Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17447 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7447 / 02 AULA "B" REPU BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9620/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron. 41083 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Dott. Guglielmo Simoneschi Consigliere Ud. 26 giu Dott. Raffaele Foglia Consigliere gno 2002 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TI EA, elettivamente domiciliato in Roma, via Archi- mede n. 132, presso l'avv. Antonino Pellicanò che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Ministero del Tesoro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
3066 controricorrente avverso la sentenza n. 52/99, decisa il 9 febbraio 1999 e pubbli- cata il 10 aprile 1999, resa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n. 233/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 marzo 1996, TI EA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri in funzione di Giudice del Lavoro il Ministero del Tesoro al fine di ottenere il riconosci- mento del proprio stato di inabilità civile con necessità di assi- stenza continua. L'Amministrazione convenuta resisteva e rilevava fra l'altro il difetto di legittimazione passiva. Con sentenza in data 10 aprile 1998 il Giudice adito, previo espletamento di consulenza tecnica, accoglieva la domanda. Interponeva appello il Ministero del Tesoro e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 297/99, emessa in data 2 novembre 31 dicembre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, si dichiarava il difet- to di legittimazione passiva dell'Amministrazione appellante. La decisione veniva così motivata. Osservava il Tribunale che il DPR 21 settembre 1994 n. 698, col quale era stato riordinato il procedimento per la tutela del di- 2 ritto al riconoscimento dello stato di invalidità doveva conside- rarsi viziato per eccesso di delega, con la conseguenza che legit- timato passivo era comunque il Ministero dell'Interno. Avverso la sentenza, non notificata propone ricorso per cassazione TI EA, con atto notificato in data 10 marzo 2000, sulla base di un unico complesso motivo. Il Ministero del Tesoro resiste con controricorso notificato in data 21 aprile 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 11 legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 comma 5 e 6, comma 1, del DPR 21 settembre 1994, n. 698. Si denuncia altresì, con ri- ferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che non sussiste il preteso eccesso di delega e legit- timato passivo è appunto il Ministero del Tesoro ove la domanda sia di mero accertamento del diritto, senza richiesta in concreto della prestazione. Le censure appaiono fondate. Il Tribunale ha ravvisato un eccesso di delega argomentando nel senso che l'art. 11 primo comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ha demandato al successivo regolamento il riordino del proce- dimento amministrativo e non anche di quello giurisdizionale e Tesoro, che pertanto la legittimazione passiva del Ministero del troverebbe la sua fonte esclusivamente nell'atto delegato, sarebbe 3 stata affermata con eccesso dai limiti della delega. La tesi non può essere condivisa. L'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 così dispone tra l'altro: "Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal pro- cedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e ai prefetti Il regolamento approvato con D. P. R. 21 settembre 1994, n. 698, all'art. 3, sotto la rubrica "nuovo regime contenzioso ammini- strativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili prevede tra l'altro che avverso le decisioni sui ricorsi e avverso le decisioni delle Commissioni mediche USL e per invalidi- tà civile, è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accer- tamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civi- le e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente а tale data, la legittimazione passiva spetta alla 4 regione e al Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. La Corte con sentenza n. 156 del 20 maggio 1996costituzionale, emessa sui ricorsi proposti dalla Regione Liguria e dalla Regio- ne Lazio, ha annullato la disposizione di cui all'art. 3, quinto comma, del regolamento approvato con d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698 limitatamente alla parte in cui era stata prevista la le- gittimazione passiva in capo alla Regione nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi invalidità civile, "ove l'atto impugnato sia stato emanato alla dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie loca- li". Tale sentenza, infatti, ha affermato che dallo Stato era stato posto a carico della Regione una responsabilità che non le compete, in quanto non conseguente ad una funzione che ad essa faccia direttamente capo, ma ad una attività rispetto alla quale la Regione stessa ha un limitato controllo sostitutivo sulla fissazione della data degli accertamenti. Rileva quindi la Corte che nel regolamento delegato viene appunto disciplinata la materia del procedimento amministrativo e non già di quello giurisdizionale poiché legittimato passivo nel giudizio relativo all'impugnazione di un provvedimento è l'amministrazione che lo ha emanato e pertanto la legittimazione passiva del Mini- stero del Tesoro deriva dalla mera circostanza che a detto Mini- 5 Л stero è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi in tema di accertamento di invalidità civile. La declaratoria parziale di illegittimità costituzionale riguarda solamente l'individuazione della Regione quale legittimato passivo in luogo del Ministero del Tesoro per i ricorsi avverso le Commis sioni Mediche operanti presso le USL e non tocca ovviamente in alcun modo la posizione del Ministero del Tesoro nel caso concre- ove si impugna il silenzio rifiuto formatosi per mancata deci-to, sione circa il ricorso dell'interessato avverso il verbale di vi- sita della Commissione medica. Così evidenziato l'equivoco in cui è caduto il Collegio di merito si rileva che "in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle compe- tenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la conces- sione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (an- teriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione Inps e alle Regioni, ex art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del tesoro e al Ministero dell'in- terno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel D. P. R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente suaesperito il procedimento amministrativo di accertamento della condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello 6 ^ stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel art. 11 della legge n. 537 del 1993 citato, legge de- lega, e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il di- ritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pre- lo stesso diritto all'assistenza, garantito dal-giudicherebbe l'art. 38 Cost." (Sez. U., sent. n. 529 del 3 agosto 2000). E poiché, come risulta pacifico e non contestato, la domanda ri- guarda esclusivamente l'accertamento dello stato di invalidità, legittimato passivo è appunto il ministero del Tesoro. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per esame del motivo di appello relativo alla sussistenza del re- quisito sanitario, che il Collegio di merito ha considerato as- sorbito. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Л 7 OLLINIC O SINDO YO HOLIDAY - Soda ICHINESE Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Messina. Roma, 26 giugno 2002 IL PRESIDENTE englielu luul IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albe 1. CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3. DIC. 2017 IL ZANCELHERE 8