioni prevalenti di fatto espletate, inquadramento di esse nell'una o nell'altra qualifica) fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, tra le tante recentemente Cass. n. 2859 del 2001, n.9822 e 14981 del 2000, n.7313 del 1998, e correttamente ha disatteso il criterio erroneo di inquadramento in relazione a quello rivestito da altri dipendenti che espleterebbero le medesime mansioni, Cass.n. 2954 del 1987, n. 10905 del 1990, n. 1433 del 1996, n.6393 del 1998. Nessun rilievo, infine, ha il fatto che un contratto collettivo, successivo alla cessazione del rapporto, abbia inquadrato l'esperto amministrativo nell'area quadri, non essendo accertato né che la TT avesse mansioni corrispondenti a detta -5- qualifica, né che la nuova clausola avesse valore interpretativo e non modificativo del precedente assetto contrattuale. Il rigetto dei primi due motivi comporta anche quello del primo profilo del terzo motivo con il quale, denunciandosi la violazione di una serie di norme di legge e di principi costituzionali o stabiliti da trattati internazionali che fissano il principio di uguaglianza di salario per lavoro uguale, si lamenta la violazione di esso. Infatti avendo il Tribunale in fatto escluso che la TT non abbia svolto mansioni di 8a ctg. e non essendo contestato che ricevesse il salario della categoria di appartenenza, la sentenza impugnata non poteva rilevare la violazione di detto principio. Del tutto generico e infondato è il secondo profilo del motivo con il quale si denuncia l'omesso ricorso all'art. 421 c.p.c. con l'assunzione di ogni mezzo di prova e la richiesta di informazioni e osservazioni, attesa l'ammessa difficoltà di inquadramento. Infatti, oltre a non precisare quali prove o informazioni il Tribunale avrebbe dovuto assumere, la censura non tiene conto che il Tribunale ha accertato come esaustiva la prova raccolta dal primo giudice e che la difficoltà ammessa concerne, secondo il Tribunale, l'inquadramento di mansioni esattamente accertate in declaratorie contrattuali in parte sovrapponibili, sicchè non vi erano deficienze istruttorie da colmare. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. -6-
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 15,01 oltre € 1500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 17 aprile 2002 Cuku cicruelti Il Consigliere est. Il Presidente Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Chancelleria IL CANCELLERE I D A , 0 S 1 S O 3 L A . 3 L T T 5 , O R B . A A ' S I N E L D P L S 3 E A I 7 D T - N S I 8 G - S O 1 O P N 1 E M A I S D E I A E G A , D G O O E E R T T T L T N I S I E R A G I E L D L * E D -7-