Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FLLI SNC EL DI EL SE CL & C., in persona dei legali rapp.ti EL SE CL GIUGLIANO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, difeso dall'avvocato STEFANO BONSIGNORE ZANGHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
VALMASONI LUIGI, BANCA CREDITO COOP. DELL'ALTA PADOVANA SCRL, in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PADOVA, depositata il 16/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29 ottobre 1996, la F.LL TT s.n.c. di TT ER, CA e C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana s.c.r.l., deducendo l'arbitraria indicizzazione delle rate del contratto di mutuo, tra loro concluso, e chiedendo quindi la condanna di tale Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria.
La Banca convenuta si costituiva e resisteva alla domanda. Con provvedimento del 4 febbraio 1998, il giudice istruttore disponeva consulenza tecnica "al fine di accertare il tasso di interesse da applicarsi a ciascuna rata in base al meccanismo stabilito dal contratto, precisando le ragioni e le modalità dell'accertamento, le somme dovute per interessi per ciascuna rata in base al tasso come sopra accertato e le somme eventualmente pagate in più dall'attrice per ciascuna rata".
All'esito dell'accertamento, il consulente tecnico d'ufficio, nominato nella persona del rag. Luigi Valmasoni, depositava l'elaborato peritale, raffigurante le alternative ipotesi della corresponsione di somme inferiori al dovuto per lire 118.092 ovvero superiori al dovuto per lire 28.618.950, e presentava istanza di liquidazione del proprio compenso, parametrata al valore dell'intero contratto di mutuo, pari a lire 394.000.000.
Con decreto del 14 ottobre 1998, il giudice istruttore liquidava al consulente tecnico d'ufficio la somma di lire 9.128.000, a titolo di compenso, oltre alle spese vive, contributi previdenziali e I.V.A.. Avverso tale decreto, la società F.LL TT proponeva ricorso, che veniva respinto dal Tribunale, con ordinanza del 14/16 giugno 1999. A motivo della decisione, il Tribunale rilevava "che la consulenza di cui si discute ha avuto ad oggetto l'accertamento del tasso di interesse da applicarsi a ciascuna rata in base al meccanismo contrattualmente stabilito, con precisazione delle ragioni e modalità dell'accertamento, delle somme dovute per interessi su ciascuna rata e delle somme eventualmente corrisposte in eccesso, e rilevato, pertanto, che l'accertamento si è esteso all'intero ammontare del mutuo e relativi interessi, così che appare corretta l'indicazione del Consulente".
Per la cassazione della sopraindicata ordinanza, la società F.LL TT ha proposto ricorso in forza di quattro motivi. Luigi Valmasoni e la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana, cui il ricorso è stato rispettivamente notificato il 29 settembre e il 1^ ottobre 1999, non hanno svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECSIONE
La ricorrente censura l'impugnata ordinanza del Tribunale, in forza di quattro motivi, così raffigurati nell'ordine: 1) violazione dell'art. 1 del D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352; 2) violazione degli artt. 10, comma primo, e 14, comma primo, C.P.C.; 3) violazione di legge per arbitrarietà ed illogicità manifesta;
4) violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost.. Deduce la ricorrente che il Tribunale, nel decidere sulla contestata congruità della liquidazione del compenso al consulente tecnico, di cui al decreto del giudice istruttore, non ha fatto corretta applicazione della normativa prevista in materia, che, per la determinazione degli onorari di consulenza a percentuale, ha riguardo al valore della controversia, nella specie determinabile in misura nettamente inferiore rispetto a quello considerato. L'ordinanza impugnata, assume altresì la ricorrente, è arbitraria e illogica, peraltro risolvendosi in violazione dello stesso diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost.. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
Il Tribunale a quo, infatti, ha ritenuto che il compenso del consulente tecnico d'ufficio dovesse essere liquidato a percentuale, come richiesto, prendendo a parametro "l'intero ammontare del mutuo e dei relativi interessi", e non ha invece considerato che è al valore della controversia, cui deve farsi riferimento in materia, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, e che tale valore era nella specie determinabile, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., non già con riguardo all'intero ammontare del mutuo, bensì con riguardo alle somme, a tale titolo versate in eccesso dalla ricorrente, che ne chiedeva la restituzione e per il cui accertamento era stata appunto disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, dispone l'art. 1 del citato D.P.R. che, per la consulenza tecnica, la determinazione degli onorari a percentuale deve essere fatta con riguardo "al valore della controversia", valore - questo - che, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, si determina dalla domanda, ai sensi del comma primo dell'art. 10 c.p.c., il quale è espressione di un principio valevole anche al di fuori delle questioni specifiche di competenza (v. ex plurimis Cass. n. 3687/98 e n. 2338/95). Per tanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione del Tribunale di Padova, provvederà al riesame della controversia, alla stregua del principio innanzi enunciato, e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa il provvedimento impugnato con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002