Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2023, n. 7229
CASS
Sentenza 13 marzo 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La sentenza in esame, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, riguarda il ricorso di una cittadina avverso la decisione della Corte d'Appello di Lecce, che aveva negato la concessione dell'assegno sociale per mancanza del requisito di residenza continuativa in Italia per almeno dieci anni. La ricorrente sosteneva che tale requisito fosse discriminatorio, in violazione dell'art. 14 della CEDU e della normativa europea, e chiedeva la disapplicazione della norma nazionale. L'INPS, resistente, si opponeva al ricorso.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il requisito di residenza non costituisce una discriminazione, poiché si applica a tutti i potenziali beneficiari, inclusi i cittadini italiani. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, evidenziando che la norma in questione non viola i principi di non discriminazione, in quanto il requisito temporale è giustificato da finalità legittime e non è stato dimostrato un effetto discriminatorio indiretto. Inoltre, la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per sostenere la sua tesi di discriminazione. Pertanto, la Corte ha confermato la legittimità della norma e ha compensato le spese processuali, riconoscendo la complessità della questione.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2023, n. 7229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7229
    Data del deposito : 13 marzo 2023

    Testo completo