Sentenza 18 gennaio 2001
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- 1. Quanto costa abbandonare (moralmente e materialmente) un figlioAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU00 72 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL AZIONE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12405/98 Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.1370 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE · Consigliere Rep. 233 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 29/09/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE COMUNITA' MONTANA "PENISOLA per diritti L.
3.000 AMALFITANA" con sede in 1.8 GEN 2001. Tramonti, in persona del suo Presidente pro tempore, IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato COSTANTINO MONTESANTO con studio in 84010 CETARA (SA) VIA GROTTA 10, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
ROMA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO 2000 MARIO D'ACUN TI, difeso dall'avvocato ALDO MARZANO, 1515 giusta delega in atti;
W controricorrente nonchè
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;
- intimata avversO la sentenza n. 62/97 della Pretura di SALERNO SEZ DIST AMALFI, emessa il 29/09/97 e depositata il 14/10/97 (R.G. 9321/93) (10987/93) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel procedimento di esecuzione forzata promosso con le forme del pignoramento presso terzi da PE MA in danno della Comunità montana penisola amalfita- na, quest'ultima ha chiesto al pretore di Salerno, se- zione distaccata di Amalfi, la sospensione dell'esecuzione. La Comunità montana ha dedotto che tra le medesime parti pendeva un giudizio di opposizione a precetto da- vanti al tribunale di Salerno, che esisteva il "fumus boni iuris" per l'accoglimento di questa opposizione, che le somme sottoposte a pignoramento erano rilevanti, 2 che il preminente interesse pubblico imponeva una cor- retta utilizzazione delle somme pignorate. Il pretore, con ordinanza del 14 luglio 1993, ha disposto la sospensione dell'esecuzione.
2. PE MA, con ricorso del 26 luglio 1993 allo stesso pretore ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di sospensione ed ha ecce- pito: che la pendenza del giudizio di opposizione a precetto non costituiva di per sé grave motivo, apprez- zabile ai fini della sospensione;
che l'opposizione al precetto non si presentava come fondata;
che non v'era alcun interesse pubblico da salvaguardare.
3. L'opposizione è stata accolta con sentenza del 14 ottobre 1997. Il pretore ha dichiarato che l'ordinanza di sospen- sione era stata emessa "senza provvedere ai sensi dell'articolo 616 cpc" ed ha aggiunto che la sola pen- denza del giudizio di opposizione a precetto non era elemento sufficiente per disporre la sospensione del processo esecutivo.
4. Per la cassazione di questa sentenza la Comunità montana penisola amalfitana ha proposto ricorso artico- lato in due motivi. Resiste con controricorso PE MA, che ha de- positato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge due motivi.
2. Con il primo motivo la ricorrente si riferisce al punto della sentenza impugnata nel quale il pretore ha dato atto che l'ordinanza di sospensione era stata adottata "senza provvedere ai sensi dell'art. 616 c.p.c.". La Comunità montana sostiene che il pretore doveva limitarsi a provvedere sull'istanza di sospensione pro- posta con l'atto di opposizione senza fare riferimento alla disposizione di cui all'art. 616 cod. proc. civ., perché questa norma presuppone un procedimento di ese- cuzione già iniziato, che nella specie non esisteva: censura di falsa applicazione dell'art. 616 cod. proc. civ. in relazione al successivo art. 624. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che il pretore ha ritenuto che la sola pendenza del giudizio di opposizione a precetto non giustificava la sospensione dell'esecuzione. La ricorrente, sostanzialmente, addebita alla deci- sione di avere sottovalutato il probabile accoglimento dell'opposizione a precetto e gli ulteriori profili di opportunità della sospensione: censura di violazione di legge e di difetto di motivazione.
3. Il ricorso per cassazione è ammissibile, in quanto proposto contro sentenza che il giudice "a quo" ha qualificato come sentenza conclusiva di giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Al riguardo vale la regola, ripetutamente fissata da questa Corte, secondo la quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimen- to giurisdizionale deve essere fatta in base al princi- pio detto dell'apparenza, cioè con riferimento esclusi- vo alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabi- le soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto crite- datario) e dalla qualificazione dell'azione dall'opponente, dalla parte che propone SS. uu. 17 febbraio 1992, n. 1914; l'impugnazione: Cass. 6 maggio 1994, n. 4424 e 7 agosto 1997, n. 7310. 4. Nel merito il ricorso non è fondato.
4.1. L'art. 624, primo comma, cod. proc. civ. di- spone che, quando è proposta opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 o opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 dello stesso codice, il giudice dell'esecuzione può sospendere l'esecuzione se concor- rono gravi motivi. E' evidente che il provvedimento di sospensione co- 5 sì adottato non implica collegamento alcuno con la di- sposizione contenuta nel precedente art. 616, con il quale è fissato un criterio di competenza a decidere sull'opposizione all'esecuzione proposta davanti al giudice dell'esecuzione; criterio di competenza che non riguarda l'ipotesi di cui si occupava il pretore. Sotto questo profilo il richiamo all'art. 616 cita- to, contenuto nella sentenza impugnata, non è corretto. Nondimeno, l'errore nel quale è incorsa la sentenza non costituisce elemento determinante la decisione ed il ricorrente non ha interesse a dolersene. Infatti, la dichiarata "nullità" dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione è stata pronunciata per la ragione della mancanza dei giusti motivi che, secondo il citato art. 624, sono il presupposto per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
4.2. La decisione sulla mancanza dei giusti motivi a sostegno della sospensione dell'esecuzione è critica- ta con il secondo motivo del ricorso, con il quale, sotto l'apparente denuncia di violazione di norme di diritto, il ricorrente si duole di una motivazione in- sufficiente sul punto. Questa censura non è ammissibile. Infatti, il sindacato della Corte di cassazione sull'impugnazione di sentenza emessa su opposizione 6 agli atti esecutivi è esercitabile, oltre che per i mo- tivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., esclusivamente con riferimento all'ipotesi di mancanza, ovvero di intima contraddittorietà logica, della motivazione, nei limiti in cui vengano in que- stione accertamenti sui fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale, così che possa dirsi sostanzialmente violata la norma che impone al giudice di esporre anche i fatti della deci- sione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione: Cass. 17 marzo 1998, n. 2848; 19 luglio 1997, n. 6665; 7 aprile 1993, n. 446. Nella sentenza impugnata non ricorrono le limita- zioni ora indicate, come si ricava dalla sua motivazio- ne.
5. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- lire 91.700 quida in lire. oltre onorari liquidati in lire 2.500.000. Così deciso in MA, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 29 settembre 2000. Luigi Francesco Di Nanni, Est. А мениتھا م سكر Il Presidente тSilim OLLABORATORÉ DI CANCELLERI Depositato in Cancelleria OGGI, 18 GEN. 2001. _ IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Concetta Ammendola) T hoooo 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 80 700 Registrato a Serie an d versato € 149,77 (euro.CENTOQUA STANOVE/77.) p. II Dirigente Area Cervizh (Dott.ssa Maria Grazia DIFILIPPO) Responsabile Servizio Atti di Dr M. RACCICKIND APD 002