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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/07/2023, n. 33516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33516 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG SI, nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EA EG, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al primo motivo di ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Panepinto, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione riesame, con ordinanza del 5 aprile 2023 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura degli arresti domiciliari del 20 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33516 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 28/06/2023 marzo 2023 nei confronti di SI NG, arrestata in flagranza del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990. Più specificamente venivano sequestrate alla stessa (insieme al coniuge NA) cocaina per g. 55,95 e marijuana per g. 22,60. Il Tribunale, dopo avere disatteso i motivi di gravame relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del concrel:o ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, ha valutato altresì adeguata la misura della custodia domiciliare;
da un lato la posizione della NG è stata differenziata rispetto a quella del coniuge, dall'altro la misura applicata consente un bilanciamento con le esigenze di cura della prole. 2. Il difensore di NG ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per i seguenti profili: 2.1. nullità dell'udienza e della impugnata ordinanza avendo il Tribunale del riesame, senza alcuna motivazione, omesso di autorizzare la ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, a partecipare all'udienza di trattazione del procedimento, così impedendole il diritto di difesa;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziante, dal momento che la condotta contestata è stata posta in essere unicamente dal coniuge della ricorrente, che ha ammesso la detenzione della sostanza affermando di essere assuntore abituale di stupefacenti nel contempo dichiarando l'estraneità della moglie;
il marito aveva evidentemente acquistato la sostanza nell'aeroporto di Catania, approfittando della permanenza all'interno ove i due coniugi si trovavano per accompagnare il figlio;
non è dirimente il solo fatto che l'involucro contenente cocaina fosse stato rinvenuto all'interno della borsa della donna, in quanto lo stesso NA ha riferito di averla ivi occultata;
non esistono altri elementi di prova, né il Tribunale ha tenui:o conto dello stato di incensuratezza;
neppure sono dimostrativi gli appunti rinvenuti presso l'abitazione dei coniugi nel corso della successiva perquisizione, riferibili, secondo il Tribunale, alla attività di spaccio, trattandosi invece di semplici annotazioni delle spese per la gestione familiare;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, ricavabile dall'assenza di precedenti e dalla mancata indicazione di elementi di fatto dai quali potrebbero scaturire le oc:casioni per commettere reati ulteriori;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza della misura, poiché il Tribunale non ha correttamente 2 valutato la diversa posizione dei coniugi, "limitando in maniera eccessiva i movimenti e i contatti di una madre lavoratrice"; 2.5. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi cui al comma 5 della norma incriminatrice, non essendovi prova di una pur rudimentale organizzazione né di una rete relazionale sul territorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito enunciati. 2. Appare innanzitutto fondato il primo motivo di ricorso, in merito al quale si riscontrano, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti interpretativi. Secondo un primo indirizzo, per così dire più rigoroso - al quale si è rifatta la ricorrente - in tema di procedimento camerale partecipato de libertate, quale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309, comma 8, dello stesso codice, deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1991, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione dinanzi a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale: con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o, comunque, la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo (in questo senso, fra le varie: Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630; Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Blam, Rv. 256689; Sez. 2, n. 22959 del 15/05/2012, Dissegna, Rv. 253190; Sez. 6, n. 10319 del 22/01/2008, Di Benedetto, Rv. 23984). Per l'indirizzo contrario nel procedimento camerale de fibertate l'indagato detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice non ha diritto di essere sentito all'udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto, ma solo il diritto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza: il giudice del riesame può, comunque, accogliere la richiesta di audizione qualora non la ritenga del tutto defatigatoria e di ostacolo al rispetto dei termini fissati dalla procedura per la decisione dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 4, n. 39834 del 12/07/2007, Cammarata, Rv. 237886; in senso conforme, più di recente, Sez. 4, n. 26993 del 29/05/2013, brio, Rv. 255461), così come può rigettarla 3 laddove l'interessato, nel richiedere la traduzione in udienza, non abbia indicato lo specifico interesse a far valere questioni cli fatto concernenti la sua posizione (v. Sez. 6, n. 8 del 03/12/2008, dep. 2009, Battaglia, Rv. 242642). Questo Collegio ritiene di dover privilegiare la prima opzione esegetica, in ragione delle peculiarità del procedimento di riesame dei provvedimenti applicativi di misure cautelari coercitive, di cui all'art. 309 cod. proc. pen., caratterizzato dalla facoltà per l'indagato, oltre che per il suo difensore, di avanzare una richiesta di riesame del tutto immotivata, riservandosi di formulare, per la prima volta, i motivi a sostegno del gravame solo nel corso dell'udienza di trattazione dell'impugnazione. Ciò ovviamente a condizione che la sollecitazione dell'indagato detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice sia tempestiva in relazione al momento in ct..