Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2012, n. 44478
CASS
Sentenza 19 luglio 2012

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Massime1

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per la collaborazione, è necessario verificare la concretezza, l'utilità e la proficuità del contributo offerto dall'imputato. (Fattispecie nella quale è stata annullata la decisione impugnata, che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante ad un collaboratore di giustizia, le cui dichiarazioni, inserite a verbale, erano state riportate con numerosi "omissis" per non pregiudicare lo svolgimento delle indagini).

Commentario1

  • 1L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024

    1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2012, n. 44478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44478
Data del deposito : 19 luglio 2012

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