CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI TU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 2665 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze il 6 - 10 dicembre 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di TO AP, il quale è stato ristretto in custodia cautelare complessivamente dal 16 agosto 2015 al 7 novembre 2018 (prima in carcere, poi, dal 10 settembre 2015 in avanti, agli arresti domiciliari) in relazione alle accuse di concorso in rapina consumata aggravata (capo A) ed in ricettazione (capo B), fatti contestati come commessi il 27 marzo 2015, accuse da cui è stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Firenze, con la formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza del 17 settembre 2019, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza TO AP, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, ripercorse le vicende cautelari e di merito e richiamate le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di equa riparazione, censura sia violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. sotto i profili della valutazione del contenuto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, della omessa ponderazione della situazione rappresentata e del travisamento del fatto, sia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla esistenza o meno di colpa causativa della originaria privazione della libertà personale. La Corte territoriale avrebbe pretermesso l'esame del contenuto della originaria domanda ed avrebbe valorizzato non già la colpa del ricorrente ma la colpa di altri soggetti, quali BR SI, tra l'altro ritenendo più attendibili le dichiarazioni di SI alla polizia giudiziaria rispetto a quelle rese a dibattimento. Inoltre, l'ordinanza avrebbe trascurato avere, in realtà, TO AP chiarito la propria posizione, rendendo dichiarazioni, già a partire dall'interrogatorio, per "rogatoria interna" del 18 agosto 2015 innanzi al G.i.p. del Tribunale di Napoli, oltre che in seguito con dichiarazioni spontanee, ed avere documentalmente dimostrato, tramite produzione depositata dai Difensori, non avere mai incontrato SI durante la detenzione nel carcere di Firenze - Sollicciano, circostanza che, insieme ad altre fatte emergere dalla Difesa, avrebbe dimostrato la inattendibilità di SI. Il ricorrente avrebbe docunnentalmente dimostrato anche le ragioni della propria presenza in Firenze il 27 marzo 2015, cioè per visitare il fratello, che era in quel periodo ricoverato presso l'Ospedale di Careggi, ed avrebbe ulteriormente 2 collaborato nella fase istruttoria in varie direzioni (ad esempio, spiegazione della messaggistica intercettata) per una corretta ricostruzione dei fatti. Si richiamano le ragioni della irrevocabile pronunzia assolutoria, dopo l'annullamento con rinvio della condanna da parte della S.C., ragioni che sembrano essere state non tenute in alcuna considerazione da parte della Corte di appello. Si citano numerose sentenze di legittimità stimate pertinenti. 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta ulteriore violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., sotto i profili della valutazione del contenuto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, della omessa ponderazione della situazione rappresentata e del travisamento del fatto, e, nel contempo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: ciò con specifico riferimento al tema della eventuale colpa del ricorrente nel mantenimento e nella protrazione della custodia cautelare per più di tre anni, come accaduto nel caso di specie. Sul punto, il provvedimento impugnato sarebbe totalmente privo di apparato giustificativo. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. ha concluso come in atti. L'Avvocatura erariale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. L'ordinanza impugnata è così motivata: da un lato (alle pp. 2-3), afferma che nelle spontanee dichiarazioni del 18 agosto 2015 l'imputato non avrebbe fornito giustificazione della sua presenza in Firenze lo stesso giorno della rapina né avrebbe fornito un alibi al riguardo né avrebbe adeguatamente chiarito i suoi rapporti con gli altri accusati;
peraltro, la spiegazione di essersi recato a trovare il fratello ricoverato a Firenze sarebbe stata fornita da TO AP - secondo la Corte di appello (p. 4) - troppo tardivamente;
dall'altro, però, sottolinea (alla p. 3) la attendibilità in un primo momento attribuita dai Giudici intervenuti nella fase cautelare alle parole di BR SI, che sembravano rafforzate da una serie di elementi di riscontro, quali il riconoscimento di FI da parte di una delle vittime, la presenza - appunto - di AP in Firenze, cioè lontano dalla sua residenza in Campania, proprio il giorno della rapina, lo scambio di messaggi tra AP e FI nei giorni precedenti alla rapina e nello stesso giorno del fatto criminoso. 3 3.0sserva il Collegio, in primo luogo, come l'originaria attendibilità delle dichiarazioni di SI, poi venuta meno, certamente non è elemento che possa costituire colpa addebitabile al ricorrente. Inoltre, la Corte di appello trascura che il silenzio, in sé, non può essere valutato contro l'imputato, come in numerose occasioni già puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n.8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione»). Deve poi rilevarsi che, .ove la Corte di merito avesse inteso giustificare il rigetto con l'eventuale mendacio da parte dell'imputato, mendacio che, a differenza del mero silenzio, potrebbe, in ipotesi, acquisire rilevanza, come anche di recente precisato dalla S.C. (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581), avrebbe comunque dovuto giustificare adeguatamente il proprio convincimento sia quanto al motivo per cui sarebbero da ritenersi mendaci le dichiarazioni rese dall'imputato sia perché l'ipotetico mendacio, ove mai sussistente, debba ritenersi concausativo della originaria privazione della libertà e del (lungo: quasi tre anni e tre mesi) mantenimento dello stato detentivo;
ciò che, però, nel caso di specie non emerge in alcun modo dalla motivazione. 4.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche circa la regolamentazione delle spese tra le parti quanto al grado di legittimità. P.Q . M . Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 29/11/2022.
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 2665 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze il 6 - 10 dicembre 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di TO AP, il quale è stato ristretto in custodia cautelare complessivamente dal 16 agosto 2015 al 7 novembre 2018 (prima in carcere, poi, dal 10 settembre 2015 in avanti, agli arresti domiciliari) in relazione alle accuse di concorso in rapina consumata aggravata (capo A) ed in ricettazione (capo B), fatti contestati come commessi il 27 marzo 2015, accuse da cui è stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Firenze, con la formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza del 17 settembre 2019, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza TO AP, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, ripercorse le vicende cautelari e di merito e richiamate le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di equa riparazione, censura sia violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. sotto i profili della valutazione del contenuto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, della omessa ponderazione della situazione rappresentata e del travisamento del fatto, sia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla esistenza o meno di colpa causativa della originaria privazione della libertà personale. La Corte territoriale avrebbe pretermesso l'esame del contenuto della originaria domanda ed avrebbe valorizzato non già la colpa del ricorrente ma la colpa di altri soggetti, quali BR SI, tra l'altro ritenendo più attendibili le dichiarazioni di SI alla polizia giudiziaria rispetto a quelle rese a dibattimento. Inoltre, l'ordinanza avrebbe trascurato avere, in realtà, TO AP chiarito la propria posizione, rendendo dichiarazioni, già a partire dall'interrogatorio, per "rogatoria interna" del 18 agosto 2015 innanzi al G.i.p. del Tribunale di Napoli, oltre che in seguito con dichiarazioni spontanee, ed avere documentalmente dimostrato, tramite produzione depositata dai Difensori, non avere mai incontrato SI durante la detenzione nel carcere di Firenze - Sollicciano, circostanza che, insieme ad altre fatte emergere dalla Difesa, avrebbe dimostrato la inattendibilità di SI. Il ricorrente avrebbe docunnentalmente dimostrato anche le ragioni della propria presenza in Firenze il 27 marzo 2015, cioè per visitare il fratello, che era in quel periodo ricoverato presso l'Ospedale di Careggi, ed avrebbe ulteriormente 2 collaborato nella fase istruttoria in varie direzioni (ad esempio, spiegazione della messaggistica intercettata) per una corretta ricostruzione dei fatti. Si richiamano le ragioni della irrevocabile pronunzia assolutoria, dopo l'annullamento con rinvio della condanna da parte della S.C., ragioni che sembrano essere state non tenute in alcuna considerazione da parte della Corte di appello. Si citano numerose sentenze di legittimità stimate pertinenti. 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta ulteriore violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., sotto i profili della valutazione del contenuto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, della omessa ponderazione della situazione rappresentata e del travisamento del fatto, e, nel contempo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: ciò con specifico riferimento al tema della eventuale colpa del ricorrente nel mantenimento e nella protrazione della custodia cautelare per più di tre anni, come accaduto nel caso di specie. Sul punto, il provvedimento impugnato sarebbe totalmente privo di apparato giustificativo. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. ha concluso come in atti. L'Avvocatura erariale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. L'ordinanza impugnata è così motivata: da un lato (alle pp. 2-3), afferma che nelle spontanee dichiarazioni del 18 agosto 2015 l'imputato non avrebbe fornito giustificazione della sua presenza in Firenze lo stesso giorno della rapina né avrebbe fornito un alibi al riguardo né avrebbe adeguatamente chiarito i suoi rapporti con gli altri accusati;
peraltro, la spiegazione di essersi recato a trovare il fratello ricoverato a Firenze sarebbe stata fornita da TO AP - secondo la Corte di appello (p. 4) - troppo tardivamente;
dall'altro, però, sottolinea (alla p. 3) la attendibilità in un primo momento attribuita dai Giudici intervenuti nella fase cautelare alle parole di BR SI, che sembravano rafforzate da una serie di elementi di riscontro, quali il riconoscimento di FI da parte di una delle vittime, la presenza - appunto - di AP in Firenze, cioè lontano dalla sua residenza in Campania, proprio il giorno della rapina, lo scambio di messaggi tra AP e FI nei giorni precedenti alla rapina e nello stesso giorno del fatto criminoso. 3 3.0sserva il Collegio, in primo luogo, come l'originaria attendibilità delle dichiarazioni di SI, poi venuta meno, certamente non è elemento che possa costituire colpa addebitabile al ricorrente. Inoltre, la Corte di appello trascura che il silenzio, in sé, non può essere valutato contro l'imputato, come in numerose occasioni già puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n.8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione»). Deve poi rilevarsi che, .ove la Corte di merito avesse inteso giustificare il rigetto con l'eventuale mendacio da parte dell'imputato, mendacio che, a differenza del mero silenzio, potrebbe, in ipotesi, acquisire rilevanza, come anche di recente precisato dalla S.C. (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581), avrebbe comunque dovuto giustificare adeguatamente il proprio convincimento sia quanto al motivo per cui sarebbero da ritenersi mendaci le dichiarazioni rese dall'imputato sia perché l'ipotetico mendacio, ove mai sussistente, debba ritenersi concausativo della originaria privazione della libertà e del (lungo: quasi tre anni e tre mesi) mantenimento dello stato detentivo;
ciò che, però, nel caso di specie non emerge in alcun modo dalla motivazione. 4.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche circa la regolamentazione delle spese tra le parti quanto al grado di legittimità. P.Q . M . Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 29/11/2022.