CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 16510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16510 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nei procedimento ei confronti di: LI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/12/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui, con rito abbreviato, il Tribunale di Brescia aveva condannato CO LI per i reati di evasione e resistenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16510 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge per omessa applicazione dell'aggravante di cui all'art. 337, comma 2, cod. pen. 2.2. Violazione di legge per omesso aumento per la continuazione interna in relazione al delitto di resistenza, posto in essere in danno di più pubblici ufficiali. 2.3. Erronea determinazione della pena base per il reato più grave, individuata in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite. 2.4. Contraddittorietà della motivazione in ordine al criterio di ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria, prossimo al minimo, dovendosi ritenere che, alla luce delle circostanze del caso concreto, le disponibilità economiche dell’imputato non siano affatto precarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso è stato proposto avverso sentenza inappellabile, in quanto, secondo il disposto dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, «il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato». Pertanto, esso può essere proposto per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e non solo per violazione di legge. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. L’art. 337 cod. pen., prevede, al secondo comma, che «se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà». La norma è stata introdotta con d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80, ed è entrata in vigore il 12 aprile 2025, quindi prima della commissione del reato per cui si procede (9 settembre 2025). Quantunque il capo di imputazione non contenga una contestazione specifica dell’aggravante in esame, il Procuratore generale assume che essa sia contestata in fatto. Tale prospettazione è corretta. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte - chiamate a pronunciarsi sulla ritualità della contestazione, con riferimento al delitto di falso in atto pubblico, dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. - hanno chiarito, più in generale, che «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze 3 aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). Nella sentenza si precisa che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato»; - con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, [...] le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della «valutazione compiuta [...] dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio»; e «ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale». In questo secondo caso, in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante sono caratterizzati da profili valutativi che non sono esplicitati nell'imputazione, la circostanza non può ritenersi ritualmente contestata in fatto. 2.3. L’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen. non presenta alcun margine di valutazione discrezionale, in quanto la sua configurazione è legata a un dato oggettivo: la qualifica – di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza- dei pubblici ufficiali nei cui confronti è posta in essere la violenza o la minaccia. Essa, per quanto sopra detto, è quindi ritualmente contestata in fatto, se i suoi elementi costitutivi sono chiaramente desumibili dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione. In tale ipotesi, infatti, deve escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, perché l’imputato viene posto in condizione di conoscere tutti gli elementi su cui l’elemento circostanziale si fonda. 2.4. Nel caso in esame la circostanza è stata puntualmente contestata in fatto nel capo di imputazione, che contiene un’esplicita indicazione al riguardo, in quanto esplicita che vittime della resistenza sono stati dei carabinieri intervenuti 4 nella flagranza del delitto di evasione e, dunque, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria mentre compivano un atto dell’ufficio. Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto la sussistenza del reato di resistenza, non ha né applicato né escluso la richiamata aggravante, non menzionandola nella motivazione né tenendone conto ai fini della quantificazione della pena. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 – 01). Dalla sentenza impugnata emerge che la resistenza è stata posta in essere nei confronti di due carabinieri, ma nella determinazione della pena il delitto è stato erroneamente considerato unitario. Come correttamente dedotto dal Procuratore generale ricorrente, non è stato, cioè, operato l’aumento per la continuazione cd. interna. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 – 01). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio. La pena, infatti, è stata così quantificata: esclusa la recidiva, applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati di resistenza e di evasione, pena base, in relazione al più grave delitto di resistenza, mesi sei di reclusione, diminuita fino a mesi quattro di reclusione ex art. 62-bis cod. pen., aumentata per la continuazione con il reato di evasione fino a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, diminuita per il rito alla pena finale di mesi tre di reclusione. Poiché il reato satellite di evasione è punito con la pena da uno a sei anni di reclusione, la pena base per il più grave delitto di resistenza non poteva essere fissata in mesi sei di reclusione, ossia in misura inferiore a quella minima prevista per l’evasione. 5 5. L’accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla quantificazione della pena impone l’assorbimento dell’ultimo motivo, relativo alla conversione della pena applicata. 6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata in ordine: a) alla mancata valutazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen., b) al mancato riconoscimento del concorso formale tra i reati di resistenza posti in essere nei confronti di due pubblici ufficiali, c) alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di appello alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI DI RL Di Stefano
