CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2023, n. 7229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7229 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17652-2017 proposto da: MA AH, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TONY LUIGI DE GIORGI;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;
- resistente con mandato - Oggetto SS sociale R.G.N. 17652/2017 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7229 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 13/03/2023 2 avverso la sentenza n. 12/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/01/2017 R.G.N. 1395/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per: in via principale rigetto, in via subordinata rimessione alla Corte di Giustizia;
udito l'Avvocato DE LUCA UGO per delega verbale Avvocato TONY LUIGI DE GIORGI;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 16.1.2017, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di HR MA volta alla corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995. La Corte, in particolare, ha ritenuto che difettasse in capo all’istante il requisito della residenza almeno decennale sul territorio nazionale, per come previsto dall’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), e, richiamando la giurisprudenza costituzionale medio tempore intervenuta al riguardo, ha altresì escluso che la riconosciuta ragionevolezza di tale requisito potesse dar luogo a discriminazione occulta o indiretta. Avverso tale pronuncia HR MA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati mediante unica argomentazione. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 Con il primo e il secondo motivo di censura, la ricorrente denuncia errata interpretazione e applicazione dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, in relazione all’art. 14 CEDU e relativo protocollo addizionale, nonché errata applicazione dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, come integrato dall’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), per non avere la Corte di merito ritenuto il carattere discriminatorio (diretto e indiretto) della previsione normativa che subordina la concessione dell’assegno sociale alla residenza continuativa sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a dieci anni: ad avviso di parte ricorrente, infatti, siffatta previsione si porrebbe in contrasto con la direttiva 2011/98/UE nonché con il Regolamento (CE) n. 883/2004 e andrebbe pertanto disapplicata. Le censure sono infondate. Questa Corte, nell’interpretare la previsione dell’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale”, ha individuato nella disposizione in esame la determinazione, ad opera del legislatore, di un particolare requisito soggettivo per l’accesso alla prestazione dell’assegno sociale, costituito dal radicamento temporale sul territorio nazionale ed espresso mediante la previsione del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, sul territorio medesimo, ed ha escluso – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale formatasi in subiecta materia (segnatamente 4 Corte cost. nn. 197 del 2013 e 180 del 2016) – che la previsione di tale requisito possa essere sospettabile di ledere i principi di non discriminazione enunciati dall'art. 14 della CEDU e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, in quanto il requisito temporale del soggiorno riguarda tutti i potenziali fruitori del beneficio, ivi compresi dunque anche i cittadini italiani (così Cass. n. 16989 del 2019). Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, meritano di essere ribadite anche con riguardo alla disciplina del diritto dell’Unione evocata a sostegno della censura: pur concedendo che – come sostenuto in ricorso – l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE prevede la parità di trattamento tra tutti gli stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno che permetta di lavorare “nei settori di cui al Regolamento CE 883/04” e che in tali settori, a mente dell’art. 70 del Regolamento cit. e della lett. g) dell’Allegato X, è incluso l’assegno sociale, resta comunque il fatto che, nel caso di specie, non viene in rilievo la questione della necessità o meno, ai fini dell’accesso alla prestazione, della titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo, attualmente prevista dall’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, quanto piuttosto quella della durata del soggiorno sul territorio nazionale, essendo pacifico che l’odierna ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria a far data dal 3.8.2011, si è vista rifiutare la prestazione richiesta in data 15.5.2013 proprio e solo per non avere soggiornato nel territorio nazionale per almeno dieci anni. E così delimitata la materia del contendere, non possono che ripetersi le considerazioni già svolte da Corte cost. n. 197 del 2013, già cit., circa il fatto 5 che l’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, cit., “appare […] significativo dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo […] agli stessi cittadini italiani”, trattandosi di “un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato […], che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)” (così, specialmente, Corte cost. n. 50 del 2019). Dovendo pertanto escludersi in radice la possibilità di una discriminazione diretta, resta da rilevare che manca del tutto nel ricorso l’allegazione e prospettazione di situazioni di fatto dalle quali poter presumere che una norma come quella di cui all’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, comporti una discriminazione indiretta (ciò che, peraltro, non ne comporterebbe ex se alcun profilo di incompatibilità con il diritto dell’Unione, dovendo pur sempre verificarsi se tale discriminazione non sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento non siano appropriati e necessari): come recentemente ribadito da questa Corte di legittimità, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è pur sempre onere dell’attore far valere e dimostrare i fatti che consentano di presumere l'esistenza di una discriminazione (nella specie, indiretta), sebbene i fatti oggetto di tale allegazione e prova non debbano necessariamente avere quel carattere di gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 6 c.c., essendo all’uopo sufficienti elementi di carattere indiziario, eventualmente ritratti da rilevazioni e comparazioni di tipo statistico (così, tra le più recenti, Cass. n. 10095 del 2020, dove ampi riferimenti alla giurisprudenza comunitaria); ed è agevole rilevare che, nel caso di specie, l’invocazione di una discriminazione indiretta è stata operata in ricorso senza dedurre con la necessaria specificità le ragioni della presumibilità nel caso concreto, non essendo stati indicati né quali sarebbero i precisi elementi di fatto provati in causa che consentirebbero di inferire tale discriminazione né, tantomeno, le specifiche fonti di prova da cui i predetti fatti risulterebbero dimostrati. Pertanto, non essendo possibile predicare il carattere discriminatorio di una condotta (specialmente se attuata, come nella specie, sulla base di una norma di legge) in relazione alla percezione soggettiva del soggetto asseritamente discriminato, percezione soggettiva che – come rimarcato da Cass. n. 10095 del 2020, cit. – non rileva né per rendere discriminatoria una condotta che non è tale, ancorché come tale venga percepita, né, al contrario per rendere lecita una condotta oggettivamente discriminatoria ma non percepita come tale, il ricorso va conclusivamente rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della complessità e parziale novità della fattispecie. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;
- resistente con mandato - Oggetto SS sociale R.G.N. 17652/2017 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7229 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 13/03/2023 2 avverso la sentenza n. 12/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/01/2017 R.G.N. 1395/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per: in via principale rigetto, in via subordinata rimessione alla Corte di Giustizia;
udito l'Avvocato DE LUCA UGO per delega verbale Avvocato TONY LUIGI DE GIORGI;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 16.1.2017, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di HR MA volta alla corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995. La Corte, in particolare, ha ritenuto che difettasse in capo all’istante il requisito della residenza almeno decennale sul territorio nazionale, per come previsto dall’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), e, richiamando la giurisprudenza costituzionale medio tempore intervenuta al riguardo, ha altresì escluso che la riconosciuta ragionevolezza di tale requisito potesse dar luogo a discriminazione occulta o indiretta. Avverso tale pronuncia HR MA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati mediante unica argomentazione. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 Con il primo e il secondo motivo di censura, la ricorrente denuncia errata interpretazione e applicazione dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, in relazione all’art. 14 CEDU e relativo protocollo addizionale, nonché errata applicazione dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, come integrato dall’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), per non avere la Corte di merito ritenuto il carattere discriminatorio (diretto e indiretto) della previsione normativa che subordina la concessione dell’assegno sociale alla residenza continuativa sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a dieci anni: ad avviso di parte ricorrente, infatti, siffatta previsione si porrebbe in contrasto con la direttiva 2011/98/UE nonché con il Regolamento (CE) n. 883/2004 e andrebbe pertanto disapplicata. Le censure sono infondate. Questa Corte, nell’interpretare la previsione dell’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale”, ha individuato nella disposizione in esame la determinazione, ad