Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13013
CASS
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse del Pubblico Ministero

    Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, poiché il Pubblico Ministero non ha attaccato il provvedimento nella parte in cui applica la misura cautelare non detentiva, ma si è limitato a censurare la riqualificazione giuridica del fatto. L'interesse del Pubblico Ministero a impugnare deve essere parametrato all'obiettivo del raggiungimento di un risultato concreto, costituito dall'adozione o dal ripristino della misura originariamente richiesta, e non può coincidere esclusivamente con quello astratto all'esatta applicazione della legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13013
    Data del deposito : 9 aprile 2026

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