ú lo stesso ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il che è accaduto nel caso di specie, ove la richiesta di partecipare personalmente all'udienza era stata avanzata dalla ricorrente con la medesima istanza con cui aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in data 24 marzo 2023, cui seguiva, il 28 marzo 2023 l'avviso di fissazione dell'udienza del 5 aprile 2023 per la trattazione del procedimento senza alcuna autorizzazione alla ricorrente a recarsi in Tribunale per partecipare. 3. Il rilievo della nullità assoluta ed insanabile dell'udienza di riesame e del successivo provvedimento, determinato dalla omessa autorizzazione a recarsi in Tribunale dell'indagata agli arresti domiciliari, non esime peraltro il Collegio dal duplice rilievo: da un lato, della infondatezza del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la denunziata insussistenza di oggettivi elementi indizianti, idonei a corroborare la prospettazione accusatoria circa la condotta concorsuale (con il coniuge AR NA) di detenzione a fini di cessione a terzi dei quantitativi sequestrati di sostanze stupefacenti;
dall'altro, per contro, della fondatezza del quinto motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 4. La prima doglianza risulta in parte sprovvista del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondata, siccome sostanzialmente diretta a una diversa e alternativa rilettura della vicenda. Il Tribunale ha invero evidenziato in linea di fatto - con un diffuso e logico apparato argomentativo, perciò insindacabile in sede di legittimità - l'assoluta inconsistenza e inverosimiglianza della versione difensiva dell'acquisto e della destinazione della droga sequestrata ad uso personale di NA. E ciò alla luce dei convergenti dati probatori costituiti dal ritrovamento di quantitativi 4 significativi di cocaina e marijuana, di cui un involucro reperito all'interno della borsa della ricorrente, allorché i due venivano fermati per un controllo mentre si trovavano a bordo della loro autovettura, dal rinvenimento presso l'abitazione della coppia di strumenti atti alla pesatura, suddivisione e confezionamento in dosi nonché di un quaderno recante annotazioni di nomi e cifre, costituente secondo i giudici del riesame un "registro di contabilità inerente all'attività di spaccio". A ciò si aggiungevano, quale ulteriore elemento di valutazione negativa, le plurime contraddizioni in cui i due coniugi erano caduti circa il luogo di acquisto della sostanza e le modalità di oc:cultamento della cocaina durante il tragitto verso Caltanissetta. Orbene, le puntuali argomentazioni svolte dal giudice del merito per sottolineare, da un lato, la solidità e la gravità del quadro indiziario non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato, non essendo consentito alla Corte di cassazione lo scrutinio fattuale della decisione impugnata, laddove correttamente e logicamente motivata. 5. È viceversa fondata la censura riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito il principio, secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, sicché, senza che possano prefigurarsi automatismi, "è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In altri termini, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione dell'imputato/a, alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per realizzare le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, alla presenza di un'articolata organizzazione di supporto e difesa che assicuri uno stabile commercio di sostanza (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529; Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, Rv. 272140). Tanto premesso, deve osservarsi che i giudici del merito non hanno correttamente applicato gli indici che costituiscono il discrimine tra il fatto reato di cui all'art. 73, comma 1, e quello "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dal momento che hanno limitato il giudizio alle sole emergenze offerte dal dato quantitativo della sostanza detenuta (peraltro neppure particolarmente 5 "e-u significativo, trattandosi di g. 55,95 di cocaina e g. 22,60 di marijuana), dalle condotte di trasporto della droga all'interno della propria borsa e di detenzione all'interno degli spazi comuni della camera coniugale oltre che dal rinvenimento di un quaderno riportante nomi e cifre, ritenuto "registro di contabilità inerente all'attività di spaccio". I giudici del merito cautelare hanno apoditticamente dedotto che la detenzione di sostanze di diversa tipologia presupponesse la possibilità di accedere a non secondari canali di approvvigionamento e che le modalità di occultamento e l'organizzazione Fossero sottese ad una non limitata diffusività della droga, come dimostrato dal "quaderno" della contabilità, in merito al quale non vengono peraltro riportati dati più precisi, né sull'importo delle somme né sul numero dei presunti acquirenti. Non è stato considerato che il comportamento della ricorrente, incensurata, non trova alcuno sfondo in un pregresso che consenta di collocarla all'interno di un circuito proprio del traffico di sostanze stupefacenti. 6. Tali rilievi assorbono l'esame delle doglianze relative alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura di cui al terzo e quarto motivo di ricorso. 