Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4.90 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI O ett PROPRIETO VI SEZIONE SECONDA Composta dagli Ill.mi Sigg.n gis ati: PLIVENDICA Dott. IN BALDASSARRE Presidente R.G.N. 25385/00 Cron. 16528 Dott. Alfredo - Consigliere- MENSITIERI Rep. 1243 Dott. Roberto MI TRIOLA Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 22/11/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti €310 ■17 APR. 2002 S E NTE NZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CH ND, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato ANCELLE MASSIMO LAURO, difesa dall'avvocato PASQUALE LAMBIASE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PI CA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di 1116020 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato UGO AVETA, giusta 2001 delega in atti;
1580 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1789/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto MI TRIOLA;
udito 1'Avvocato Ugo AVETA, difensore del reistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. कि -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 2 luglio 1979 MI PI conveniva davanti al Tribunale di Napoli ND IE ed esponeva: -di essere proprietario di un terreno in Pimonte, al confine del quale esisteva un viottolo sul quale la convenuta, proprietaria del fondo adiacente, era titolare di una servitù di passaggio;
-che ND IE aveva allargato tale viottolo a scapito del fondo di esso attore e 10 aveva inglobato nella sua proprietà; tanto premesso, MI PI chiedeva la condanna di ND IE al ripristino dello stato dei luoghi. ND IE, costituitasi, deduceva che il viottolo in questione era sempre stato di sua proprietà. Con sentenza in data 12 febbraio 1990 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. MI PI proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 10 luglio 2000. I giudici di secondo grado ritenevano che correttamente MI PI si doleva del fatto che il Tribunale di Napoli avesse qualificato la 3 domanda come revindica e non regolamento di confine, avendo egli chiesto solo la individuazione della estensione del proprio fondo e di quello della convenuta. Ad ogni modo, la natura della azione proposta aveva scarsa rilevanza pratica, dal momento che comunque avrebbe trovato applicazione il principio secondo il quale l'attore non è tenuto alla c.d. probatio diabolica allorché (come nella specie) le parti pongano a sostegno delle rispettive ragioni la riconosciuta appartenenza del bene rivendicato al comune dante causa, dovendo in tal caso l'attore provare soltanto che il bene controverso forma oggetto del suo titolo di acquisto. Nel merito i giudici di secondo grado rilevavano che non era contestato che: 1) gli appezzamenti di terreno sia dell'attore che della convenuta originariamente facevano parte di un fondo acquistato in comune da IN IE e MI IE con atto in data 27 settembre 1895; 2) con atto in data 12 giugno 1900 IN IE e MI IE avevano proceduto alla divisione. 3) con 10 stessa atto MI IE aveva 4 donato la propria quota al figlio IA IE • il signor e le parti avevano stabilito (art. 7): " IA IE, per accedere alla sua porzione del vigneto S. Sebastiano e S. Caterina, ha il diritto di passaggio, dall'antico cancello, per la quota dello zio IN, fino a raggiungere la sua proprietà; quale passaggio deve essere della larghezza di centimetri ottanta"; 4) la quota di IN IE era, poi, pervenuta а MI PI, mentre una parte della quota di MI IE, donata a IA IE, era, poi, pervenuta a ND IE. Sulla base di tali premesse i giudici di secondo rilevavano che tra l'appezzamentogrado di proprietà di MI PI e quello di proprietà di ND IE esisteva un viottolo su cuiche si dipartiva dalla via S. Sebastiano, presentava un vecchio cancello e giungeva fino alla via S. Caterina. La situazione di fatto, pertanto, coincideva con quella indicata nell'atto in data 12 giugno 1990, per cui correttamente MI PI sosteneva di essere proprietario dello spazio occupato dal viottolo esistente a confine con la proprietà della convenuta. Erroneamente il Tribunale di Napoli, aderendo alla 5 impostazione della convenuta, aveva ritenuto che il passaggio menzionato nell'atto del 12 giugno 1900 andava individuato non con quello tutt'ora esistente, che, partendo dall'appezzamento di terreno donato a IA IE (poi pervenuto in parte a ND IE) e attraversando l'appezzamento di terreno attribuito а IN IE (poi pervenuto a MI PI) avrebbe consentito a IA IE di raggiungere un terzo appezzamento di terreno, di cui, secondo il C.T.U., IA IE sarebbe stato proprietario. Dagli atti acquisiti al giudizio risultava la inesattezza di tale assunto e che il C.T.U. aveva confuso il IA IE, deceduto il 16 settembre 1883, lasciando eredi, oltre a MI e IN IE, anche ON e ON IE, con il IA IE che aveva rivestito la qualità di donatario nell'atto in data 12 giugno 1900; nè risultava che quest'ultimo, secondo 1'assunto di ND IE, fosse proprietario, all'epoca di tale divisione, di un appartamento sito in un fabbricato rurale insistente nell'appezzamento di proprietà del nonno (il che avrebbe giustificato l'individuazione della 6 り servitù costituita con l'atto in data 12 giugno 1900 con quella che attraversava e non costeggiava il fondo attribuito a IN IE). La Corte di appello di Napoli aggiungeva che tale trovava conferma nelle risultanze diconclusione causa relative ad altri giudizi, utilizzabili quali elementi indiziari. I giudici di secondo grado aggiungevano che, invece, non potevano avere alcun rilievo le risultanze di un giudizio possessorio svoltosi in precedenza tra le parti, atteso che le azioni proposte, rispettivamente in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dalla assoluta diversità degli ulteriori elementi costitutivi e conseguentemente i provvedimenti e le soluzioni adottate in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ND IE, con quattro motivi, illustrati da memoria. MI PI resiste con controricorso. Motivi della decisione ن ے 7 Con il primo motivo del ricorso ND IE, premesso che alla data della instaurazione dell'attuale giudizio pendeva un procedimento possessorio tra IA IE e VA IN, madre di MI PI, avente ad oggetto il passaggio attraverso il fondo dell'attore, conclusosi prima della proposizione dell'appello da parte di MI PI, deduce che: a) se MI PI con l'atto introduttivo dell'attuale giudizio aveva inteso fare riferimento al passaggio oggetto del procedimento possessorio, la domanda era inammissibile ex art. 705 cod. proc. civ.; b) se MI PI, solo nel giudizio di appello, conclusosi con la sentenza impugnata, aveva fatto riferimento al viottolo che costeggia il suo fondo, la domanda, in quanto nuova, era inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. Il motivo è infondato, in base alla assorbente considerazione che MI PI ha sempre fatto riferimento al viottolo che costeggia il suo fondo. Con il secondo motivo la ricorrente, dopo avere trascritto la motivazione con la quale la Corte di appello di Napoli ha escluso la rilevanza delle 8 M risultanze del giudizio possessorio svoltosi tra le parti, si duole del fatto che non sia stata ritenuta improponibile la domanda petitoria e non si sia tenuto conto del giudicato formatosi all'esito di tale giudizio. La doglianza è infondata, in quanto il giudizio possessorio cui fa riferimento la ricorrente, come risulta dallo stesso ricorso, oltre ad essere intervenuto tra altri soggetti aveva ad oggetto una servitù di passaggio che si esercitava attraversando il fondo di MI PI, mentre la attuale controversia riguarda il viottolo che costeggia i fondi di MI PI e ND IE. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che, avendo MI PI chiesto il rilascio di una bene individuata zona di terreno (il viottolo ai margini del suo fondo), l'azione andava qualificata come revindica. La doglianza è infondata, in base alla assorbente considerazione che non viene contestata la esattezza della affermazione della Corte di appello di Napoli, secondo la quale la natura della azione proposta aveva scarsa rilevanza pratica, dal momento che comunque avrebbe trovato applicazione 9 il principio secondo il quale l'attore non è tenuto alla c.d. probatio diabolica allorchè (come nella specie) le parti pongano a sostegno delle rispettive ragioni la riconosciuta appartenenza del bene