Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3061
CASS
Sentenza 4 marzo 2002

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Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3061
    Data del deposito : 4 marzo 2002

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