Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
AUL0 3 2 10/0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16257/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Presidente Ciciretti Cron. 7326 Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 20 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2002 Attilio Celentano ConsigliereDott. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.A. I. L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV No- vembre n. 144, presso gli Avvocati Adriana Pignataro e Saverio Muccio che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
ricorrente
contro
VE OS, elettivamente domiciliato in Lecce, via A. C. Casetti n. 23, presso l'avv. Antonio De Giorgi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
4729 controricorrente avversO la sentenza n. 1513/2000, decisa il 22 febbraio 2000 e pubblicata il 2 maggio 2000, resa dal Tribunale di Lecce nel pro- cedimento n. 707/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Saverio Muccio per l'Istituto ricorrente e C. Martino, su delega dell'avv. Antonio De Giorgi, per il controri- corrente VE OS;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 dicembre 1994 VE OS conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Lecce in funzione di Giudice del Lavoro 1'I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il pagamento di ren- dita vitalizia e indennità temporanea assoluta per infortunio sul lavoro in agricoltura. Con sentenza in data 2 febbraio 1999 il Giudice adito accoglieva in parte la domanda e riconosceva al lavoratore solamente una ren- dita per invalidità permanente pari al 18%. Interponevano appello l'Istituto e, in via incidentale, il lavora- tore il quale reclamava il pagamento dell'indennità per invalidità temporanea. In esito il gravame principale veniva rigettato e 1'incidentale 2 accolto con sentenza n. 1513/2000, emessa in data 22 febbraio 2 maggio 2000 dal Tribunale di Lecce. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che l'attore rientra nella catego- ria dei soggetti assicurati ai sensi della lettera a) dell'art. 205 del TU 30 giugno 1965 n. 1124 (lavoratori subordinati) e non già degli assicurati in base alla lettera b) dello stesso art. 205 (lavoratori autonomi). Il VE infatti, nell'anno 1994, aveva svolto in totale 159 giornate lavorative, ivi incluse quelle prestate come piccolo co- lono;
al medesimo spettava pertanto la richiesta tutela, anche per il periodo d'inabilità temporanea totale. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne 1'INAIL con atto notificato in data in data 25 luglio 2000, sulla base di un unico complesso motivo. VE OS resiste con controricorso notificato in data 22 ago- sto 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione dell'art. 205, 14, lett. b) dl 22lett. b), DPR 30 giugno 1965, n. 1124, maggio 1993 n. 155. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che vi è stato un erroneo cumulo delle giornate effet- tuate quale bracciante agricolo con quelle effettuate quale picco- 3 lo colono, fino a raggiungere il numero complessivo di 159 giorna- te. Non si chiarisce peraltro quante siano state le giornate prestate come bracciante agricolo e quante come piccolo colono e si limita la doglianza al punto specifico del divieto di cumulo. Così impostata la censura attinente alla possibilità di cumulo delle giornate prestate dal VE quale bracciante agricolo con quelle prestate quale piccolo colono, appare priva del requisito della decisività. Invero il Tribunale ha affermato che il lavoratore va inquadrato tra i lavoratori dipendenti e non già tra quelli autonomi e ciò con riferimento ad un estratto contributivo, le cui risultanze non vengono contestate, dal quale emerge che il lavoratore è "iscritto come contadino negli anni dal 1963 al 1994" e in quest'ultimo anno comprese quelle di pic- ha prestato "159 giornate lavorative, ivi colo colono". Dall'impugnata sentenza risulta ancora che l'Istituto aveva propo- sto appello assumendo che al VE farebbe difetto il titolo per la copertura assicurativa quale lavoratore autonomo, avendo pre- stato solamente 52 giornate lavorative in luogo delle 120 previste dalla normativa vigente. È quindi palese che il ragionamento svolto dal Tribunale sottin- tende due premesse, entrambe sufficienti a sorreggere il decisum, ovvero che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori in agricol- tura per l'anno in cui si verificò l'infortunio è pienamente rego- 4 lare poiché : a) il numero di giornate prestate come bracciante agricolo, è suf- ficiente a giustificare la copertura assicurativa;
b) ad esse vanno aggiunte le giornate prestate quale piccolo colo- по. Il primo assunto, sufficiente a dimostrare il titolo per la coper- tura assicurativa in ordine ad entrambe le provvidenze richieste, non viene censurato dall'Istituto ricorrente che limita la propria critica al rilievo circa l'insufficienza del numero di giornate sommarsiprestate come lavoratore autonomo, cui non potrebbero quelle prestate come lavoratore subordinato. Tale non è però l'argomento svolto nell'impugnata sentenza, ove si giustifica la copertura assicurativa con la qualità di lavoratore subordinato, in ordine alla quale non viene sollevata riserva di sorta, né po- trebbe esser sollevata poiché una semplice operazione matematica dimostra comunque la prestazione di un numero di giornate lavora- tive certamente superiore al minimo di legge. L'affermazione svolta dal Tribunale circal la possibilità di cumu- lare alle giornate svolte quale bracciante quelle svolte come pic- colo colono è quindi ultronea e non giustifica una autonoma censu- ra che risulta ininfluente. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte 5 Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € oltre a € 2.000,00 (duemila) per onorario. Roma, 20 novembre 2002 IL PRESIDENTE ba takus Ciziretti IL CONSIGLIERE ESTENSOREДовель дай Кеша Виши IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria : eggi, F 4. MAR. 2003 IL CANCELLJERE 6