Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può trarre argomenti anche da una sentenza non eseguibile - per non essere stata concessa l'estradizione in ordine al reato con essa giudicato - intesa unicamente come fonte di conoscenze soggettive e circostanziali. (Fattispecie relativa a richiesta di semilibertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 29969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29969 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1757
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 43576/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CE N. IL 17/08/1967;
avverso l'ordinanza n. 577/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 04/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Alfredo P. VIOLA, per l'annullamento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 04.07.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di semilibertà proposta da AT NC, detenuto in espiazione dell'ergastolo, rilevando: a) considerando la detenzione effettiva e la liberazione anticipata, ottenuta in giorni 810, non aveva ancora raggiunto il limite di legge, essendo egli detenuto dal 29.10.1995; b) pur in presenza di elementi positivi, quali la fruizione di permessi con esito favorevole, la mancanza di pendenze giudiziarie e la disponibilità di un lavoro all'esterno, residuavano però considerazioni contrarie derivanti da incertezze psicologiche, in una personalità incostante, con un percorso di rivisitazione critica che si era fermato al tema dell'omicidio commesso senza considerazione del contesto associativo mafioso in cui esso si era inserito.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo, con atto personale munito di allegati, violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei termini seguenti: a) quanto all'ammissibilità dell'istanza, il Tribunale non aveva calcolato il presofferto e la liberazione anticipata che era stata concessa non in giorno 810, ma in giorni 1440, così da avere superato ampiamente il limite di legge;
b) non era consentito trarre argomenti dal reato associativo per il quale non era stata concessa l'estradizione e per cui, quindi, non doveva scontare la pena ne' subire altri effetti negativi;
c) l'ordinanza era contraria alle valutazioni positive che gli operatori carcerari e la stessa Magistratura di sorveglianza avevano espresso su di lui in tante precedenti occasioni.
Con memoria datata 24.12.2012 il AT riassumeva i tratti salienti della propria vicenda umana e giudiziaria. In data 24.04.2012 il difensore del predetto ricorrente depositava motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, rinnovando le doglianze e rilevando come l'ordinanza del Tribunale non avesse tenuto conto della più aggiornata relazione di sintesi, datata 03.07.2012, ampiamente positiva e favorevole alla concessione della semilibertà. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, non può trovare accoglimento.
2. Quanto all'ammissibilità della domanda, in ragione della parte di pena già espiata, deve rilevarsi come la doglianza mossa con il ricorso v. sopra, sub ritenuto, al par.
2.a non abbia, nel concreto, ragion d'essere, posto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano non ha dichiarato l'istanza di semilibertà avanzata dal AT inammissibile (come sarebbe stato conseguente al rilievo di mancanza delle condizioni di legge per insufficiente espiazione) ma l'ha rigettata nel merito, di fatto considerandola ammissibile. Peraltro, ben potendo il condannato reiterare analoghe istanze, in tali sedi egli potrà rivendicare a buon diritto la realtà della pena effettivamente già espiata (considerato il presofferto e la liberazione anticipata realmente ottenuta). Non si forma, invero, alcun giudicato su eventuali errori di calcolo (che tali siano). 3. È infondato il secondo motivo di ricorso v. sopra, sub ritenuto, al par.
2.b.
La denegata estradizione in ordine al reato associativo esplica i suoi effetti sul piano dell'espiazione della pena (che, invero, non è stata posta in esecuzione), ma non può produrre, come assume il ricorrente, la totale eliminazione (sul piano storico effettivo) della vicenda soggettiva di esso AT. Non possono infatti essere confusi il piano giuridico-formale e quello storico-fattuale. Orbene, trattandosi di semilibertà, va ricordato come per la concessione di una misura alternativa si debba avere riguardo ad una serie di fattori che, in definitiva, attengono alla gravità dei reati per cui il condannato esegue la pena, alla residua pericolosità, agli esiti del trattamento, ed infine all'affidabilità dell'istante (in relazione alle pene da eseguirsi all'esterno) avuto riguardo al complesso della personalità del soggetto. In tal senso è del tutto corretto che il giudice del merito penitenziario tragga argomenti, per valutare la concedibilità del beneficio, da tutti gli elementi utili alla decisione, tra cui non può non esserci il contesto in cui i fatti (nella specie l'omicidio) sono stati commessi, al fine di lumeggiare la personalità dell'istante e la sua evoluzione. Tali elementi, quindi, ben possono essere tratti anche da una sentenza non eseguibile, intesa unicamente come fonte di conoscenze - preziose ai fini ridetti - soggettive e circostanziali.
Ciò posto, va poi considerato che il ricorrente - anche con la successiva memoria e con i motivi aggiunti - si duole, nel merito, che, tuttavia, tale conclusivo giudizio sia stato troppo severo, non tenendo conto di varie problematiche umane che hanno contrassegnato la sua storia personale, in particolare muovendo dall'occasionalità delle devianze giovanili determinate anche da una certa immaturità, e proclamando poi la serietà dei progressi compiuti sul piano del recupero. Il tema, che attiene radicalmente ai profili in fatto, non è suscettibile di esame da parte di questa Corte di legittimità. In proposito va invero rilevato come l'impugnata ordinanza abbia fornito, sul punto, motivazione logica e coerente, scevra da vizi di legge ed immune sul piano argomentativo. In particolare non può dirsi viziato il ragionamento del Tribunale, tratto dalla relazione di sintesi, secondo cui il AT, pur in un quadro soggettivo con aspetti di positività, si è dimostrato psicologicamente incostante e non sufficientemente maturo sul piano della necessaria rivisitazione critica. I test psicologici avevano evidenziato che "il soggetto sembra avere compiuto un tentativo piuttosto scoperto di presentare se stesso in maniera socialmente accettabile ed irrealisticamente favorevole delle proprie qualità morali"; si tratta di atteggiamento (di cui non è difficile rinvenire traccia anche nel tono generale degli scritti inviati) che ben a ragione giustifica prudenza nella valutazione dell'affidabilità rispetto a misure alternative da eseguire in ambiente esterno. Anche sul punto il ricorso risulta dunque infondato.
4. Sono privi di pregio anche le altre deduzioni difensive. Il Tribunale ha tenuto conto del complesso degli elementi valutativi, non ignorando quelli positivi, ma ha ritenuto - con giudizio basato su dati reali non sindacabili in questa sede - che il necessario percorso di rivisitazione non fosse completo e che si dovessero rimarcare problematici aspetti psicologici. Risulta quindi inconferente il motivo che lamenta la mancata considerazione delle precedenti segnalazioni favorevoli. - Infine, per quanto dedotto con i motivi nuovi, per quanto attiene le deduzioni riferite a relazione in data 03.07.2012, che si assume non considerata dal Tribunale, il ricorso palesemente non è autosufficiente (ignorandosene il contenuto), ma neppure potendosi affermare che la relazione stessa sia stata versata in atti prima dell'udienza (tenuta il 4 luglio) e che la parte ne abbia chiesto la valorizzazione per gli asseriti aspetti positivi.
5. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto. Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013