opera del legislatore, di un particolare requisito soggettivo per l’accesso alla prestazione dell’assegno sociale, costituito dal radicamento temporale sul territorio nazionale ed espresso mediante la previsione del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, sul territorio medesimo, ed ha escluso – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale formatasi in subiecta materia (segnatamente 4 Corte cost. nn. 197 del 2013 e 180 del 2016) – che la previsione di tale requisito possa essere sospettabile di ledere i principi di non discriminazione enunciati dall'art. 14 della CEDU e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, in quanto il requisito temporale del soggiorno riguarda tutti i potenziali fruitori del beneficio, ivi compresi dunque anche i cittadini italiani (così Cass. n. 16989 del 2019). Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, meritano di essere ribadite anche con riguardo alla disciplina del diritto dell’Unione evocata a sostegno della censura: pur concedendo che – come sostenuto in ricorso – l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE prevede la parità di trattamento tra tutti gli stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno che permetta di lavorare “nei settori di cui al Regolamento CE 883/04” e che in tali settori, a mente dell’art. 70 del Regolamento cit. e della lett. g) dell’Allegato X, è incluso l’assegno sociale, resta comunque il fatto che, nel caso di specie, non viene in rilievo la questione della necessità o meno, ai fini dell’accesso alla prestazione, della titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo, attualmente prevista dall’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, quanto piuttosto quella della durata del soggiorno sul territorio nazionale, essendo pacifico che l’odierna ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria a far data dal 3.8.2011, si è vista rifiutare la prestazione richiesta in data 15.5.2013 proprio e solo per non avere soggiornato nel territorio nazionale per almeno dieci anni. E così delimitata la materia del contendere, non possono che ripetersi le considerazioni già svolte da Corte cost. n. 197 del 2013, già cit., circa il fatto 5 che l’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, cit., “appare […] significativo dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo […] agli stessi cittadini italiani”, trattandosi di “un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato […], che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)” (così, specialmente, Corte cost. n. 50 del 2019). Dovendo pertanto escludersi in radice la possibilità di una discriminazione diretta, resta da rilevare che manca del tutto nel ricorso l’allegazione e prospettazione di situazioni di fatto dalle quali poter presumere che una norma come quella di cui all’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, comporti una discriminazione indiretta (ciò che, peraltro, non ne comporterebbe ex se alcun profilo di incompatibilità con il diritto dell’Unione, dovendo pur sempre verificarsi se tale discriminazione non sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento non siano appropriati e necessari): come recentemente ribadito da questa Corte di legittimità, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è pur sempre onere dell’attore far valere e dimostrare i fatti che consentano di presumere l'esistenza di una discriminazione (nella specie, indiretta), sebbene i fatti oggetto di tale allegazione e prova non debbano necessariamente avere quel carattere di gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 6 c.c., essendo all’uopo sufficienti elementi di carattere indiziario, eventualmente ritratti da rilevazioni e comparazioni di tipo statistico (così, tra le più recenti, Cass. n. 10095 del 2020, dove ampi riferimenti alla giurisprudenza comunitaria); ed è agevole rilevare che, nel caso di specie, l’invocazione di una discriminazione indiretta è stata operata in ricorso senza dedurre con la necessaria specificità le ragioni della presumibilità nel caso concreto, non essendo stati indicati né quali sarebbero i precisi elementi di fatto provati in causa che consentirebbero di inferire tale discriminazione né, tantomeno, le specifiche fonti di prova da cui i predetti fatti risulterebbero dimostrati. Pertanto, non essendo possibile predicare il carattere discriminatorio di una condotta (specialmente se attuata, come nella specie, sulla base di una norma di legge) in relazione alla percezione soggettiva del soggetto asseritamente discriminato, percezione soggettiva che – come rimarcato da Cass. n. 10095 del 2020, cit. – non rileva né per rendere discriminatoria una condotta che non è tale, ancorché come tale venga percepita, né, al contrario per rendere lecita una condotta oggettivamente discriminatoria ma non percepita come tale, il ricorso va conclusivamente rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della complessità e parziale novità della fattispecie. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del