Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per la collaborazione, è necessario verificare la concretezza, l'utilità e la proficuità del contributo offerto dall'imputato. (Fattispecie nella quale è stata annullata la decisione impugnata, che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante ad un collaboratore di giustizia, le cui dichiarazioni, inserite a verbale, erano state riportate con numerosi "omissis" per non pregiudicare lo svolgimento delle indagini).
Commentario • 1
- 1. L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024
1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2012, n. 44478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44478 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/07/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 2039
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36734/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB LI, nato a [...] il [...];
CA CA, nata ad [...] il [...];
imputati D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
avverso la Sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sez. dist.Sassari in data 15.3.11;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della CA avv. Busatto Guglielmo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Previo riconoscimento ad entrambi delle attenuanti generiche, la Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, ha ridotto la pena inflitta agli odierni ricorrenti accusati di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto, a fini di cessione, gr. 187 di cocaina e gr. 6 di eroina.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, gli imputati hanno personalmente proposto ricorso, deducendo, entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché (primo motivo) la Corte ha ritenuto di non concedere l'attenuante speciale per la collaborazione (L. n. 203 del 1991, art. 8) sul rilievo che essa si applica solo ai reati associativi. Ciò, si obietta, è in contrasto con plurime decisioni della S.C. secondo le quali (Rv. 235179 ed Rv. 207818), anche in assenza di una contestazione formale del delitto associativo, l'attenuante in parola può essere applicata.
Ugualmente, (secondo motivo) deve ritenersi frutto di un'errata applicazione della norma il diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 sulla base del rilievo che non è
stato possibile apprezzare la concretezza del contributo fornito dall'imputato perché i verbali degli interrogatori che avrebbero dovuto dimostrare la collaborazione sono talmente pieni di "omissis" si da rendere le dichiarazioni stesse praticamente inintelleggibili. Si replica, però, che non è giusto ascrivere all'imputato il fatto che le indagini scaturire dalla sue dichiarazioni collaborative siano ancora in corso e coperte da segreto istruttorio. In ogni caso, la concretezza ed ampiezza del contributo fornito dagli imputati si dovrebbe desumere anche dal fatto che essi abbiano reso ben 7 interrogatori, che le indagini che sono scaturite sono tuttora in corso e che, nel frattempo, l'autorità giudiziaria procedente ha chiesto ed ottenuto, nei confronti degli odierni ricorrenti, l'adozione di un programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia.
I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Nella sostanza, entrambi i motivi di ricorso sono diretti ad ottenere il riconoscimento del fatto che la collaborazione prestata dai ricorrenti con gli inquirenti deve avere un peso attenuante delle loro responsabilità nel procedimento di cui trattasi. Nel fare ciò, pertanto, essi censurano il diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 (perché avvenuto sul rilievo che nel presente procedimento non vi è stata contestazione formale del reato associativo) ed anche il diniego dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 (avvenuto per le ragioni meglio specificate nel paragrafo che precede).
Occorre, però, preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco di fondo rappresentato dai rilievo che, anche nel caso in cui si intenda dare rilievo alla collaborazione prestata dai ricorrenti, il peso attenuante esercitato da tale condotta andrebbe, in ogni caso, inquadrato nell'alveo dell'attenuante prevista dalla legge stupefacenti visto il suo carattere di evidente specialità. Questa S.C. (sez. 2, 25.11.02, stanganein, rv. 224578) ha, infatti, chiaramente asserito che, anche nell'ipotesi in cui il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sia commesso avvalendosi della forza intimidatrice dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, "la collaborazione prestata per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori individua una attenuante che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista per la dissociazione sia perché specifica in relazione ai reati in materia d stupefacenti sia perché più favorevole prevedendo una riduzione della pena dalla metà ai due terzi".
A tale stregua, pertanto, il primo motivo di doglianza deve considerarsi irrilevante ed assorbito dall'accoglimento del secondo per le ragioni che si diranno di qui a breve.
Incidenter tantum, infatti, si ritiene di dovere comunque puntualizzare che la doglianza di cui al primo motivo aveva una sua - teorica - ragion d'essere alla luce del fatto che, pur non disconoscendosi che, di recente, questa S.C. si è espressa in senso opposto, (sez. 2, 29.4.09, Nemoianni, Rv. 245180) - e cioè quello raccolto dalla decisione impugnata - deve, però, ricordarsi che in precedenza (e comunque altrettanto recentemente) è stato, invece più volte affermato - in modo qui condivisibile - che la mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (configurabile rispetto ad ogni delitto,
punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso) non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 della stessa legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze (sez. 4, 20.6.06, Cariolo, Rv. 235179; conf. sez. 1, 11.3.97, Santise, Rv. 207818). Come chiaramente affermatosi in uno dei precedenti di questa Corte appena citati (Rv. 235179), ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui trattasi, ciò che rileva è che il reato sia stato - di fatto - commesso in presenza delle condizioni indicate (avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso) anche se non contestate. La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto valutare - anche alla luce delle deduzioni difensive - se il reato qui contestato sia stato commesso in presenza delle suddette condizioni non limitandosi, perciò, alla mera verifica della mancanza di espressa contestazione.
Peraltro, come giustamente evidenziatosi, in base alla normativa speciale in materia (L. n. 15 del 1980) l'ammissione ad un programma di protezione è prevista solo per soggetti che rivestano la qualità di dichiaranti per reati associativi di criminalità organizzata. La qual cosa avrebbe dovuto costituire un ulteriore "indizio" della possibile fondatezza di quanto dedotto dagli imputati. Come, però, già anticipato, il discorso è superato dal rilievo che, nella specie, sarebbe stato sufficiente verificare la concretezza, utilità e proficuità del contributo offerto dagli imputati nella loro veste di collaboranti perché, in caso positivo, ciò solo basterebbe a giustificare l'attenuante di cui al cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Sul punto, la doglianza è senza dubbio giustificata perché - come giustamente evidenziano i ricorrenti - il fatto che i verbali da loro prodotti a conforto siano caratterizzati dalla presenza di numerosi "omissis" non può ritorcersi contro di loro trattandosi di profilo del tutto indipendente dalla loro volontà visto che non sarebbe stato possibile - in termini di produzione - pretendere null'altro dagli imputati.
Piuttosto, avrebbero dovuto essere i giudici ai quali sono stati prodotti quei verbali ad attivarsi rivolgendo una richiesta di chiarimenti all'A.G. procedente (nell'ambito dei giudizi cui i verbali si riferivano) al fine di ottenere (sia pure con la necessaria ed intuibile genericità connessa al segreto istruttorio), conferme circa la effettività e serietà dell'apporto collaborativo offerto dai richiedenti la specifica attenuante.
Il tutto, inoltre, senza tralasciare di considerare anche gli altri profili evidenziati dai ricorrenti che richiamano l'attenzione sulla ampiezza del contributo dato (7 interrogatori) e sul dato obiettivo della loro avvenuta ammissione al programma di protezione. Al fine di rivedere la decisione nei sensi fin qui evidenziati, si impone, quindi, un annullamento della decisione impugnata (limitatamente alla concedibilità dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7) con rinvio alla Corte d'appello di
Cagliari, altra sezione.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 e ss..
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari limitatamente alla concedibilità dell'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012