7. Alla luce di tali considerazioni l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio. P. Q. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 28/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EA EG, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al primo motivo di ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Panepinto, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione riesame, con ordinanza del 5 aprile 2023 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura degli arresti domiciliari del 20 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33516 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 28/06/2023 marzo 2023 nei confronti di SI NG, arrestata in flagranza del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990. Più specificamente venivano sequestrate alla stessa (insieme al coniuge NA) cocaina per g. 55,95 e marijuana per g. 22,60. Il Tribunale, dopo avere disatteso i motivi di gravame relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del concrel:o ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, ha valutato altresì adeguata la misura della custodia domiciliare;
da un lato la posizione della NG è stata differenziata rispetto a quella del coniuge, dall'altro la misura applicata consente un bilanciamento con le esigenze di cura della prole. 2. Il difensore di NG ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per i seguenti profili: 2.1. nullità dell'udienza e della impugnata ordinanza avendo il Tribunale del riesame, senza alcuna motivazione, omesso di autorizzare la ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, a partecipare all'udienza di trattazione del procedimento, così impedendole il diritto di difesa;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziante, dal momento che la condotta contestata è stata posta in essere unicamente dal coniuge della ricorrente, che ha ammesso la detenzione della sostanza affermando di essere assuntore abituale di stupefacenti nel contempo dichiarando l'estraneità della moglie;
il marito aveva evidentemente acquistato la sostanza nell'aeroporto di Catania, approfittando della permanenza all'interno ove i due coniugi si trovavano per accompagnare il figlio;
non è dirimente il solo fatto che l'involucro contenente cocaina fosse stato rinvenuto all'interno della borsa della donna, in quanto lo stesso NA ha riferito di averla ivi occultata;
non esistono altri elementi di prova, né il Tribunale ha tenui:o conto dello stato di incensuratezza;
neppure sono dimostrativi gli appunti rinvenuti presso l'abitazione dei coniugi nel corso della successiva perquisizione, riferibili, secondo il Tribunale, alla attività di spaccio, trattandosi invece di semplici annotazioni delle spese per la gestione familiare;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, ricavabile dall'assenza di precedenti e dalla mancata indicazione di elementi di fatto dai quali potrebbero scaturire le oc:casioni per commettere reati ulteriori;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza della misura, poiché il Tribunale non ha correttamente 2 valutato la diversa posizione dei coniugi, "limitando in maniera eccessiva i movimenti e i contatti di una madre lavoratrice"; 2.5. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi cui al comma 5 della norma incriminatrice, non essendovi prova di una pur rudimentale organizzazione né di una rete relazionale sul territorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito enunciati. 2. Appare innanzitutto fondato il primo motivo di ricorso, in merito al quale si riscontrano, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti interpretativi. Secondo un primo indirizzo, per così dire più rigoroso - al quale si è rifatta la ricorrente - in tema di procedimento camerale partecipato de libertate, quale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309, comma 8, dello stesso codice, deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1991, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione dinanzi a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale: con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o, comunque, la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo (in questo senso, fra le varie: Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630; Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Blam, Rv. 256689; Sez. 2, n. 22959 del 15/05/2012, Dissegna, Rv. 253190; Sez. 6, n. 10319 del 22/01/2008, Di Benedetto, Rv. 23984). Per l'indirizzo contrario nel procedimento camerale de fibertate l'indagato detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice non ha diritto di essere sentito all'udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto, ma solo il diritto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza: il giudice del riesame può, comunque, accogliere la richiesta di audizione qualora non la ritenga del tutto defatigatoria e di ostacolo al rispetto dei termini fissati dalla procedura per la decisione dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 4, n. 39834 del 12/07/2007, Cammarata, Rv. 237886; in senso conforme, più di recente, Sez. 4, n. 26993 del 29/05/2013, brio, Rv. 255461), così come può rigettarla 3 laddove l'interessato, nel richiedere la traduzione in udienza, non abbia indicato lo specifico interesse a far valere questioni cli fatto concernenti la sua posizione (v. Sez. 6, n. 8 del 03/12/2008, dep. 2009, Battaglia, Rv. 242642). Questo Collegio ritiene di dover privilegiare la prima opzione esegetica, in ragione delle peculiarità del procedimento di riesame dei provvedimenti applicativi di misure cautelari coercitive, di cui all'art. 309 cod. proc. pen., caratterizzato dalla facoltà per l'indagato, oltre che per il suo difensore, di avanzare una richiesta di riesame del tutto immotivata, riservandosi di formulare, per la prima volta, i motivi a sostegno del gravame solo nel corso dell'udienza di trattazione dell'impugnazione. Ciò ovviamente a condizione che la sollecitazione dell'indagato detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice sia tempestiva in relazione al momento in ct..