Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7509 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 50 9 SAZIONE LA CORTE SUPREMA I C Oggetto Cancellazione SEZIO shi ipoteca g.r Magistrati: Composta dagli S - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - R.G.N. 14862/99 Cron.
0.17305 Consigliere Dott. Ugo FAVARA Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere- Rep. 2775. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere- Ud. 10/04/01 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPRENA DI CASSATIONE UFFICIO COPIE SENTE NZA Richiesta copia studio dal Sig. -- SOLE 24 OR sul ricorso proposto da: per diritti 1.000. CONDOMINIO DENI LEGNANO, in persona 4-6tu 2001 IL CANCELLER dell'amministratore in carica avv. G. Litrico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE LITRICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PI AT, IO IT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che li difende anche2001 CI GI, giusta 721 disgiuntamente all'avvocato -1- delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 3663/99 del Tribunale di MILANO, emessa il 27/11/98 e depositata il 08/04/99 (R.G. 8350/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giuseppe LITRICO;
udito l'Avvocato Giovanna FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione davanti al OR di AN notificato il 22 luglio 1996 RE NI e GH PO esponevano di essere stati condannati con decreto ingiuntivo del Giudice di pace di AN al pagamento di rate condominiali (somma precettata: L.2.113.752), di avere subito l'iscrizione ipotecaria sull'immobile di loro proprietà ed il pignoramento di un quinto dello stipendio percepito dalla PO, di avere effettuato il 10 maggio 1996 atto di offerta reale all'amministratore del condominio Deni per estinguere il debito residuo e di non avere ottenuto il necessario consenso del creditore, il quale aveva dichiarato che i conteggi non erano esatti;
tanto premesso, chiedevano che fosse dichiarata valida l'offerta reale del 10 maggio 1996, reiterata il 19 giugno 5 1996, e dichiarato valido altresì il successivo deposito della somma offerta da loro effettuato il 9 luglio 1996, che fosse dichiarato estinto il loro debito e quindi ordinata la cancellazione dell'ipoteca, che il condominio fosse condannato al pagamento delle spese conseguenti all'offerta reale ed al deposito, nonché alla restituzione delle somme versate dal terzo pignorato dopo l'offerta reale ed al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.. Con successivo atto di citazione davanti allo stesso OR notificato il 7 novembre 1996 i medesimi attori esponevano che, in esecuzione di altro decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di AN (somma precettata: L. 6.939.167) seguito da altra iscrizione ipotecaria sullo stesso immobile di loro proprietà, essi avevano effettuato, il 24 settembre 1996, offerta reale che era stata accettata 3 dall'amministratore del condominio, il quale però aveva omesso di consegnare la documentazione per la cancellazione dell'ipoteca; essi, pertanto, chiedevano che, previa declaratoria di estinzione di questo secondo debito, fosse ordinata la cancellazione dell'ipoteca ed il condominio condannato al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.. Il Condominio Deni di AN si costituiva in ambedue i giudizi e chiedeva il rigetto delle domande proposte. Il OR adito, riunite le due cause, con sentenza depositata il 15 maggio 1997, così disponeva: 1) dichiarava estinti i due debiti degli attori a seguito delle offerte reali;
2) ordinava la cancellazione delle due ipoteche iscritte sul loro immobile;
3) condannava il condominio al pagamento delle spese per le offerte reali (L.113.130) ed alla restituzione delle somme versate dal terzo pignorato کر dal maggio 1996; 4) rigettava la domanda degli attori di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.; 5) condannava il condominio al pagamento delle spese processuali. Proposto appello dal condominio e costituitisi il NI e la PO, il Tribunale di Milano, con la sentenza depositata il 9 aprile 1999, ha rigettato l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda degli appellati di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive ex art.89 c.p.c., ha condannato il condominio al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano il Condominio Deni di AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. RE NI e GH PO hanno resistito con controricorso e con memoria. 4 5 Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il condominio ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli art.91, 183, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 66 disp. att. c.c., 360 n.3 e 5 c.p.c., vizio di motivazione", specificando, subito dopo, "in ordine all'assenso alla cancellazione ritenuto materia del contendere e ragione di pronunzia di soccombenza per il condominio”. Il ricorrente osserva che egli non si è opposto alla cancellazione dell'ipoteca ed era disponibile “alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione con assenso alla cancellazione", lamentando che il OR ed il Tribunale non hanno tenuto conto di ciò, né del comportamento delle controparti nella fase precedente a quella processuale. Da tali elementi si sarebbe desunto che la cancellazione delle ipoteche non costituiva