CASS
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/04/2024, n. 13861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13861 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13861 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 20/03/2024 Il C glie estensore Il PrsRffene Motivi della decisione Rilevato che l'imputata UL NA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 6 ottobre 2021 dal Tribunale di Rovigo di condanna per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Rovigo il 12 febbraio 2016. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 12 febbraio 2016 ed è estinto per prescrizione, pur computanco ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 marzo 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13861 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 20/03/2024 Il C glie estensore Il PrsRffene Motivi della decisione Rilevato che l'imputata UL NA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 6 ottobre 2021 dal Tribunale di Rovigo di condanna per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Rovigo il 12 febbraio 2016. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 12 febbraio 2016 ed è estinto per prescrizione, pur computanco ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 marzo 2024