Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OME L PO DLO0 04 85 0 1 LA CORTE SUPR Oggetto accertamento fextumowJurowo exedicen SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 17633/98 Consigliere Cron.859 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rep. 154 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Consigliere Ud. 11/10/00 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 瞽 SE N TENZA sul ricorso proposto da: NE AT NE, elettivamente domiciliata in ROMA LGO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DI MACCO G., difesa dall'avvocato RIZZI FERRUCCIO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro 6000 per diritti L. 1 5 GEN. 2007 NE D'URSO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 133 empresa dall'avvocato MENDICINI IL CANCELLIERE MARIO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 controricorrente CANCELLERIA - 2000 avversO la sentenza n. 1191/98 della Corte d'Appello 1629 di ROMA, depositata il 09/04/98; CG407446 -1- CG407447 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia esecutiva udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco MENDICINIdal Sig. per diritti L. 28000+6 Paolo FIORE;
-4 MAG. 2001 IL CANCELLIERE udito 1'Avvocato SANDULLI Piero, per delega dell'Avv. RICCI, dep. in udienza, difensore del ricorrete che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
LIRE 2000 udito l'Avvocato MENDICINI Mario, difensore del CANCE resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE149006 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. BE149007 BE149048 BE149049 [LINE COCO] AT979165 AT979140 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 28 settembre 1984, OS CO D'UR conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, OS MA ved. CO. Esponeva di essere figlia unica di primo letto di ER CO, deceduto ab intestato il 5 feb- braio 1984, lasciando quali suoi eredi legittimi essa attrice e la convenuta, moglie in seconde nozze;
che il defunto genitore, in vita, insieme alla convenuta, a far tempo dal 1965, aveva gestito un esercizio commerciale di torrefazione e colonia- li in Scauri di Minturno;
che, peraltro, aveva svolto attività di concessionario in esclusiva di prodotti ID per un'ampia zona del Lazio e della Campania;
che tali attività commerciali erano state fabbricato costruito a spese del esercitate in un de cuius su un terreno acquistato con danaro proprio nel 1963, ma fittiziamente intestato alla convenuta;
che, al momento del decesso, risultavano giacenti presso il Banco di Napoli, su libretto e ed alla conto corrente cointestati al de cuius le somme di lire 200.897.629 e lire convenuta, 13.634.422. Chiedeva, quindi, che si provvedesse allo sciogli- mento della comunione ereditaria, previo accerta- 3 mento dell'effettiva consistenza del patrimonio relitto dal de cuius, cui appartenevano anche i beni oggetto di precedenti atti di simulazione e distrazione. La convenuta OS MA ved. CO si costitui- va e resisteva alla domanda. Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del 17 gennaio 1995, per poi essere dichiarata interrotta in ragione del sopravvenuto decesso della convenuta. Riassunto il processo, si costituiva OR adottiva ed erede della CO MA, figlia convenuta, e eccepiva la non integrità del contrad- dittorio relativamente all'azione di simulazione proposta dalla controparte in ordine all'acquisto del terreno. Con sentenza 26 ottobre/27 novembre 1995, il Tribunale di Latina rigettava la domanda di accer- tamento della dedotta simulazione dell'acquisto del terreno in capo a OS MA ved. CO, nonché quella relativa all'effettiva proprietà del fabbri- cato costruito su quel terreno, ed accertava che il patrimonio relitto dal de cuius ER CO era costituito dall'azienda per la vendita dei prodotti ID e da alcuni depositi bancari. Ne disponeva, 4 quindi, la divisione tra l'attrice e la convenuta. interponevano gravame: in via Entrambe le parti CO MA ed in via principale OR incidentale OS CO D'UR, la quale ultima, nella comparsa di risposta da lei appositamente sottoscritta, dichiarava di rinunciare alla domanda di accertamento della simulazione dell'acquisto del terreno. Con sentenza del 31 marzo/9 aprile 1998, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello incidentale in parziale accoglimento dell'appello principa- e, riformava la decisione del Tribunale solo in le, punto spese processuali, disponendone la totale compensazione tra le parti, al pari di quelle di secondo grado. Per la cassazione di tale sentenza, OR CO MA ha proposto ricorso in forza di quattro motivi. OS CO D'UR ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito, in violazione e falsa applicazione di legge, segnatamente dell'art. 102 c.p.c. e degli artt. 1474 e SS. C.C., abbia disatteso la (sua) contraddittorio con eccezione d'integrazione del 5 riguardo alla domanda proposta (dalla controparte) di accertamento della simulazione dell'acquisto del terreno, quando invece la mera proposizione di tale domanda avrebbe dovuto comportare per sua natura la necessità della presenza in giudizio dei venditori del bene, а nulla rilevando che la controparte successivamente rinunciato a quella stessa avesse domanda. Con il secondo motivo, la ricorrente muove analoga doglianza, ma sotto il profilo che l'eccezione d'integrazione del contraddittorio sarebbe stata disattesa dalla Corte di merito con motivazione contraddittoria ed illogica. