Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/1992, n. 8057
CASS
Sentenza 4 giugno 1992

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Il fatto reato attribuito a soggetto risultato non imputabile per vizio totale di mente va nondimeno considerato, nella sua obiettività, come se fosse stato commesso da persona capace di intendere e di volere, e quindi discernendo non soltanto gli elementi per la qualificazione del dolo o della colpa, ma anche tutte le circostanze aggravanti o attenuanti che abbiano incidenza sull'entità del reato stesso e, quindi, sulla pericolosità del soggetto; ciò anche al fine di stabilire la durata minima della eventuale misura di sicurezza. (Nella specie, trattandosi di omicidio, la Corte ha affermato che legittimamente si era tenuto conto della ritenuta aggravante della premeditazione, in sè e per sè non strettamente incompatibile con il vizio di mente, ai fini della determinazione della durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).

In tema di omicidio, la circostanza aggravante della premeditazione può risultare incompatibile con il vizio di mente nella sola ipotesi in cui venga a risultare null'altro che una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito criminoso coincide con una idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/1992, n. 8057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8057
    Data del deposito : 4 giugno 1992

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