Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
# 5 294 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Servitù LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 4094/2001 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 11307 composta da: 1892Rep. Rafaele CORONA Presidente Udienza 9 febbraio 2001 Carlo CIOFFI Consigliere relatore Giovanna SCHERILLO Consigliere ASSAZIONE Francesca TROMBETTA Consigliere OPIE Ettore BUCCIANTE Consigliere pia studio IL SOLE 24 OR ha pronunciato la seguente: 3000 SENTENZA sul ricorso proposto da: CE RN IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcheri Paulucci De Calboli n. 1, presso l'avv. Carlo Abbate, difeso dall'avv. LIRE 3000 Rodolfo Pace di Acqui Terme, come da procura in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
GR NE, GR GI e GR LA, elettivamente CG508878 domiciliati in Roma, via dei Prati Fiscali n. 158, presso l'avv. Alberto Di 4 Natale, che li difende insieme con l'avv. Vincenzo Spasari di Genova, come da procura in atti;
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1112 del Richiesta copia esecutiva dal Sig. DI NATALE21/ per diritti L. 24000+4 DIRITTI 11 14 GIU. 2001. S IL CANCELLIERE 256101 A 23 ottobre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Carlo Abate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ennio Sepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 14 novembre 1986 NE MA e BA NI (alla quale, deceduta in corso di causa, sono subentrati i suoi eredi NE, GI e LA MA), comproprietari di un fabbricato rurale ed annesso terreno siti nel comune di Cartosio, località "Garini", convennero innanzi al Tribunale di Acqui Terme IO RN, proprietario di un fabbricato confinante con la loro proprietà, che era solito attraversare a piedi il loro cortile per raggiungere la sua abitazione, senza peraltro averne diritto, ma unicamente per loro tolleranza, per sentir dichiarare che egli non era titolare del diritto di passare anche con autoveicoli, che pretendeva di esercitare. IO RN si costituì e chiese il rigetto della domanda, sostenendo di essere titolare della servitù negata dagli attori, che egli aveva sempre esercitato, sia a piedi che con mezzi meccanici. Affermò inoltre che da tale cortile essi scaricavano nella sua proprietà, per il tramite di una condotta, acque bianche e nere, senza averne diritto, e chiese che fossero condannati ad eliminarla. 2 Il Tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica, ed istruita la lite, accolse la domanda degli attori e rigettò la riconvenzionale del convenuto. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da IO RN. Ha in particolare osservato, per quanto attiene alla servitù di passaggio carraio, che l'atto di divisione da lui esibito per dimostrare di esserne titolare non è, per le ragioni nel dettaglio esposte, idoneo allo scopo;
e per quanto attiene alla condotta delle acque bianche e nere, che essa insiste attraversa solo il cortile di NE, GI ed LA MA, e termina in un pozzetto ricavato nella loro proprietà, giusta quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio. Relativamente a tale condotta, la Corte territoriale ha poi dichiarato inammissibile, perché proposta da soltanto in appello, la domanda con cui IO RN ne ha chiesto la rimozione perché posta a distanza inferiore a quella di legge dal confine. IO RN ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. NE, GI ed LA MA hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso IO RN dopo aver precisato che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello di Torino, egli non ha mai eccepito la sua usucapione della servitù di passo 3 carraio di cui controparte ha negato l'esistenza, ma solo di esserne titolare in virtù di quanto pattuito da comuni danti causa mediati in una divisione risalente al 1903, censura la lettura e l'interpretazione che di tale atto ha poi dato la Corte territoriale, ed in virtù della quale quest'ultima per un verso ha escluso che uno dei condividenti fosse il proprietario dell'immobile attualmente appartenente a NE, GI ed LA MA, e per altro verso che la clausola da lui indicata è inidonea, per la sua genericità, a costituire la servitù in discorso. Il ricorrente in particolare sostiene che la Corte territoriale ha senza valida ragione rifiutato di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica che aveva chiesto per dimostrare, per l'appunto, che dante causa mediato di NE, GI ed LA MA fu uno degli stipulanti della detta divisione;
e che la clausola di tale atto con cui fu costituita la servitù di passo carraio negata da controparte non è affatto generica, ma chiara ed esplicita nel senso da lui affermato. La censura è inammissibile. La Corte territoriale ha dato conto della ragione per cui ha ritenuto di non disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, osservando che questa non è un mezzo di prova, e non può essere utilizzata dalle parti per assolvere l'onere di dimostrare i fatti che essi affermano. Né il ricorrente ha allegato l'indispensabilità del ricorso ad un perito per accertare che il dante causa mediato di NE, GI ed LA MA stipulò la detta divisione;
indispensabilità che sembra debba essere esclusa, trattandosi dopotutto di verificare documentalmente la continuità a 4 ritroso dei passaggi di proprietà del cortile che costituirebbe, a dire del ricorrente, il fondo servente. Quanto poi alla genericità o meno della clausola della divisione del 1903 con cui, a dire del ricorrente, sarebbe stata costituita la servitù negata da NE, GI ed LA MA, si rileva che la Corte territoriale ha, nella sentenza impugnata, dato adeguato conto dell'esame che ne ha fatto e della interpretazione che ne ha data;
e che alla valutazione del giudice del merito il ricorrente si è limitato a contrapporre una sua diversa valutazione, senza evidenziare la violazione di canoni ermeneuti. Con il secondo motivo del suo ricorso IO RN sostiene che la sua domanda di rimozione della condotta di cui si è detto in narrativa da lui proposto in appello non è nuova, ma è compresa in quella proposta in primo grado, perché “partecipa della stessa causa petendi costituita dalla tutela del diritto di proprietà". La censura è infondata. IO RN ha esperito in primo grado un'azione negatoria della servitù di scolo, avendo chiesto la rimozione della condotta mediante la quale NE MA ed BA NI riversavano nel suo fondo acque bianche e nere;
in secondo grado ha esperito un'azione negatoria della servitù di tenere una condotta a distanza inferiore a quella di legge dal confine. Le due azioni, pur essendo finalizzate entrambe alla tutela della proprietà, sono diverse quanto sono diverse le servitù che negano, ed hanno quindi diversa causa petendi, in fatto ed in diritto. Le spese seguono la soccombenza. 5
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna IO RN a rifondere a NE, GI e LA MA le spese del giudizio di legittimità, 178.000, oltre lire 2.000.000 per onorari. che liquida in lire Roma, 9 febbraio 2001 Il presidente (Rafaele Corona) senom L'estensore (Carlo Cioffi) Carlo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna h0oo0 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 NAG 2001 IL CANCELLIERE 01 2 MAG. 200 Serie 4 ROMA ENTRATE DELLE Registrato in dat UFFICIO 2. 290.000 25775 vers A DUECENTONOVANIAM versate il Dirigente/ al n (re p. (0.930 6