Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9664 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPE96 64 0 1 Oggetto SEZ E Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TO SAGGIO Presidente - R.G.N. 17027/99 n.22266Cron. Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Ud. 09/04/01 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: gia LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA - - CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato BRUNO PETRELLI, e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA -- DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e dall'avvocato DOMENICO BUCCA, giusta delega in difeso atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 1743 -1- dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 676/98 del Tribunale di PATTI, depositata il 25/11/98 R.G.N. 1338/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
I udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 15 novembre 1989 TO LI chiese che il Pretore di Patti in funzione di giudice del Lavoro condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della maggior rendita per la maggiore riduzione della sua capacità lavorativa (dal 30%, corrispondente alla rendita di cui egli era titolare, alla maggiore misura del 60 %). A seguito di consulenza tecnica di ufficio, il Pretore accolse la domanda. Pronunciando sull'appello proposto dall'Istituto, il Tribunale di Patti, a seguito d'una nuova consulenza tecnica di ufficio, ha riconosciuto UC che il LI, per la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 45%, ha diritto alla corrispondente rendita. Afferma il Tribunale che in base al parere del consulente tecnico di ufficio, ampiamente motivato e documentato e pertanto da condividersi, l'assicurato, portatore di pregresso trauma cranico, era affetto da sindrome depressivo endoreattiva grave ed ipoacusia neurosensoriale con EEG anomalo: da ciò era deducibile che, a seguito dell'infortunio del 1973, la sua invalidità aveva raggiunto la misura del 45 % a decorrere dalla domanda amministrativa (1° giungo 1988). Per la cassazione di questa sentenza ricorre TO LI, percorrendo le linee di due motivi. Resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che, poiché l'I.N.A.I.L. si era limitato a contestare le risultanze peritali fatte 3 proprie dal Pretore, l'appello dell'Istituto, carente di specifici motivi, era privo degli essenziali requisiti normativi. Il motivo è inammissibile. Poiché non è indicato né il contenuto specifico dell'atto censurato, né elementi che consentano di ritenere che la doglianza sia stata proposta nella sua naturale sede (in appello), la censura stessa, priva di autosufficienza (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), resta inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. Civ. violazione dell'art. 74 del d.p.r.30 giugno 1965 n. 1124 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che nel corso del giudizio di secondo grado l'I.N.A.I.L. aveva sottoposto l'assicurato a visita di revisione, rilevando la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60 %; ed il consulente tecnico di ufficio non aveva esposto “le necessarie ed esaurienti motivazioni" che lo avevano indotto alla sua diversa valutazione. Il motivo è infondato. Contingenti risultati di particolari indagini disposte nell'ambito dell'iter amministrativo della domanda dell'assicurato (che lamenti la maggiore misura dell'invalidità) assumono (indiretta) rilevanza nell'iter giudiziale solo quale fondamento del conseguente atto dell'Istituto che, attraverso la relativa valutazione, li recepisca o li disattenda. Nel caso in esame, non essendo indicato questo atto, gli elementi, peraltro insufficienti anche nel loro interno contenuto, restano irrilevanti. In ordine al secondo aspetto del motivo, costituito dalla pretesa insufficienza della consulenza tecnica di ufficio, da un canto il Tribunale 4 indica le specifiche conclusioni del consulente e la ragione (ampia documentazione ed ineccepibili argomentazioni) della propria adesione. D'altro canto, il ricorrente non indica in alcun modo le ragioni di questa insufficienza;
ed in particolare non segnala alcun elemento che non si risolva in una diversa inammissibile valutazione dei fatti. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001. Titi luow Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE таш ига IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi, 4.7 LUG. 2001 DL CA E I R A P D S U , S S CANCELLIERE O T A R 0 L T O L 1 , C . O A B T S E I R P D A 3 S ' 3 I L A 5 L N T E S G . D O O N P I A S M 3 D I N 7 E E - A C , D O A O I T T O E N T E C S E D 5