Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FORNACE LATERIZI OLIVI S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 25083/00 proposto da:
OLIVI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d. a. C.p.c.), giusta delega in calce;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1461/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 gennaio 1996 il Tribunale di Venezia, accogliendo la domanda proposta dalla S.p.A. NA TE VI con citazione 11.11.1994, ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso della somma di lire 78.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1985 al 1992, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969. Con sentenza del 21 ottobre 1999 la Corte di Appello di Venezia, ha accolto parzialmente sia l'appello principale del Ministero delle Finanze che l'appello incidentale della contribuente, il primo riducendo a lire 48.000.000 la somma da rimborsare, il secondo disponendo che gli interessi decorressero dalle singole istanze amministrative di rimborso anziché dalla notificazione della domanda giudiziale. In particolare, quanto all'impugnazione principale, la Corte ha escluso dal rimborso gli importi versati negli anni dal 1985 al 1987 per mancanza di specifica tempestiva istanza di restituzione, anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (11.11.1994), ed ha altresì escluso l'importo versato il 30.6.1988 sul rilievo che, mancando la ricevuta, e quindi la prova della data di spedizione della raccomandata contenente l'istanza di rimborso, e risultando questa pervenuta al competente Ufficio il 3.7.1991, l'istanza stessa dovesse ritenersi formulata in quest'ultima data, anch'essa oltre il termine di decadenza di tre anni dal pagamento, di cui all'art. 13 del D.P.R. 641/72. La Corte ha infine ritenuto l'inapplicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, sia con riguardo alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfettariamente introdotte dalla nuova norma per le medesime pregresse annualità (comma 1), sia quanto al tasso degli interessi, fissato in misura inferiore a quella ordinaria prevista dall'arti della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso (comma 3).
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze, ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi. La VI s.r.l., già NA TE VI S.p.A., ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale affidato anch'esso a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) il Ministero delle Finanze ha insistito per l'applicazione dello ius superveniens dell'art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfettariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la contribuente ha ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (sentenza n. 15081 del 28 novembre 2001). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da parte di società commerciali, e con la sola esclusione dei diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e Cispadana Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa Gunderzentrum Betriebs GmbH
contro
Land Baden Wurttenberg).
Da ultimo, con sentenza 10 settembre 2002, cause RI RI s.r.l. e Caser S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nell'affrontare specificamente la questione della legittimità delle tasse di concessione forfettarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998 (quindi della legittimità della detrazione, prevista dalla stessa norma, delle somme dovute a tale titolo da quelle indebitamente versate dalle società in base al diritto previgente), i giudici comunitari non solo le hanno ritenute direttamente comprese nel divieto di cui all'art. 10 della Direttiva, ma hanno altresì escluso che costituiscono diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, sia perché dovute forfettariamente, anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni considerati (1985 - 1992), sia perché le autorità italiane hanno già percepito, per l'iscrizione di detti atti, tributi analoghi che si considerano avere remunerato il servizio reso e che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati nonostante l'accertata indebita riscossione (punti 49 - 57). Con la decisione del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno. Il ricorso principale è dunque infondato. Col ricorso incidentale la VI ha denunciato l'omessa o erronea valutazione di mezzi di prova e la conseguente omessa motivazione su punti decisivi della controversia sia quanto alla ritenuta tardività della richiesta di rimborso relativa al versamento del 1988, sia quanto alla data di decorrenza degli interessi sugli importi pagati nel 1989 e nel 1990. In particolare ha dedotto che se la Corte di Appello avesse compiutamente esaminato il contenuto degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le richieste di rimborso relative ai suddetti anni, avrebbe facilmente desunto che le stesse erano state spedite il 29.6.1991 e avrebbe conseguentemente concluso per la tempestività della richiesta di rimborso dell'importo versato nel 1988 e per la decorrenza degli interessi sugli importi del 1989 e del 1990 dall'anzidetta data del 29.6.1991 anziché dalla data del 3.7.1991, di ricezione delle raccomandate.
La censura è fondata.
La ricorrente incidentale ha fatto espresso riferimento a parti di documenti che non hanno formato oggetto di attento esame da parte della Corte d'Appello e che sarebbero state idonee, sul piano astratto, a fornire la prova del fatto impeditivo della ritenuta decadenza e della data esatta della decorrenza degli interessi, a parti di atti che, se tenute presenti, avrebbero potuto determinare su detti punti una decisione diversa da quella adottata. In conclusione, previa riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la stessa decisione, va respinto il ricorso principale, vanno accolti entrambi i motivi del ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004