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito, con motivazione illogica, contrad- dittoria e perplessa, nonché in violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in particolare, dei principi di cui all'art. 2697 c.c.), abbia ritenuto che l'azienda di distribuzione dei prodot- ti ID appartenesse al defunto ER CO, e, quindi, rientrasse nel suo asse ereditario, quando invece la controparte non aveva assolto l'onere -su essa controparte incombente- di dimo- strare tale contestata appartenenza, ed in contra- rio emergendo che i mezzi adoperati per la distri- 6 buzione di quei prodotti erano di proprietà della moglie del CO, la quale, peraltro, aveva dato un decisivo contributo all'andamento dell'azienda. Con il quarto motivo, infine, denunciando la dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente siviolazione duole che la Corte di merito abbia compensato le spese del giudizio di secondo integralmente grado. I motivi tutti non hanno pregio. daIn particolare, il primo ed il secondo motivo, esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessio- sono inammissibili perché attengono ad un capo ne, della sentenza impugnata per il quale la ricorrente non risulta essere soccombente, così da presentarsi priva del dovuto interesse all'impugnazione, che appunto nasce da una specifica situazione di soccombenza della parte. I motivi in esame, infatti, coinvolgono una statui- zione della Corte di merito, quella segnatamente raffigurata dal non utile esame della censura d'appello sulla ipotizzata e non disposta integra- zione del contraddittorio con riguardo alla domanda di accertamento della simulazione dell'acquisto del terreno de quo in capo alla dante causa della ricorrente, che non risulta affatto pregiudizievole per quest'ultima. Ed invero, per quanto emergente dalla stessa sentenza impugnata, in parte qua non censurata, siffatta domanda di accertamento, che OS CO D'UR (odierna controricorrente) ebbe inizialmente a proporre per poi rinunciarvi in sede di gravame, risulta essere stata rigettata in primo grado, con sentenza sì gravata d'appello ma non riformata sul punto dalla Corte di merito, la quale ha espressa- statuito la "conferma nel resto" dellamente sentenza appellata, solo riformandola nella parte relativa alla regolamentazione delle spese proces- suali. Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata, infatti, è priva dei vizi di motivazione e delle violazioni o false applicazioni di legge, che la ricorrente le attribuisce. Ed in effetti, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, la Corte di merito, nell'esercizio della discrezionalità a lei riserva- ta quanto alla valutazione dei materiali probatori, e senza alcun sovvertimento delle regole sull'onere della prova, ha dato sufficiente e coerente conto del perché l'azienda per la vendita in esclusiva dei prodotti ID appartenesse a ER CO, 8 segnatamente evidenziando le decisive risultanze dell'essere " stato costui a stipulare annualmente il contratto per la vendita in esclusiva dei prodotti in argomento" e dell'essere stato lo stesso CO a gestire " in prima persona almeno una parte -non trascurabile- degli affari relativi alla azienda", così che il contributo verosimilmen- te prestato dalla di lui moglie ovvero l'ipotizzata proprietà in capo ama non anche dimostrata quest'ultima degli automezzi utilizzati per le consegne assumevano un rilievo di scarso pregio in merito alla effettiva titolarità di quella azienda di vendita in esclusiva (e non solo di consegna) di prodotti. Il quarto motivo è anch'esso infondato. In effetti, la Corte di merito, pur accogliendo in parte l'appello principale di OR CO MA e rigettando invece quello incidentale della controparte, ha formalmente disposto la compensazione delle spese di gravame "in considera- zione del fatto che i contrapposti appelli sono stati rigettati". L'evidente improprietà di tale espressione non può far premio, però, sul significato effettivamente attribuibile alla stessa, che si sostanzia nella १ volontà della Corte di merito di fare applicazione dell'istituto della compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo esito del giudizio, così da sottrarsi a censure di erroneità od illogi- cità di motivazione, per le quali soltanto è consentito il sindacato di legittimità in subiecta materia ( V. Cass. n. 11997/97, n. 5174/97, n. 4234/95, n. 7235/94 e n. 7535/93). è conclusiva delEd invero, quella espressione giudizio reso in ordine ai gravami, principale (di OR CO MA) ed incidentale (di OS t CO D'UR), che le parti avevano proposto per una pluralità di motivi avverso la sentenza di primo grado, e che la Corte di merito ebbe appunto a rigettare nel loro complesso, fatta eccezione per il solo ed ultimo motivo del gravame principale, afferente le spese di lite, non compensate dal giudice di prima istanza e compensate invece dalla Corte di merito. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore della controparte, come da dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te OR CO MA a pagare alla controri- corrente OS CO D'UR le spese del giudizio 280.000 di cassazione, liquidate in lire oltre lire 5.000.000 per onorari. Così deciso 1'11.10.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. IlDI1 cone. Est. Il presidente Панево бав Ное Vinungo Beldassane IL CANCANCELLIERE C1 DottBett.ssa Donatella D'Anna 100т 280.000 DEPORTED MA LENA 60000 IOT 3/0.000, Roma 15 GEILE IL CANCELLIERECT 22.1.074 TOMA 2 2001 4 15352 11