materia del contendere, onde il condominio non poteva essere considerato inadempiente e responsabile delle spese conseguenti. Il motivo di ricorso è infondato. Il consenso del condominio creditore alla cancellazione delle due ipoteche da esso iscritte contro i due condomini ricorrenti non è intervenuto dopo che i due debiti (per i quali erano stati emanati contro gli stessi condomini due decreti ingiuntivi) si erano estinti a seguito delle offerte reali e del successivo deposito (per l'offerta non accettata), estinzione accertata dalla sentenza di primo grado e non contestata nell'atto di appello del condominio. Il mancato intervento del consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di crediti poi estinti consenso ancora oggi non intervenuto, come risulta dalla "premessa" ai 5 6 motivi del ricorso, in cui il ricorrente afferma che l'ordine di cancellazione emanato nel presente giudizio non potrà avere esecuzione per assenza in esso di alcune indicazioni necessarie - rende il condominio inadempiente e giustifica l'ordine di cancellazione emanato dal OR e confermato dal Tribunale. In presenza di tale situazione oggettiva, è irrilevante il comportamento tenuto dal NI e dalla PO anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, su cui si sofferma il ricorrente. E' sufficiente osservare che l'individuazione del soggetto tenuto a pagare le spese occorrenti per la cancellazione delle ipoteche è punto rimasto estraneo al giudizio, perché la sentenza di primo grado si è riferita esclusivamente al pagamento delle spese occorse per le offerte گر reali. 2.- Con il secondo motivo il condominio ricorrente deduce "violazione degli art.91-92 c.p.c., DM 5/10/84 n° 585, art.360 n.3 e 5 c.p.c., vizio di motivazione" precisando “in ordine alla soccombenza per le spese disposta dal OR o comunque per l'entità sproporzionata delle spese liquidate dal OR e per la soccombenza disposta dal Tribunale”. Il ricorrente lamenta di essere stato condannato a pagare tutte le spese del primo e del secondo grado, pur non essendo state le controparti dichiarate "totalmente vincitori". Censura, poi, la liquidazione delle spese processuali effettuata dal OR e confermata dal Tribunale, osservando che il valore della causa rientrava nello scaglione fino a tre milioni di lire, poiché l'unica domanda degli attori accolta dalle sentenze di merito 9 7 era quella relativa alla validità dell'offerta reale di valore inferiore a tale somma. Il motivo di ricorso è infondato. Per quanto attiene alla pronunzia di condanna alle spese processuali, correttamente il condominio è stato ritenuto soccombente in ambedue i gradi del giudizio di merito. Nel primo grado sono state accolte tutte le domande di merito proposte dagli attori. E' stato, poi, rigettato l'appello proposto dal condominio. Non hanno alcuna incidenza sull'individuazione della parte soccombente né il rigetto (in primo grado) della domanda degli attori di condanna del convenuto per responsabilità aggravata, né il mancato accoglimento (da parte della sentenza di appello) della domanda degli appellati di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive negli 18 scritti di controparte. Ambedue tali statuizioni, infatti, non concernono l'oggetto del giudizio, con riguardo al quale si determina la soccombenza. Per quanto attiene alla liquidazione delle spese processuali, va osservato che la causa, essendo di competenza per valore del pretore, non può rientrare nello scaglione fino a tre milioni di lire, poiché il pretore è competente per le cause di valore superiore a cinque milioni di lire. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione degli art. 1208-1209-1210 e 1212 c.c.", solleva "eccezione di illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni", per il fatto che le stesse, quando vi è stato un pignoramento presso terzi, "non prevedono adempimenti nei confronti del terzo pignorato" da parte del 7 8 debitore che effettua l'offerta reale, in modo che il terzo "sia svincolato dagli obblighi a suo carico scaturenti" dal pignoramento “e il creditore dal contemporaneo adempimento nei suoi confronti" da parte di ambedue i soggetti (debitore e terzo pignorato). La questione di legittimità costituzionale sollevata con il motivo di ricorso è irrilevante per la decisione del presente giudizio perché O ( concerne la disciplina legislativa dell'offerta reale sulla cui validità non sussiste più controversia tra le parti. Ed infatti, delle due offerte reali compiute dai condomini-debitori, una è stata accettata dal condominio creditore, mentre l'altra, rifiutata dal creditore, è stata dichiarata valida dalla sentenza di primo grado, che su questo punto non è stata appellata dal condominio. Nella presente fase del giudizio la disciplina di cui si deduce l'incostituzionalità non ha, perciò, modo di essere applicata. 4.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato ed il condominio ricorrente va condannato a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive 48000 L..4.179.000, delle quali L.4.000.000 (quattro milioni) per onorari. 230000 Così deciso a Roma il 10 aprile 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore вибали шител Еший про 8 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li - 4 61U. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista