CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 23532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23532 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di Di MA CE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 23/11/2021 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, udito per l'imputato l'avv. Jacopo Cappetta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 6645, in data 23 novembre 2021, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, tra gli altri, di CE Di MA avverso la sentenza in data 12 luglio 2019 della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. Il difensore del Di MA presenta ricorso straordinario per omesso esame del quarto motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione in merito al ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Aveva infatti rappresentato che il Di MA Penale Sent. Sez. 3 Num. 23532 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2023 non aveva avuto relazioni con nessuno a eccezione del nipote, a cui aveva chiesto delle informazioni dopo la stipula degli accordi illeciti, e che il collaboratore di giustizia NT, che era esponente apicale dell'associazione, aveva espressamente dichiarato che sulla nave viaggiava anche un carico del gruppo Di MA, EN e CE, che però operavano separatamente da noi. In definitiva, lamenta che nella sentenza la Corte di cassazione aveva solo riportato il titolo del vizio denunciato senza entrare nel merito della questione sottoposta alla sua attenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' pacifico in giurisprudenza che non è ammesso il ricorso straordinario per errore di fatto quando si prospetti un errore valutativo (da ultimo Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). Nel caso in esame, il difensore, pur avendo lamentato l'omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorso per cassazione, sintetizzato a pag. 15, ha in realtà censurato il merito della decisione alle pag. 68 e 69 della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva desunto il ruolo di organizzatore dalle intercettazioni telefoniche tra l'imputato e il nipote EN relative all'importazione di 86 chili di cocaina e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PP RA che lo aveva indicato come finanziatore delle operazioni di acquisto di stupefacente, mentre la difesa ha contestato con il ricorso straordinario il merito di tale decisione, ritenendo il travisamento sia delle intercettazioni che delle dichiarazioni del collaboratore. Il travisamento della prova è tuttavia vizio del tutto estraneo al perimetro cognitivo di tale rimedio straordinario (da ultimo, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Di Gangi, Rv. 273060-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il 4 ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, udito per l'imputato l'avv. Jacopo Cappetta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 6645, in data 23 novembre 2021, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, tra gli altri, di CE Di MA avverso la sentenza in data 12 luglio 2019 della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. Il difensore del Di MA presenta ricorso straordinario per omesso esame del quarto motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione in merito al ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Aveva infatti rappresentato che il Di MA Penale Sent. Sez. 3 Num. 23532 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2023 non aveva avuto relazioni con nessuno a eccezione del nipote, a cui aveva chiesto delle informazioni dopo la stipula degli accordi illeciti, e che il collaboratore di giustizia NT, che era esponente apicale dell'associazione, aveva espressamente dichiarato che sulla nave viaggiava anche un carico del gruppo Di MA, EN e CE, che però operavano separatamente da noi. In definitiva, lamenta che nella sentenza la Corte di cassazione aveva solo riportato il titolo del vizio denunciato senza entrare nel merito della questione sottoposta alla sua attenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' pacifico in giurisprudenza che non è ammesso il ricorso straordinario per errore di fatto quando si prospetti un errore valutativo (da ultimo Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). Nel caso in esame, il difensore, pur avendo lamentato l'omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorso per cassazione, sintetizzato a pag. 15, ha in realtà censurato il merito della decisione alle pag. 68 e 69 della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva desunto il ruolo di organizzatore dalle intercettazioni telefoniche tra l'imputato e il nipote EN relative all'importazione di 86 chili di cocaina e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PP RA che lo aveva indicato come finanziatore delle operazioni di acquisto di stupefacente, mentre la difesa ha contestato con il ricorso straordinario il merito di tale decisione, ritenendo il travisamento sia delle intercettazioni che delle dichiarazioni del collaboratore. Il travisamento della prova è tuttavia vizio del tutto estraneo al perimetro cognitivo di tale rimedio straordinario (da ultimo, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Di Gangi, Rv. 273060-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il 4 ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente