Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro con un'associazione sindacale dotata di articolazioni territoriali, per individuare il titolare del rapporto controverso non è sufficiente fare riferimento alle disposizioni statutarie ma deve farsi ricorso al principio dell'effettività; infatti, non è sufficiente l'astratta previsione dello statuto a configurare nelle strutture territoriali delle associazioni non riconosciute un centro d'interessi autonomo e distinto dalla struttura nazionale, essendo necessari autonomia patrimoniale e organizzazione propria; anche quando ricorrano tali condizioni, un rapporto di lavoro svolto in ambito locale può far capo alla struttura nazionale se questa è l'effettiva beneficiaria delle prestazioni e dalla stessa provengano ordini e direttive (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui controparte del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente nell'ambito della segreteria regionale era la struttura nazionale del sindacato, che dava disposizioni e direttive e corrispondeva la retribuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. FA FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UTRASPORTI NAZIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO AMATO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CALÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 103/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 09/06/00 R.G.N. 357/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato ANTONELLI;
udito l'Avvocato CALÒ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11 novembre 1996 il Sig. AE OR conveniva davanti al Pretore del lavoro di Genova la UILTRASPORTI (trasformazione della UIL-UIM esponendo di aver lavorato per essa dal 1979, con orario di 8-10 ore al giorno quando era in sede e di 10-12 ore al giorno quando era fuori sede, specificando le mansioni svolte e precisando di essere stato dipendente gerarchicamente dal segretario ragionale fino al 1989, allorché, essendo divenuto lui stesso segretario regionale, aveva preso le direttive dalla segreteria nazionale. Sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato chiedeva la condanna della UILTRASPORTI a differenze retributive. Questa non si costituiva in giudizio ed all'esito dell'istruttoria testimoniale e di consulenza contabile, il Pretore accoglieva la domanda condannando al UILTRASPORTI al pagamento di lire 267.337.535.
Sull'appello della parte soccombente la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d'Appello con sentenza del 9 giugno 2000. La Corte, dato atto preliminarmente della disposizione dello Statuto in cui era prevista l'autonomia delle strutture territoriali e regionali della UILTRASPORTI, nonché della disposizione secondo cui la UILTRASPORTI Nazionale non rispondeva delle obbligazioni assunte dalle strutture territoriali o regionali, affermava che, essendo dominato il diritto del lavoro dal principio dell'effettività,- la prevista legittimazione passiva degli organismi territoriali può valere solo se effettivamente il rapporto venga costituito e gestito con i medesimi organismi e che gli stessi siano dotati di autonomia. Nella fattispecie era emerso dalle prove testimoniali che il ricorrente era stato chiamato da Roma come funzionario della segreteria regionale e che quando era divenuto segretario aveva preso le direttive dalla segreteria nazionale;
che quest'ultima aveva a carico tutte le spese della segreteria regionale, ivi compresi gli stipendi per gli addetti ed incassava tutti i contributi che pervenivano alla sede regionale;
che era la sede nazionale a decidere in ordine a riunioni, e congressi dando le direttive al OR. Da detti elementi la Corte desumeva non solo l'esistenza di un rapporto diretto tra il OR e la segreteria nazionale, ma anche la mancanza di autonomia organizzativa dell'unità territoriale ed affermava che in relazione alle associazioni articolate in strutture plurime in senso verticale si deve ritenere che le articolazioni territoriali non siano meri organi dell'associazione maggiore alla duplice condizione che queste abbiano la disponibilità e la gestione di un patrimonio e siano munite di una organizzazione locale distinta da quella di vertice e caratterizzata, quanto meno, dall'esistenza dell'assemblea e di un organo direttivo da quest'ultima nominato. Avverso detta sentenza propone ricorso la UILTRASPORTI nazionale affidato ad un unico complesso motivo.
Il OR si è costituito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal OR perché questo è stato proposto dal medesimo soggetto che era stato parte nel giudizio d'appello, e cioè la UIILTRASPORTI Nazionale, come risulta non solo dall'oggetto del giudizio che verteva proprio sulla questione relativa alla legittimazione passiva della struttura nazionale del sindacato ma anche dal testo della sentenza impugnata, in cui si fa riferimento alla medesima struttura nazionale.
Va ancora preliminarmente rilevata la inammissibilità delle osservazioni formulate dal ricorrente sulle conclusioni del Procuratore Generale, in quanto le medesime non sono state depositate all'udienza, come prescritto dall'art. 379 ultimo comma cod. proc. civ., ma solo dopo che l'udienza pubblica era terminata l'udienza risulta infatti chiusa alle ore 11,25, mentre le osservazioni risultano depositate in cancelleria alle ore 12,15. Il ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 36 e seg. E gradatamente degli artt. 2699 e segg, 2702 e 2722 e segg. Cod. civ., dell'art. 101 e segg. cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione per avere la Corte di Genova rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonostante la disposizione dello Statuto associativo che riconosceva l'autonomia giuridica delle strutture territoriali, giacché il richiamato principio dell'effettività non potrebbe riguardare le associazioni non riconosciute, con particolare riferimento al profilo processuale della legittimazione ad processum. Per stabilire se una struttura territoriale sia mero organo ovvero struttura dotata di propria soggettività giuridica occorrerebbe, secondo il ricorrente, far riferimento alla statuto associativo. Il tenore di questo, esattamente riportato in sentenza (donde il vizio di contraddittoria motivazione), confermava che la struttura regionale della Liguria costituiva un organismo giuridicamente ed amministrativamente autonomo, e quindi la disposizione statutaria, in vigore al momento della instaurazione del giudizio, e non impugnata dal OR, non poteva essere superata dalle deposizioni testimoniali;
ne' era rilevante la circostanza che questi avesse iniziato a lavorare ancor prima della approvazione dello statuto associativo, giacché si doveva aver riguardo alla situazione instauratasi nel 1996, quando la causa era stata proposta.
Il ricorso non merita accoglimento.
La sentenza impugnata, invero non ha messo in discussione le regole dettate dall'art. 36 cod. civ. - per cui gli accordi tra gli associati, nella specie lo statuto associativo, regolano l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute - ma nel procedere, com'era necessario, alla individuazione del titolare del rapporto controverso (questione diversa da quella della legittimatio ad processum) fatto valere in giudizio, non poteva che ricorrere al principio dell'effettività, accertando chi fosse la reale controparte del rapporto di lavoro intercorso con il OR, quali che fossero le disposizioni statutarie che solo astrattamente regolavano l'organizzazione del sindacato. La norma statutaria, infatti, non valendo in alcun modo ad incidere sulla realtà fattuale, non potrebbe mai configurare come "parte" del rapporto di lavoro chi al medesimo fosse stato estraneo. Invero i le strutture territoriali delle associazioni non riconosciute, per essere considerate come soggetti distinti da quella centrale, devono essere dotate di autonomia patrimoniale e di organizzazione propria, caratterizzata almeno dall'esistenza di un'assemblea e di un organo direttivo da questa nominato (cfr. Cass. 11223 del 6 novembre 1998), di talché, ove di fatto tali condizioni non sussistano, non può essere la astratta previsione statutaria a configurare un centro di interessi distinto e autonomo dalla struttura nazionale.
Ma anche ove l'articolazione locale abbia dette caratteristiche, non si può escludere in via assoluta che un rapporto di lavoro, ancorché svolto in ambito locale, veda come controparte la struttura nazionale, se questa sia l'effettiva beneficiaria delle prestazioni e dalla stessa promanino ordini e direttive. Pertanto, in ogni caso l'indagine sul concreto svolgimento del rapporto appare imprescindibile ai fini dell'individuazione del soggetto che ne è titolare.
Nella specie, giudici di merito, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, hanno accertato che la controparte del rapporto di lavoro prestato dal OR presso la articolazione regionale, era sempre stata la struttura nazionale del sindacato) sulla base di un duplice ordine di considerazioni: perché questi svolgeva le attività che la Uil nazionale disponeva e dalla medesima veniva pagato;
perché, nonostante la disposizione statutaria che prevedeva l'autonomia delle strutture territoriali e regionali del sindacato, la Uil della Liguria non operava come soggetto autonomo, essendo priva sia di un patrimonio preordinato agli scopi perseguiti, come dimostrato dal fatto che i contributi raccolti venivano inviati alla sede centrale che provvedeva poi al pagamento di tutte le spese di quella regionale;
sia di una struttura organizzativa distinta da quella di vertice che comprendesse, quanto meno una assemblea ed un organo direttivo da quest'ultima nominato, come dimostrato dal fatto che da Roma provenivano le direttive perfino su riunioni e congressi. Non sussiste neppure il vizio di contraddittorietà di motivazione in quanto i giudici di merito hanno esaminato espressamente la disposizione statutaria ed hanno poi affermato che quanto da essa astrattamente previsto sull'autonomia della struttura regionale non corrispondeva alla realtà dei fatti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in lire 29.000=, oltre sei milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001