CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20393 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA LL;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG NO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. Annalisa Zanin, per il ricorrente, che, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna inflitta a SA OS per il reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore di fatto della società “Sud est Transport s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il 27 giugno 2011. Più precisamente, all’imputato è addebitato, in concorso con altri Penale Sent. Sez. 5 Num. 20393 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2026 2 imputati oggi non ricorrenti, di avere omesso di tenere le scritture contabili in frode ai creditori per tutta la vita societaria. 2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzo del proprio difensore, che ha formulato quattro motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto di OS. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni della curatrice – la cui attività il ricorrente definisce “inesistente” − nel contempo trascurando quelle degli altri testi del Pubblico ministero, che avevano indicato OS come dipendente della società (direttore commerciale, addetto alla gestione del personale e all’organizzazione dei trasporti) e non come amministratore di fatto e, comunque, non avrebbe spiegato perché dava prevalenza alle une rispetto alle altre. La Corte distrettuale, inoltre, a dispetto della sollecitazione proveniente dall’atto di appello, avrebbe ignorato o trascurato: 1) che la circostanza che l’amministratore di diritto ME aveva rifiutato la raccomandata della curatrice significava che egli avesse molto da nascondere;
2) il fatto che la curatrice non si era preoccupata di comprendere le ragioni di questa scelta e non aveva scandagliato le ragioni dell’irreperibilità di EG AN BE, amministratore della società al momento del fallimento secondo l’Agenzia delle entrate e mai imputato;
3) l’anomalia costituita dalla nomina, nello stesso giorno e con due delibere diverse, di EG AN BE e ER ME come amministratori della società. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la decisione avversata avrebbe trascurato che la documentazione contabile era stata consegnata da TA TE a EG AN BE il 20 novembre 2009 presso lo studio RO di Parma, donde era EG a detenere le scritture contabili che avrebbe dovuto consegnare alla curatela. Altra circostanza trascurata sarebbe la ricevuta della contabilità sottoscritta da EG, consegnata dall’imputato durante l’interrogatorio del 17 dicembre 2014, su cui aveva riferito il teste ER AN (presente presso lo studio RO), che aveva anche affermato di avere, successivamente, concesso una postazione a EG per lavorare come amministratore della società all’interno di un proprio ufficio. La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l’imputato e la TE avessero riferito alla curatrice che le scritture contabili erano state consegnate “allo” studio RO e 3 non “nello” studio RO. Il motivo si conclude con la sottolineatura, ancora una volta, che OS era solo un dipendente alla data del fallimento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al dolo della fattispecie e contesta la sopravvalutazione accusatoria del passaggio di dipendenti dalla fallita alla società del OS, il quale aveva avuto semplicemente la necessità, dopo il fallimento della “Sud est Transport s.r.l.”, di avviare un’altra attività. A seguire, il ricorrente cita precedenti di questa Corte sulla necessità che la condotta sia animata da dolo specifico. 2.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è inammissibile, il che impone di prendere atto della maturazione, alla data del 15 febbraio 2026, del termine massimo di prescrizione del reato. 2. In particolare non è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui deduce l’incoerenza della risposta della Corte territoriale rispetto al tema censorio posto nell’atto di appello quanto all’irrilevanza a carico della smentita proveniente dal commercialista RO di avere ricevuto le scritture contabili della società, perché dette scritture ─ secondo quanto dichiarato dall’imputato ─ non erano state consegnate “allo” studio RO ma “presso” lo studio RO all’amministratore subentrante EG AN BE. Questa puntualizzazione ─ di non poco momento di fronte al rilievo in malam partem attribuito alla smentita di RO di avere ricevuto la documentazione contabile ─ era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame che la Corte territoriale pare non aver colto, laddove continua ad affermare, senza dare alcuna spiegazione circa la divergenza con quanto sostenuto nell’atto di appello, che OS e la TE avevano dichiarato di avere consegnato le scritture contabili a RO. Peraltro, sempre con riferimento a questo aspetto, il Collegio non può neanche trascurare che il ricorrente lamenta anche un travisamento della prova per omissione quanto alla ricevuta di ricezione delle scritture contabili sottoscritta da IN e alla pretermissione delle dichiarazioni di ER AN, che ebbe ad assistere allo scambio e vide la sottoscrizione della ricevuta da parte del nuovo amministratore. 4 3. L’ammissibilità del ricorso impone di prendere atto della maturazione del termine massimo di prescrizione alla data del 15 febbraio 2026, decorsi dodici anni e sei mesi dalla data del commesso reato, a cui vanno aggiunti 781 giorni di sospensione per i rinvii di seguito indicati: - dal 20.12.16 al 11.7.17 per legittimo impedimento (60 gg); - dal 26.6.18 al 5.3.19 per astensione difensori;
- dal 3.12.19 al 24.3.20 per astensione difensori (fino all’8.3.20); - dal 24.3.20 al 17.11.20 per sospensione emergenziale (per 64 giorni); - dal 29.6.21 al 3.5.22 su richiesta della difesa dell’imputato. 4. Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a lume della disposizione predetta soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, i motivi di ricorso, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso il 18/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA LL HE OM