ú lo stesso ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il che è accaduto nel caso di specie, ove la richiesta di partecipare personalmente all'udienza era stata avanzata dalla ricorrente con la medesima istanza con cui aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in data 24 marzo 2023, cui seguiva, il 28 marzo 2023 l'avviso di fissazione dell'udienza del 5 aprile 2023 per la trattazione del procedimento senza alcuna autorizzazione alla ricorrente a recarsi in Tribunale per partecipare. 3. Il rilievo della nullità assoluta ed insanabile dell'udienza di riesame e del successivo provvedimento, determinato dalla omessa autorizzazione a recarsi in Tribunale dell'indagata agli arresti domiciliari, non esime peraltro il Collegio dal duplice rilievo: da un lato, della infondatezza del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la denunziata insussistenza di oggettivi elementi indizianti, idonei a corroborare la prospettazione accusatoria circa la condotta concorsuale (con il coniuge AR NA) di detenzione a fini di cessione a terzi dei quantitativi sequestrati di sostanze stupefacenti;
dall'altro, per contro, della fondatezza del quinto motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 4. La prima doglianza risulta in parte sprovvista del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondata, siccome sostanzialmente diretta a una diversa e alternativa rilettura della vicenda. Il Tribunale ha invero evidenziato in linea di fatto - con un diffuso e logico apparato argomentativo, perciò insindacabile in sede di legittimità - l'assoluta inconsistenza e inverosimiglianza della versione difensiva dell'acquisto e della destinazione della droga sequestrata ad uso personale di NA. E ciò alla luce dei convergenti dati probatori costituiti dal ritrovamento di quantitativi 4 significativi di cocaina e marijuana, di cui un involucro reperito all'interno della borsa della ricorrente, allorché i due venivano fermati per un controllo mentre si trovavano a bordo della loro autovettura, dal rinvenimento presso l'abitazione della coppia di strumenti atti alla pesatura, suddivisione e confezionamento in dosi nonché di un quaderno recante annotazioni di nomi e cifre, costituente secondo i giudici del riesame un "registro di contabilità inerente all'attività di spaccio". A ciò si aggiungevano, quale ulteriore elemento di valutazione negativa, le plurime contraddizioni in cui i due coniugi erano caduti circa il luogo di acquisto della sostanza e le modalità di oc:cultamento della cocaina durante il tragitto verso Caltanissetta. Orbene, le puntuali argomentazioni svolte dal giudice del merito per sottolineare, da un lato, la solidità e la gravità del quadro indiziario non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato, non essendo consentito alla Corte di cassazione lo scrutinio fattuale della decisione impugnata, laddove correttamente e logicamente motivata. 5. È viceversa fondata la censura riguardante il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito il principio, secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, sicché, senza che possano prefigurarsi automatismi, "è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In altri termini, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione dell'imputato/a, alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per realizzare le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, alla presenza di un'articolata organizzazione di supporto e difesa che assicuri uno stabile commercio di sostanza (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529; Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, Rv. 272140). Tanto premesso, deve osservarsi che i giudici del merito non hanno correttamente applicato gli indici che costituiscono il discrimine tra il fatto reato di cui all'art. 73, comma 1, e quello "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dal momento che hanno limitato il giudizio alle sole emergenze offerte dal dato quantitativo della sostanza detenuta (peraltro neppure particolarmente 5 "e-u significativo, trattandosi di g. 55,95 di cocaina e g. 22,60 di marijuana), dalle condotte di trasporto della droga all'interno della propria borsa e di detenzione all'interno degli spazi comuni della camera coniugale oltre che dal rinvenimento di un quaderno riportante nomi e cifre, ritenuto "registro di contabilità inerente all'attività di spaccio". I giudici del merito cautelare hanno apoditticamente dedotto che la detenzione di sostanze di diversa tipologia presupponesse la possibilità di accedere a non secondari canali di approvvigionamento e che le modalità di occultamento e l'organizzazione Fossero sottese ad una non limitata diffusività della droga, come dimostrato dal "quaderno" della contabilità, in merito al quale non vengono peraltro riportati dati più precisi, né sull'importo delle somme né sul numero dei presunti acquirenti. Non è stato considerato che il comportamento della ricorrente, incensurata, non trova alcuno sfondo in un pregresso che consenta di collocarla all'interno di un circuito proprio del traffico di sostanze stupefacenti. 6. Tali rilievi assorbono l'esame delle doglianze relative alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura di cui al terzo e quarto motivo di ricorso. 7. Alla luce di tali considerazioni l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio. P. Q. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 28/06/2023