Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11806 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
060020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Conposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 11806/02 Dott. Giovanni R.G.N. 10978/98 Cron.DD. 29415 Dott. Vittorio Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Ud.30/11/01 Dott. Antonino DI BLASI © Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60020 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - Cre
contro
D'VA RU AR;
- intimata - avverso la sentenza n. 101/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2001 03/05/97; 2422 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato RANUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo D'VA BR MA nella qualità di ex socia della snc CH RA e D'VA BR MA(avente ad oggetto attività di parrucchiere per signora e sciolta in data 27.1.1990) - proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale emessa dall'Ufficio Imposte Dirette di Prato e notificata il 16.11.1995 con la quale veniva recuperato a tassazione la maggiore Ilor ritenuta dovuta dalla società per l'anno 1989.La contribuente deduceva la infondatezza della pretesa erariale nonché la tardività della iscrizione a ruolo,per decorso del termine di cui all'art.36 bis DPR 600/73. Con decisione n.04/01/96 la Commissione Tributaria di Primo Grado di Prato accoglieva il ricorso, ritenuta la natura perentoria dell'indicato termine tale decisione,a seguito di appello proposto dall'Ufficio, veniva confermata con sentenza n.101/29/97 depositata il 3.5.1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Ricorre per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, con un unico mezzo di gravame. La D'VA non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.36 bis DPR 600/73 in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cpc I Giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere il termine de quo fissato a pena di decadenza, dovendosi invece il termine stesso ritenere di carattere ordinatorio Il motivo è fondato. M Invero, l'art.36 bis del DPR 600/1973 - nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 13 D.Lgs.vo 9.7.1997 n.241 e nella specie applicabile ratione temporis, atteso che la nuova disciplina ha effetti,ex art. 16 della fonte normativa da ultimo citata, per le dichiarazioni presentate a decorrere dall' 1.1.1999 - così dispone(va) al primo comma: Gli Uffici " - delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate......procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati : ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute". Orbene, siffatta disposizione, che aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni circa la natura ordinatoria o perentoria del termine fissato dal legislatore,è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art.28 della L.27.12.1997 n.449,giusta il quale il primo comma dell'art.36 bis del DPR 600/73,nel testo da applicare sino alla data stabilita dall'art. 16 del D.Lgs.vo 241/1997, deve essere interpretato nel senso che" il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza”. Alla stregua di tale disposizione, che, avendo natura interpretativa ha perciò stesso, pacificamente, effetti retroattivi (nel senso che si applica a tutte le situazioni giuridiche ed a tutte le controversie,come la presente,non divenute definitive) deve riconoscersi l'erroneità della impugnata decisione,fondata sul ritenuto carattere perentorio del termine in questione. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata : con rinvio,occorrendo ulteriori accertamenti in fatto non consentiti in questa sede( invero,la fondatezza della pretesa erariale risulta essere stata oggetto di contestazione anche nel merito, sul quale non vi è stata pronunzia in primo grado,né in appello),ad altra sezione della CTR della Toscana,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. :
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Liebenni давай IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 6 AGO 2002. IL CANCELLIERE Innocenzo Battista'