udita la relazione svolta dal Consigliere LA LL;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG NO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. Annalisa Zanin, per il ricorrente, che, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna inflitta a SA OS per il reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore di fatto della società “Sud est Transport s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il 27 giugno 2011. Più precisamente, all’imputato è addebitato, in concorso con altri Penale Sent. Sez. 5 Num. 20393 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2026 2 imputati oggi non ricorrenti, di avere omesso di tenere le scritture contabili in frode ai creditori per tutta la vita societaria. 2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzo del proprio difensore, che ha formulato quattro motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto di OS. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni della curatrice – la cui attività il ricorrente definisce “inesistente” − nel contempo trascurando quelle degli altri testi del Pubblico ministero, che avevano indicato OS come dipendente della società (direttore commerciale, addetto alla gestione del personale e all’organizzazione dei trasporti) e non come amministratore di fatto e, comunque, non avrebbe spiegato perché dava prevalenza alle une rispetto alle altre. La Corte distrettuale, inoltre, a dispetto della sollecitazione proveniente dall’atto di appello, avrebbe ignorato o trascurato: 1) che la circostanza che l’amministratore di diritto ME aveva rifiutato la raccomandata della curatrice significava che egli avesse molto da nascondere;
2) il fatto che la curatrice non si era preoccupata di comprendere le ragioni di questa scelta e non aveva scandagliato le ragioni dell’irreperibilità di EG AN BE, amministratore della società al momento del fallimento secondo l’Agenzia delle entrate e mai imputato;
3) l’anomalia costituita dalla nomina, nello stesso giorno e con due delibere diverse, di EG AN BE e ER ME come amministratori della società. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la decisione avversata avrebbe trascurato che la documentazione contabile era stata consegnata da TA TE a EG AN BE il 20 novembre 2009 presso lo studio RO di Parma, donde era EG a detenere le scritture contabili che avrebbe dovuto consegnare alla curatela. Altra circostanza trascurata sarebbe la ricevuta della contabilità sottoscritta da EG, consegnata dall’imputato durante l’interrogatorio del 17 dicembre 2014, su cui aveva riferito il teste ER AN (presente presso lo studio RO), che aveva anche affermato di avere, successivamente, concesso una postazione a EG per lavorare come amministratore della società all’interno di un proprio ufficio. La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l’imputato e la TE avessero riferito alla curatrice che le scritture contabili erano state consegnate “allo” studio RO e 3 non “nello” studio RO. Il motivo si conclude con la sottolineatura, ancora una volta, che OS era solo un dipendente alla data del fallimento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al dolo della fattispecie e contesta la sopravvalutazione accusatoria del passaggio di dipendenti dalla fallita alla società del OS, il quale aveva avuto semplicemente la necessità, dopo il fallimento della “Sud est Transport s.r.l.”, di avviare un’altra attività. A seguire, il ricorrente cita precedenti di questa Corte sulla necessità che la condotta sia animata da dolo specifico. 2.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è inammissibile, il che impone di prendere atto della maturazione, alla data del 15 febbraio 2026, del termine massimo di prescrizione del reato. 2. In particolare non è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui deduce l’incoerenza della risposta della Corte territoriale rispetto al tema censorio posto nell’atto di appello quanto all’irrilevanza a carico della smentita proveniente dal commercialista RO di avere ricevuto le scritture contabili della società, perché dette scritture ─ secondo quanto dichiarato dall’imputato ─ non erano state consegnate “allo” studio RO ma “presso” lo studio RO all’amministratore subentrante EG AN BE. Questa puntualizzazione ─ di non poco momento di fronte al rilievo in malam partem attribuito alla smentita di RO di avere ricevuto la documentazione contabile ─ era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame che la Corte territoriale pare non aver colto, laddove continua ad affermare, senza dare alcuna spiegazione circa la divergenza con quanto sostenuto nell’atto di appello, che OS e la TE avevano dichiarato di avere consegnato le scritture contabili a RO. Peraltro, sempre con riferimento a questo aspetto, il Collegio non può neanche trascurare che il ricorrente lamenta anche un travisamento della prova per omissione quanto alla ricevuta di ricezione delle scritture contabili sottoscritta da IN e alla pretermissione delle dichiarazioni di ER AN, che ebbe ad assistere allo scambio e vide la sottoscrizione della ricevuta da parte del nuovo amministratore. 4 3. L’ammissibilità del ricorso impone di prendere atto della maturazione del termine massimo di prescrizione alla data del 15 febbraio 2026, decorsi dodici anni e sei mesi dalla data del commesso reato, a cui vanno aggiunti 781 giorni di sospensione per i rinvii di seguito indicati: - dal 20.12.16 al 11.7.17 per legittimo impedimento (60 gg); - dal 26.6.18 al 5.3.19 per astensione difensori;
- dal 3.12.19 al 24.3.20 per astensione difensori (fino all’8.3.20); - dal 24.3.20 al 17.11.20 per sospensione emergenziale (per 64 giorni); - dal 29.6.21 al 3.5.22 su richiesta della difesa dell’imputato. 4. Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a lume della disposizione predetta soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, i motivi di ricorso, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso il 18/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA LL HE OM