Sentenza 24 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2001, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / e061196 R / - 6 T 2 A S B I . I . R R . G L 04326 /0 1 P E L . A R A D T REP . L U B A E B A D D I T I R E S A 1 IN NOME DE PO ZOI I T T N 3 E 1 I N R S A CORTE E E . I S UPRLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T A E Oggetto A Art. 72.e.2 d. M SEZIONE TRIBUTARIA 4.546/92 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 15054/98 Dott. Enrico PAPA Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 9253 Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere Ud. 30/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 61196sul ricorso proposto da: TECHNOSERVICE SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIApro tempore, CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato CAMPOSARCUNO ANTONELLI PAOLO, che la difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
1 avverso la sentenza n. 75/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 18/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ANTONELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IMBRENGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto - che l'Ufficio i.v.a. di Milano notificò, nel 1993, avviso di rettifica alla Technoservice S.r.l. ed al suo legale rappresentante, Claudio Cappabianca, re- lativamente alla dichiarazione annuale i.v.a. del 1989, per indebita detrazione d'imposta da fatturazioni ine- sistenti;
che, a seguito, tra l'altro, di ricorso della So- cietà, la Commissione tributaria di I° grado di Milano, con decisione n.952/01/95 del 21 dicembre 1995, lo ri- gettò, confermando la legittimità dell'avviso di accer- tamento;
- che avverso tale decisione la Società propose ap- 2 pello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano con atto spedito a mezzo del servizio postale (raccomandata) il 31 maggio 1996; che la Commissione adita, con sentenza n.75/67/97 del 18 luglio 1997, dichiarò inammissibile l'appello, osservando quanto segue: "L'appello risulta depositato direttamente alla Commissione regionale oltre il termi- ne di 60 gg. Previsto dalla normativa (dal 1/4/96 a scadere 30/5/96 per il combinato disposto dall'art.51 e 72 Legge 546/92) che individua come termine finale il 30/5/96 essendo pendente il termine di impugnazione al- la data del 1/4/96 e dovendo decorrere da quella data ai sensi dell'art.72 L. 546/92"; 1 che avverso tale sentenza la Technoservice S.r.l. ha proposto. ricorso per cassazione, deducendo due moti- vi di censura;
- che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze: Considerato in diritto che .con i due motivi - i quali possono essere congiuntamente,esaminati avuto riguardo alla loro stretta connessione la Società ricorrente critica la - sentenza impugnata, addebitandole di non aver rilevato che l'atto di appello era stato spedito il 31 maggio 1996 all'Ufficio per mezzo del servizio postale, sicché 3 esso risultava proposto entro il termine di sessanta giorni con decorrenza dal 1° aprile 1996 e scadenza proprio il 31 maggio successivo in base ai criteri di computo di cui all'art. 155 cod.proc.civ.; ed inoltre, di aver equivocato tra proposizione e deposito dell'atto di gravame, trascurando, comunque, che anche il secondo adempimento era stato tempestivamente effet- tuato in data 4 giugno 1996; che il ricorso merita accoglimento: infatti - al di là di una serie di imprecisioni ed approssimazioni formali come già affermato da questa Corte in identi- ca fattispecie (cfr. sent. n. 7248 del 2000), il calcolo dei termini operato nella sentenza impugnata appare del tutto erroneo, posto che l'art.72 comma 2 secondo pe- riodo del d.lgs n.546 del 1992 ("Se alla data indicata al comma 1 [1° aprile 1996] pendono termini per impu- gnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le mo- dalità ed i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data"), nel fissare il 1° aprile 1996, come data d'inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione delle decisioni di primo grado, non introduce alcuna deroga alla regola, stabi- lita dall'art. 155 comma 1 cod. proc. civ. ("Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o 4 l'ora iniziali"), secondo cui dies a quo non computatur in termino, applicabile certamente al nuovo rito tribu- tario ex art.1 comma 2 del d.lgs n.546 del 1992; e che una deroga siffatta non ravvisabile, come preteso dall'Amministrazione finanziaria, nella indicazione di una data determinata per quella decorrenza, trattandosi proprio della previsione, tipica nell'ambito della fis- sazione di un termine a giorni, cui si riferisce la predetta regola;
che, conseguentemente, l'appello della Società ricorrente, proposto mediante atto spedito a mezzo del servizio postale (combinato disposto degli artt.53 com- ma 2, 20 comma 1 e 16 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992) in data 31 maggio 1996, risulta tempestivamente notificato (combinato disposto degli artt.16 comma 5, 51 comma 2 e 72 comma 2 secondo periodo dello stesso decreto legislativo) entro il termine di sessanta gior- ni, decorrente dal 2 aprile 1996; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, oltre ad uniformarsi al ribadito principio di diritto e ad esaminare, conseguentemente, il merito del gravame, provvederà anche a regolare le spese del pre- sente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2001 Il Presidente I relatore ed estensore alvatore Di Palmabehoudlar Enrico Papa terico lafe IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N ZIO ISTRA D.P.R. 26/4/1986 . 5 REG IA N - R A B TA D ALL. TE DEL IBU ESEN TAB. SENSI TR 131 AI IA . ER N T A M 60