CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30708 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) NO UI, nato a [...] il [...], 2) MI AV IU, nato in [...] il [...], 3) SI OB MI, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 17/03/2023 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30708 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 27/06/2023 sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 febbraio 2023, in relazione ai reati di natura tributaria contestati ai ricorrenti e di cui ai capi 101 e 104 della imputazione provvisoria (artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. , 2 D.Lgs. n. 74 del 2000). 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale adottato, senza alcuna autonoma valutazione, una statuizione per relationem al provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari, circostanza idonea a rendere nullo il provvedimento impugnato nella misura in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti dei reati contestati senza alcuna individuazione delle condotte specificamente attribuite ai ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per genericità. Al di là del richiamo al provvedimento genetico contenuto nell'ordinanza impugnata, il Tribunale, ai fgg. 8 e 9 dell'ordinanza, ha specificamente indicato le condotte illecite compiute dagli indagati, in uno alla indicazioni dei ruoli, formali o di fatto, rivestiti da ciascuno di essi in seno alle compagini societarie specificamente indicate e rispetto alle quali, per le ragioni meglio descritte dal giudice di merito, è stato rilevato il fatto che avessero «annotato false fatture per rilevantissimi importi e per un considerevole lasso di tempo, emesse da svariate società cartiere» ritenute inserite in un complesso meccanismo illecito di tipo organizzato finalizzato alla commissione di più reati contro il patrimonio e di natura fiscale facente capo ad altri soggetti coindagati anche di notevole spessore criminale. Con tali valutazioni specifiche, ampiamente idonee a giustificare la sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati contestati, il ricorso non si confronta minimamente. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2 Così deliberato in Roma, udienza in camere di consiglio del 27.06,2023 Presidente 9 )TA R Il Consigliere estensore PP RI
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30708 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 27/06/2023 sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 febbraio 2023, in relazione ai reati di natura tributaria contestati ai ricorrenti e di cui ai capi 101 e 104 della imputazione provvisoria (artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. , 2 D.Lgs. n. 74 del 2000). 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale adottato, senza alcuna autonoma valutazione, una statuizione per relationem al provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari, circostanza idonea a rendere nullo il provvedimento impugnato nella misura in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti dei reati contestati senza alcuna individuazione delle condotte specificamente attribuite ai ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per genericità. Al di là del richiamo al provvedimento genetico contenuto nell'ordinanza impugnata, il Tribunale, ai fgg. 8 e 9 dell'ordinanza, ha specificamente indicato le condotte illecite compiute dagli indagati, in uno alla indicazioni dei ruoli, formali o di fatto, rivestiti da ciascuno di essi in seno alle compagini societarie specificamente indicate e rispetto alle quali, per le ragioni meglio descritte dal giudice di merito, è stato rilevato il fatto che avessero «annotato false fatture per rilevantissimi importi e per un considerevole lasso di tempo, emesse da svariate società cartiere» ritenute inserite in un complesso meccanismo illecito di tipo organizzato finalizzato alla commissione di più reati contro il patrimonio e di natura fiscale facente capo ad altri soggetti coindagati anche di notevole spessore criminale. Con tali valutazioni specifiche, ampiamente idonee a giustificare la sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati contestati, il ricorso non si confronta minimamente. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2 Così deliberato in Roma, udienza in camere di consiglio del 27.06,2023 Presidente 9 )TA R Il Consigliere estensore PP RI