rivendicato al comune dante causa, dovendo in tal caso l'attore provare soltanto che il bene controverso forma oggetto del suo titolo di acquisto. Con il quarto motivo la ricorrente propone due censure. Con la prima deduce che la Corte di appello di Napoli avrebbe errato nella individuazione del fondo a favore del quale, con l'atto in data 12 giugno 1900 era stata costituita la servitù di passaggio. In particolare, la Corte di appello di Napoli non avrebbe compreso:..che la divisione 1900 per NO AR ben poteva costituire servitù su di un cespite, in comune tra MI e IN, per acquisto diretto, diverso dalla successione paterna, ed a favore di altro cespite (p.lla 439) formato da fabbricato, già appartenente allo stesso MI (dante causa della convenuta per successione al padre IA, apertasi nel 1883. La doglianza è infondata. 川 Da un lato, infatti, la ricostruzione delle 10 vicende della particella 439 operata dalla Corte di appello di Napoli coincide con quella prospettata dalla ricorrente e dall'altro la sentenza impugnata non ha affatto escluso la possibilità teorica che con l'atto in data 12 giugno 1900 MI e IN IE avessero costituito a carico del fondo di cui erano comproprietari una servitù a favore di un fondo di proprietà di IA IE diverso da quello allo stesso donato con tale atto. Ha, invece, escluso che tale costituzione di servitù avesse avuto effettivamente luogo, sulla base degli elementi letterali desumibili dal titolo, della situazione dei luoghi, del fatto che IA IE non era proprietario del preteso fondo dominante e contro tale ricostruzione della volontà delle parti nessun valido argomento viene addotto in questa sede. La ricorrente deduce, poi, che la questione della proprietà del viottolo sarebbe stata risolta sulla base di una prova testimoniale (dalla quale risultava che il viottolo esisteva da antica data, ma non che MI PI ne aveva sempre avuto il possesso). Anche tale doglianza è infondata. La sentenza impugnata ha deciso la controversia 11 گ ی sulla base della interpretazione dei titoli, trovando semplicemente conforto a tale interpretazione nella prova testimoniale e nelle prove raccolte in altri giudizi. Non ricorrendo, poi, una ipotesi di revindica, MI PI non doveva provare il continuo possesso del viottolo, ma spettava piuttosto a ND IE, per contrastare il titolo intervenutainvocato dall'attore, provare la usucapione a suo favore. La ricorrente deduce, infine: Trascurare, poi, titoli e 3 perizie, per fondare la sentenza su di una perizia incontrollabile perché redatta in altro giudizio con altre parti, neppure concluso con una pronunzia giudiziale, costituisce procedimento distorto e viziato, che conferma la già censurata metodologia decisionale. La IE viene schiacciata da una perizia sconosciuta in cui si trovano termini lapidei incontrollati (chi li ha posti? quando? chi li ha rinvenuti? con quali gravami?) in diversa causa, ancora in istruttoria (pare), tra altre parti mente viene ritenuto inattendibile un confine هM stabilito da 3 C. T.U. in questo processo, sulla ت base di un termine, ritrovato in contraddittorio e 12 cui la Corte non riconosce non contestato, quanto ritenuto dal Tribunale, "contrariamente а confinario" senza spiegare il natura di termine perché. Confine stabilito dalle consulenze, peraltro, anche in base ad altre risultanze quali: misurazione dei fondi, natura degli stessi;
evidenza di una scarpata confinaria inequivoca." Anche tale doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello di Napoli, con ampia e convincente motivazione, ha chiarito perché non poteva concordare con il C.T.U. nominato nell'attuale giudizio, ed ha trovato semplicemente conferma in prove raccolte in altro giudizio della conclusione cui ha ritenuto di giungere sulla base dell'esame dei titoli di provenienza. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 706 ' di cui euro 516 per onorari. 13 : Roma, 22 novembre 2001 Viz Bollessan Ak t тя IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,11 LEST 41, 32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENCRATE KOMA 2 Registrato in data 76.11.2007 Serie 4 0124963 170,43 (euro. CENTOSE MANTA 14 p. n Respo 14