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui, con rito abbreviato, il Tribunale di Brescia aveva condannato CO LI per i reati di evasione e resistenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16510 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge per omessa applicazione dell'aggravante di cui all'art. 337, comma 2, cod. pen. 2.2. Violazione di legge per omesso aumento per la continuazione interna in relazione al delitto di resistenza, posto in essere in danno di più pubblici ufficiali. 2.3. Erronea determinazione della pena base per il reato più grave, individuata in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite. 2.4. Contraddittorietà della motivazione in ordine al criterio di ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria, prossimo al minimo, dovendosi ritenere che, alla luce delle circostanze del caso concreto, le disponibilità economiche dell’imputato non siano affatto precarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso è stato proposto avverso sentenza inappellabile, in quanto, secondo il disposto dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, «il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato». Pertanto, esso può essere proposto per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e non solo per violazione di legge. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. L’art. 337 cod. pen., prevede, al secondo comma, che «se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà». La norma è stata introdotta con d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80, ed è entrata in vigore il 12 aprile 2025, quindi prima della commissione del reato per cui si procede (9 settembre 2025). Quantunque il capo di imputazione non contenga una contestazione specifica dell’aggravante in esame, il Procuratore generale assume che essa sia contestata in fatto. Tale prospettazione è corretta. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte - chiamate a pronunciarsi sulla ritualità della contestazione, con riferimento al delitto di falso in atto pubblico, dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. - hanno chiarito, più in generale, che «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze 3 aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). Nella sentenza si precisa che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato»; - con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, [...] le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della «valutazione compiuta [...] dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio»; e «ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale». In questo secondo caso, in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante sono caratterizzati da profili valutativi che non sono esplicitati nell'imputazione, la circostanza non può ritenersi ritualmente contestata in fatto. 2.3. L’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen. non presenta alcun margine di valutazione discrezionale, in quanto la sua configurazione è legata a un dato oggettivo: la qualifica – di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza- dei pubblici ufficiali nei cui confronti è posta in essere la violenza o la minaccia. Essa, per quanto sopra detto, è quindi ritualmente contestata in fatto, se i suoi elementi costitutivi sono chiaramente desumibili dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione. In tale ipotesi, infatti, deve escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, perché l’imputato viene posto in condizione di conoscere tutti gli elementi su cui l’elemento circostanziale si fonda. 2.4. Nel caso in esame la circostanza è stata puntualmente contestata in fatto nel capo di imputazione, che contiene un’esplicita indicazione al riguardo, in quanto esplicita che vittime della resistenza sono stati dei carabinieri intervenuti 4 nella flagranza del delitto di evasione e, dunque, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria mentre compivano un atto dell’ufficio. Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto la sussistenza del reato di resistenza, non ha né applicato né escluso la richiamata aggravante, non menzionandola nella motivazione né tenendone conto ai fini della quantificazione della pena. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 – 01). Dalla sentenza impugnata emerge che la resistenza è stata posta in essere nei confronti di due carabinieri, ma nella determinazione della pena il delitto è stato erroneamente considerato unitario. Come correttamente dedotto dal Procuratore generale ricorrente, non è stato, cioè, operato l’aumento per la continuazione cd. interna. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 – 01). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio. La pena, infatti, è stata così quantificata: esclusa la recidiva, applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati di resistenza e di evasione, pena base, in relazione al più grave delitto di resistenza, mesi sei di reclusione, diminuita fino a mesi quattro di reclusione ex art. 62-bis cod. pen., aumentata per la continuazione con il reato di evasione fino a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, diminuita per il rito alla pena finale di mesi tre di reclusione. Poiché il reato satellite di evasione è punito con la pena da uno a sei anni di reclusione, la pena base per il più grave delitto di resistenza non poteva essere fissata in mesi sei di reclusione, ossia in misura inferiore a quella minima prevista per l’evasione. 5 5. L’accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla quantificazione della pena impone l’assorbimento dell’ultimo motivo, relativo alla conversione della pena applicata. 6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata in ordine: a) alla mancata valutazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen., b) al mancato riconoscimento del concorso formale tra i reati di resistenza posti in essere nei confronti di due pubblici ufficiali, c) alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di appello alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI DI RL Di Stefano