CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22920 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IY ME, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio;
lette le conclusioni del difensore Avv. Cristian BENTIVEGNA, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 04/04/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 15/07/2020, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 628 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione IY ME, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Non sono stati regolarmente citati né l'imputato né il suo difensore, con conseguente nullità insanabile. L'avviso per l'udienza del 04/04/2022 veniva difatti }411— Penale Sent. Sez. 2 Num. 22920 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 09/03/2023 trasmesso via pec e la notifica, seppure ritualmente accettata, non veniva consegnata. La certificazione allegata dalla Cancelleria riportava difatti la dizione "mancata consegna". L'udienza camerale veniva, dunque, celebrata in pregiudizio dell'appellante, che non aveva avuto alcuna legittima conoscenza della data di udienza, nell'impossibilità di proporre eventuale istanza di trattazione orale e di articolare le proprie considerazioni conclusive sulla sentenza impugnata. Tale mancata consegna non risultava in alcun modo imputabile al destinatario, non emergendo dagli atti della Corte di appello alcun elemento specifico al quale imputare la mancata consegna. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione in considerazione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
anche gli agenti operanti erano intervenuti solo successivamente alla lite e non era emersa alcuna reale prova della violenza posta in essere nei confronti della persona offesa, il telefono era caduto solo accidentalmente a seguito della colluttazione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto imputato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio in accoglimento del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento dei residui motivi proposti. Dalla considerazione degli atti presenti al fascicolo, consultabili in considerazione del vizio dedotto, è effettivamente emersa la mancata consegna del decreto di citazione per il giudizio in appello nei termini indicati dalla difesa in ricorso con specifica allegazione. Pur tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, nel corpo della motivazione e nei verbali del giudizio di appello, oltre che dalla consultazione degli allegati al fascicolo, non emerge alcun elemento sulla base del quale poter comprendere le ragioni di tale difetto di notifica, né se lo stesso sia in alcun modo addebitabile al destinatario. L'atto, difatti, non risulta rifiutato, come può accadere quando la casella di posta elettronica certificata del destinatario non sia stata adeguatamente mantenuta, tenuto conto dell'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834-01). Né dalla documentazione in atti emerge 2 o alcuna comunicazione da parte degli uffici amministrativi addetti, che possa far ritenere la comunicazione e notificazione regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, mediante deposito in cancelleria. 2. La Corte di appello non ha dato atto in alcun modo conto di tale situazione, non ha verificato non solo la mancata consegna, ma anche l'eventuale ricorrenza di una causa di imputabilità di tale consegna al destinatario o, ancora, ad un eventuale blocco di sistema nell'invio riferibile alla pubblica amministrazione. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 9 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio;
lette le conclusioni del difensore Avv. Cristian BENTIVEGNA, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 04/04/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 15/07/2020, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 628 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione IY ME, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Non sono stati regolarmente citati né l'imputato né il suo difensore, con conseguente nullità insanabile. L'avviso per l'udienza del 04/04/2022 veniva difatti }411— Penale Sent. Sez. 2 Num. 22920 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 09/03/2023 trasmesso via pec e la notifica, seppure ritualmente accettata, non veniva consegnata. La certificazione allegata dalla Cancelleria riportava difatti la dizione "mancata consegna". L'udienza camerale veniva, dunque, celebrata in pregiudizio dell'appellante, che non aveva avuto alcuna legittima conoscenza della data di udienza, nell'impossibilità di proporre eventuale istanza di trattazione orale e di articolare le proprie considerazioni conclusive sulla sentenza impugnata. Tale mancata consegna non risultava in alcun modo imputabile al destinatario, non emergendo dagli atti della Corte di appello alcun elemento specifico al quale imputare la mancata consegna. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione in considerazione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
anche gli agenti operanti erano intervenuti solo successivamente alla lite e non era emersa alcuna reale prova della violenza posta in essere nei confronti della persona offesa, il telefono era caduto solo accidentalmente a seguito della colluttazione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto imputato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio in accoglimento del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento dei residui motivi proposti. Dalla considerazione degli atti presenti al fascicolo, consultabili in considerazione del vizio dedotto, è effettivamente emersa la mancata consegna del decreto di citazione per il giudizio in appello nei termini indicati dalla difesa in ricorso con specifica allegazione. Pur tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, nel corpo della motivazione e nei verbali del giudizio di appello, oltre che dalla consultazione degli allegati al fascicolo, non emerge alcun elemento sulla base del quale poter comprendere le ragioni di tale difetto di notifica, né se lo stesso sia in alcun modo addebitabile al destinatario. L'atto, difatti, non risulta rifiutato, come può accadere quando la casella di posta elettronica certificata del destinatario non sia stata adeguatamente mantenuta, tenuto conto dell'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834-01). Né dalla documentazione in atti emerge 2 o alcuna comunicazione da parte degli uffici amministrativi addetti, che possa far ritenere la comunicazione e notificazione regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, mediante deposito in cancelleria. 2. La Corte di appello non ha dato atto in alcun modo conto di tale situazione, non ha verificato non solo la mancata consegna, ma anche l'eventuale ricorrenza di una causa di imputabilità di tale consegna al destinatario o, ancora, ad un eventuale blocco di sistema nell'invio riferibile alla pubblica amministrazione. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 9 marzo 2023.