Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C. 60301 E 6 N 02723 /0 1 8 O Ų 5 9 I 1 . R Z / N 4 A A / - R T 6 REPUBBLICA ITALIAN T 2 B U S . I . B R L . I G P L . E R A R D T . L B A E A COR PREMA DI CASSAZIONE D D T A I Oggetto I 1 S E TRIBUTI 3 R N T 1 E E N S . SEZIONE TRIBUTARIA T IVA E I S N A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 10880/98 Dott. Mario CICALA - Consigliere Cron. 5695 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 14/12/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 1500 il 5 MAR 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CAMPANI LUCIANO, CAMPANI VARESE, elettivamente 10 domiciliati in ROMA VIA A. BERTOLONI 41, presso dell'avvocato GUANCIOLI GIUSEPPE, difesi studio dall'avvocato MONACI MARCELLO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
UFF. IVA PISA, in persona del Ministro pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI DI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2077 Commissione avverso la decisione n. 1866/97 della CAMPIONE CIVILE N. 60301 ; tributaria centrale di ROMA, depositata il 21/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 14/12/00 dal MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato. dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. ONE 1. FATTO. MOTIVI DEL RICORSO E DEL CONTRORICORSO 1.1. NI LU, rappresentato e difeso come in EFCUL atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- So ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Centrale ha ri- tenuto che le vendite di appartamenti effettuate dallo stesso contribuente, oggetto del contendere, siano sta- te effettuate nella qualità di imprenditore edile, con i conseguenti obblighi iva.
1.2. A sostegno del ricorso, il NI deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DPR 633/72 attukuto in quanto erroneamente il giudice a quo gli ha la qua- lifica di imprenditore edile.
1.4. Il Ministero resiste con controricorso, con il 2 quale eccepisce che il ricorrente non può rilevare in questa sede pretesi vizi di motivazione, comunque in- sussistenti.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è inammissibile.
2.2. Come è noto, il ricorso in Cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è consentito soltanto nei limiti di cui all'art. 111 Cost. Nella specie, invece, il ricorrente, sotto l'etichetta della violazione di legge, prospetta "una insufficiente e contraddittoria motivazione ** relativa alla qualifica di imprenditore” (p. 3 del ricorso). In sostanza, il NI denuncia che erroneamente la Com- missione Tributaria Centrale gli ha attribuito la qua- lifica di imprenditore, benché egli avesse provato di non esserlo. Si tratta di una evidente censura relativa non ad- alla motivazione della decisione impugnata, se dirittura al merito della controversia.
2.3. Conseguentemente, il ricorso è inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese che liqui- da nella misura di lire 4.200.000 3 (quattromilioniduecentomila) di cui lire quattro milio- ni per onorario, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Altieri Enrico) (dr. Antoni Merone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio E N 6 O 8 I 9 Z A 1 5 I / A . 4 R R / N T 6 . A S 2 I T . B G .R U . E L .P B R L I D A R A . L T E B D D A I E T S T A 1 N I N 3 E R 1 S E S E I . E A T N A M