Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11568 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ee 67881 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE # 1 568/02 Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria .1 psta dagli Ill. R.G.N. 1888/00 Presidente Bruno Cron. 29176 ✓✓ Enrico Consigliere PAPA Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. - - Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud. 06/03/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CURTE SUPREMA DI CASSAZKAŁ CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 67881 sul ricorso proposto da: IO IO, D'GE LL, ZZ SI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AGOSTINO, che li difende unitamente all'avvocato LUCIANO ANTONINI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
UFF REGISTRO TERNI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 1175 -1- la sentenza n. 113/99 della Commissione avverso0 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 03/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato AIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notarile del 5 ottobre 1991 IO NN vendeva a D'EL LO e a RZ Silvana, per il corrispettivo dichiarato di 17 milioni di lire, una porzione di fabbricato rurale con terreno annesso, siti in comune di Massa Martana. L'Ufficio del Registro di Terni rettificava il valore finale portandolo a sessanta milioni di lire. I contribuenti presentavano ricorso, ma la Commissione Tributaria Provinciale di Terni rigettava il ricorso. La decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria con sentenza in data 6 maggio / 3 giugno 1999. Con atto notificato in data 15-18 gennaio 2000, a mezzo del servizio postale, all'Ufficio del Registro di Terni, propongono un ricorso unitario i tre contribuenti chiedendo la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento dell'Ufficio del Registro di Terni, ed espongono due motivi di impugnazione. Con controricorso notificato ai ricorrenti nel domicilio eletto 5 marzo 2000 si è costituita l'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. k MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dai contribuenti è inammissibile, perché indirizzato direttamente dei confronti dell'Ufficio impositore, e precisamente nei confronti dell'Ufficio del Registro di Terni delle Entrate di Venezia;
al fine di tale declaratoria è sufficiente il richiamo alla più recente e costante di questa Corte che il Collegio condivide secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se proposto e notificato all'Ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento dovendo invece essere proposto a pena di inammissibilità nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'avvocatura generale dello Stato. Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze, perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione e non riguarda la sola notificazione.” (Cass., 26/6/2001, n.8714, nonché nello stesso senso Cass. 6 novembre 2001, n.13730). Non vi è ragione per allontanarsi da questa soluzione, che appare l'unica conforme al sistema normativo. L'errata designazione dell'intimato comporta dunque l'inammissibilità del ricorso. .$ Né possono possono attribuirsi effetti sananti al fatto che il ricorso sia stato notificato anche all'Amministrazione Finanziaria, e neppure al fatto che questa ultima si sia costituita in giudizio. Ogni ulteriore problematica rimane assorbita;
lo sono, in particolare, quelle che concernono il merito sostanziale della vicenda. Concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile. Dato che l'intimazione in giudizio è invalida, e, d'altra parte, il Ministero delle Finanze, pur costituendosi, non ha eccepito la nullità e si è difeso nel merito, non sussistono spese suscettibili di rifusione su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 Il Consignere estensoreConsignere/estensore Il Presidente (dr. Stefano Monaci) (dr.Bruno Saccucci) ино тасчис ее IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -2 AGO. 2002. IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio