Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, affinché possa configurarsi l'ipotesi di deposito controllato e temporaneo, di cui all'art. 6 lett. m) del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, occorre il rispetto delle condizioni dettata dal citato articolo, ed in particolare il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione e l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura ed alla quantità del rifiuto; in mancanza si configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2002, n. 20780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20780 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 11/04/2002
1. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 869
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 36259/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Roberto Picchio, del foro di Novara, quale difensore dell'imputato TI IE, n. il 28.3.1949 a Novara, ivi res.
avverso la sentenza del Tribunale di Novara - in comp. Monocratica, del 9/5 - 4/6/2001
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'avv. Enerale Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. Rossella Cialari (?), del foro di Roma, per delega dell'avv. Roberto Picchio del foro di Novara, la quale si è riportata al ricorso.
FATTO E DIRITTO
IE BR, titolare di un'impresa edile, ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che lo ha condannato alla pena di 14 milioni di lire di ammenda (previa concessione delle attenuanti generiche) per la contravvenzione di all'art. 51 co. 2 D.Lgs. 22/97, "perché abbandonava su suolo privato ... rifiuti consistenti in materiali derivanti da attività di demolizione " (r.c. il 16/11/1997). Avverso tale decisione, con la quale, a fronte dell'ammessa intenzione di disfarsi dei materiali di risulta, sono stati in particolare ritenuti irrilevanti l'astratta riutilizzabilità degli stessi, l'occasionalità dell'abbandono, la recinzione dell'area interessata dallo scarico, il consenso del proprietario della stessa e la successiva rimozione (dopo due mesi) dei materiali in questione, il difensore dell'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, anche per travisamento del fatto. Nei motivi d'impugnazione vengono, in particolare, sostenute l'inconfigurabilità degli estremi dell'abbandono o del deposito incontrollato, tenuto conto delle suesposte circostanze e quella, anche accertata, dell'interesse del proprietario del fondo, titolare di altra ditta edile, al riutilizzo dei materiali per "riempimenti", la temporaneità del deposito, organizzato dall'impresa proprietaria del suolo interessato e svoltosi sotto controllo, l'iilogicità, infine, della motivazione, non essendo stata ritenuta illecita l'attività al riguardo svolta dalla destinataria del carico dei materiali di risulta.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il Tribunale, evidenziando elementi di fatto risultati dalle indagini, confermati in dibattimento e non confutabili in questa sede di legittimità, in particolare la presenza in loco di cumuli di altri rifiuti, precedentemente depositati (sì da configurare il sito quale una discarica di fatto), ha ritenuto la configurabilità nella specie degli estremi dell'abbandono dei rifiuti speciali in questione, tanto più che il prospettato riutilizzo da parte della ditta depositaria è rimasta una mera asserzione dell'imputato, neppure suffragata ex post dall'assunta rimozione dei materiali (senza precisarsi da chi e per quali fini)c dopo circa due mesi.
Perché un deposito possa ritenersi "controllato" o "temporaneo" deve rispondere a precise condizioni normative, dettate dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. 22/97, che segnatamente e tra l'altro esige il raggruppamento, prima della raccolta, nel luogo della produzione dei rifiuti, il rigoroso controllo dei tempi di giacenza, in ragione della natura e dei quantitativi, requisiti nella specie difettanti, come rilevato dal giudice di merito (segnatamente in ordine al primo), con conseguente sussumibilità della fatti specie, secondo la prevalente giurisprudenza di questa sezione (v. sent. 9/10/97, Ciarcià, e la recentissima 5/3/2002, Pasotti) di abbandono commesso da titolare d'impresa, nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 51 D.lgs. cit. a nulla rilevando che per la discarica abusiva, di fatto realizzata dal consenziente proprietario del sito interessato dall'abbandono, non risulti dal P.M. intrapresa azione penale.
Al riguardo l'assunto, ribadito dalla difesa nel corso della discussione, secondo la quale il Tribunale avrebbe ritenuto la legittimità dell'esercizio di quella discarica (con conseguente illogicità della qualificazione illecita del conferimento dei rifiuti in questione) è del tutto arbitrario, perché non suffragato da alcun argomento, esplicito o implicito, desumibile dalla motivazione della sentenza di merito, segnatamente dalla mancata trasmissione degli atti al P.M., omissione poco o punto censurabile, considerato che l'ufficio requirente era già a conoscenza, sulla scorta dell'originaria notitia criminis, di sufficienti estremi per poter intraprendere l'eventuale azione penale nei confronti del proprietario dell'area interessata dall'abbandono dei materiali. Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 11 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002